Sentenza 28 novembre 2013
Massime • 1
In sede di convalida dell'arresto, il giudice, oltre a verificare l'osservanza dei termini previsti dall'art. 386, comma terzo e 390, comma primo. cod. proc. pen., deve controllare la sussistenza dei presupposti legittimanti l'eseguito arresto, ossia valutare la legittimità dell'operato della polizia sulla base di un controllo di ragionevolezza, in relazione allo stato di flagranza ed all'ipotizzabilità di uno dei reati richiamati dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., in un a chiave di lettura che non deve riguardare nè la gravità indiziaria e le esigenze cautelari (valutazione questa riservata all'applicabilità delle misure cautelari coercitive), nè l'apprezzamento sulla responsabilità (riservato alla fase di cognizione del giudizio di merito). (Fattispecie in cui un arresto in flagranza per illecita detenzione di sostanze stupefacenti non era stato convalidato, ritenendo non provato l'uso non personale in relazione alla modesta quantità e alle giustificazioni fornite dall'arrestato, in cui la Corte ha annullato l'ordinanza, ritenendo che erano state effettuate valutazioni sulla gravità indiziaria, ma senza rinvio considerando che comunque il giudice aveva riconosciuto implicitamente la legittimità dell'arresto).
Commentario • 1
- 1. Convalida di arresto: i limiti del potere di verifica e controllo del G.I.P.Avv. Mattia Fontana · https://www.avvocatoandreani.it/ · 25 maggio 2022
IL CASO La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, proponeva ricorso per Cassazione avverso un'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Milano, eccependo, con un unico motivo, la violazione dell'art. 391, comma 4, c.p.p. Con la medesima ordinanza infatti, il G.I.P., aveva rigettato la richiesta di convalida dell'arresto e di contestuale applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti dell'imputato, indagato per il reato di cui all'art. 73, comma 1, D.P.R. n. 309 del 1990, per avere illecitamente detenuto sostanza stupefacente del tipo "shaboo" - ed in particolare: due bustine del peso lordo di 0,82 e 0,35 grammi, oltre ad ulteriori 0,07 grammi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/11/2013, n. 48471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48471 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 28/11/2013
Dott. LEO Guglielmo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 1836
Dott. APRILE Ercole - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere - N. 20481/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo;
nel procedimento nei confronti di:
CA US, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del 15/04/2013 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. APRILE Ercole;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. D'AMBROSIO Vito, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l'ordinanza sopra indicata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo rigettava la richiesta del P.M. di convalida dell'arresto in flagranza di US CA, eseguito il 12/04/2013 dagli ufficiali di polizia giudiziaria in relazione al reato di cui all'art. 81 cpv. c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis, lett. a), per avere, in Capaci,
illegalmente detenuto gr. 76 di sostanza stupefacente del tipo marijuana e gr. 1 di sostanza stupefacente del tipo hashish. Rilevava quel Giudice come non vi fossero le condizioni per convalidare l'arresto in flagranza dell'indagato in quanto la pubblica accusa non aveva assolto all'onere di dimostrare che le droghe sequestrate non fossero detenute dall'interessato per un uso non esclusivamente personale, trattandosi di sostanze di entità ponderali non significative e delle quali non si conosceva la percentuale di principio attivo, peraltro custodite unitamente ad un bilancino di precisione in ordine al cui possesso l'indagato aveva dato una valida giustificazione.
2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo il quale ha dedotto il vizio di motivazione, per avere il primo Giudice deciso sulla richiesta di convalida dell'arresto con valutazioni del tutto eccentriche rispetto all'ambito dei poteri di cognizione spettantigli a norma dell'art. 391 c.p.p.. 3. Con conclusioni rassegnate per iscritto il 10/07/2013, il Sostituto Procuratore generale in sede ha chiesto l'annullamento della ordinanza gravata.
4. Il ricorso è fondato.
Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale, in sede di convalida dell'arresto, il giudice, oltre a verificare l'osservanza dei termini previsti dall'art. 386 c.p.p., comma 3, e art. 390 c.p.p., comma 1, deve controllare la sussistenza dei presupposti legittimanti l'eseguito arresto, ossia valutare la legittimità dell'operato della polizia sulla base di un controllo di ragionevolezza, in relazione allo stato di flagranza ed all'ipotizzabilità di uno dei reati richiamati dagli artt. 380 e 381 c.p.p., in una chiave di lettura che non deve riguardare ne' la gravità indiziaria e le esigenze cautelari (valutazione questa riservata all'applicabilità delle misure cautelari coercitive), ne' l'apprezzamento sulla responsabilità, riservato alla fase di cognizione del giudizio di merito (così, da ultimo, Sez. 6^, n. 25625 del 12/04/2012, P.M. in proc. Eebrihim, Rv. 253022; conf., tra le tante, Sez. 6^, n. 6878 del 05/02/2009, P.M. in proc. Perri, Rv. 243072; Sez. 6^, n. 21172 del 28/03/2007, P.M. in proc. Riaviz, Rv. 236672; Sez. 4^, n. 19289 del 27/01/2005, P.M. in proc. De Stefano, Rv. 231545).
Tale regola iuris non risulta affatto rispettata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo che, anziché effettuare, come sarebbe stato necessario e sufficiente, solo una verifica sulla ragionevolezza della legittimità dell'operato della polizia giudiziaria, tenuto conto della situazione esistente al momento dell'adozione di quella misura precautelare - legittimità della quale si è dato implicitamente atto - si è spinto a compiere una più pregnante valutazione di gravità indiziaria, valorizzando circostanze ultronee rispetto a quelle presenti al momento dell'arresto, quali la mancata verifica in ordine alla percentuale di principio attivo presente negli stupefacenti rinvenuti, nonché la plausibilità delle giustificazioni fornite dall'indagato, nel corso dell'udienza di convalida, circa la contestuale disponibilità da parte sua di un bilancino di precisione.
5. L'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio in quanto il ricorso ha ad oggetto la rivisitazione di una fase oramai formalmente esauritasi, in relazione ad una iniziativa della polizia giudiziaria della quale è stata comunque riconosciuta la legittimità.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato perché l'arresto è avvenuto legittimamente.
Così deciso in Roma, il 28 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2013