Sentenza 16 marzo 2017
Massime • 1
Integra il delitto di peculato la condotta del medico dipendente di un ospedale pubblico il quale, svolgendo in regime di convenzione attività intramuraria "allargata" (per tale intendendosi l'attività svolta presso il proprio studio privato), dopo aver riscosso l'onorario dovuto per le prestazioni, ometta di versare all'azienda sanitaria quanto di spettanza della medesima, in tal modo appropriandosene. (Fattispecie in cui il medico era autorizzato alla riscossione diretta dell'onorario ed al rilascio di fattura su apposito bollettario consegnato dalla ASL, per poi riversare all'ente le somme percepite mensilmente nella misura del 50%).
Commentario • 1
- 1. Il reato di peculatohttps://www.studiocataldi.it/
Il peculato (artt. 314 e 316 c.p.) è un delitto che si configura quando un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio si appropria del denaro o di altra cosa mobile che appartenga ad altri e della quale ha il possesso o la disponibilità in ragione del suo ufficio o servizio Peculato: le norme del codice penale Art. 314 del codice penale Art. 316 del codice penale Origine ed evoluzione del peculato Le più recenti riforme del reato di peculato Elementi del reato Il bene tutelato La consumazione del reato Il dolo Tipi di peculato Il peculato d'uso Il peculato di vuoto cassa Il peculato mediante profitto dell'errore altrui Peculato: pena Peculato: prescrizione Peculato: le norme …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/03/2017, n. 29782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29782 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2017 |
Testo completo
297 82-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Presidente - Sent. n. sez. 466 Giovanni Conti Angelo Costanzo UP -16/03/2017 R.G.N. 38624/2016Giorgio Fidelbo Emilia Anna Giordano Fabrizio D'Arcangelo - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AG EL, nato ad [...] il [...] avverso la sentenza del 10/12/2015 della Corte di Appello di 'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto Aniello che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente all'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. ed il rigetto, nel resto, del ricorso;
udito il difensore, avv. Giuliano Milia, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. A EL AG, direttore della Clinica Urologica del presidio ospedaliero "SS. Annunziata" di Chieti, nonché professore ordinario presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli studi "G. D'Annunzio", дя autorizzato allo svolgimento di attività libero-professionale intramuraria allargata presso il proprio studio professionale, secondo la imputazione originaria, era contestata la commissione: - al capo a), congiuntamente, di delitti di peculato di uso della strumentazione in dotazione della struttura sanitaria per effettuare visite di controllo ai propri pazienti, anche successive ad interventi chirurgici cui gli stessi erano stati sottoposti e per lo svolgimento di accertamenti di natura diagnostica, e di delitti di peculato delle somme di danaro che gli venivano corrisposte dai pazienti;
- al capo b) di delitti di peculato delle somme di danaro costituenti provento dell'esercizio dell'attività libero-professionale, che, secondo quanto previsto espressamente dall'art. 87 d.P.R. n. 270 del 1987, dovevano essere conferite direttamente all'azienda sanitaria di appartenenza, che, solo successivamente, gli avrebbe dovuto corrispondere la quota di propria spettanza;
- al capo c) di delitti di falsità ideologica commessi dal pubblico ufficiale in certificati, avendo il medesimo attestato falsamente di aver incassato nell'ambito dell'esercizio dell'attività intramuraria allargata importi inferiori rispetto a quelli effettivamente percepiti, nonché di aver attestato come svolte all'interno del proprio studio professionale in Pescara prestazioni che in realtà erano svolte all'interno del reparto di Urologia dell'Ospedale Civile di Chieti;
- al capo d) di delitti di truffa ai danni dello Stato, avendo il medesimo o attestato falsamente la sua presenza all'interno dell'Ospedale Civile SS. h t Annunziata di Chieti, quando, in realtà si trovava altrove, inducendo in errore la ASL di Chieti e procurandosi un ingiusto profitto.
2. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Chieti, all'esito del giudizio abbreviato di primo grado, con sentenza emessa in data 18 dicembre 2014, ha assolto il AG dai delitti di falso e di truffa ed ha condannato l'imputato esclusivamente per i delitti di peculato d'uso della strumentazione (capo a) e di peculato delle somme di danaro costituenti provento della attività libero-professionale svolta in regime di attività intramuraria allargata (capo b).
3. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Aquila, in parziale riforma della sentenza emessa in data 18 dicembre 2014 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Chieti, appellata dal Procuratore della Repubblica e dall'imputato, ha assolto EL AG dal delitto di peculato contestato al capo a) della imputazione, limitatamente alla appropriazione delle somme di denaro ricevute per le visite poste in essere presso l'Ospedale di 2 Chieti, perché il fatto non sussiste, ha riqualificato il fatto di appropriazione mediante uso della strumentazione in dotazione alla ASL in abuso di ufficio ed ha confermato, nel resto, la sentenza di primo grado, rideterminando la pena in uno anno e dieci mesi di reclusione ed applicando all'imputato la pena accessoria della interdizione dei pubblici uffici per la durata di cinque anni.
4. L'avv. Giuliano Milia e l'avv. Augusto La Morgia, in qualità di difensori del AG, ricorrono avverso tale sentenza e ne chiedono l'annullamento deducendo cinque, articolati, motivi di ricorso.
5. Con il primo motivo, il ricorrente formula, invero, tre distinte doglianze e, segnatamente, si duole: con riferimento all'art. 606, lett. c), cod. proc. pen. della violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., in quanto la Corte di Appello di L'Aquila, riqualificando le condotte originariamente contestate quale peculato d'uso della strumentazione ospedaliera in abuso di ufficio, aveva immutato il fatto originariamente contestato all'imputato; con riferimento all'art. 606, lett. b), cod. proc pen., della violazione e della falsa applicazione dell'art. 323 cod. pen., in quanto la Corte di Appello, modificando la qualificazione della condotta di uso della strumentazione ospedaliera, non si era avveduta della insussistenza degli elementi costitutivi del delitto di abuso di ufficio ed, in particolare, del dolo intenzionale richiesto da tale fattispecie incriminatrice;
con riferimento all'art. 606, lett. e), cod. proc pen., della mancanza e della contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, in quanto la Corte di Appello, da un lato, non aveva tenuto conto degli effetti della assoluzione dal peculato per le somme riscosse rispetto all'uso della predetta strumentazione, condotta, quest'ultima, ritenuta nella originaria imputazione come prodromica rispetto all'ottenimento di importi "non dovuti" dall'imputato, e, dall'altro, non aveva congruamente motivato in ordine agli elementi costitutivi del delitto di abuso di ufficio.
6. Con il secondo motivo, il ricorrente censura: con riferimento all'art. 606, lett. c), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., in quanto la imputazione di cui al capo b) era costruita su un parametro normativo, l'art. 87 d.P.R. n. 270 del 1987, non applicabile nella specie perché già abrogato. Entrambi i giudici di merito erano, pertanto, pervenuti ad un esito condannatorio modificando il fatto contestato;
89 con riferimento all'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., la violazione e la falsa applicazione dell'art. 314 cod. pen., in quanto la sentenza impugnata aveva erroneamente qualificato come pecunia publica i compensi percepiti dall'imputato nell'ambito dell'esercizio della attività professionale svolta presso il proprio studio professionale privato, ingiustificatamente ritenendo non applicabile nella specie la disposizione dell'art. 6, comma decimo, della L. 240 del 2010 (c.d. "Legge Gelmini") che autorizza i professori universitari a svolgere attività di consulenza anche retribuita;
con riferimento all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, la contraddittorietà e la illogicità della motivazione, in quanto la sentenza impugnata non aveva valutato debitamente il doppio status di medico e di docente universitario proprio dell'imputato, in violazione dei principi che regolano i rapporti tra fonti normative, ritenendo erroneamente inapplicabile nel caso di specie la disposizione dell'art. 6, comma decimo, della L. 240 del 2010 ed inderogabile l'art. 5 d.lgs. n. 517 del 1999 che equipara al personale sanitario tout court anche quello di matrice universitaria;
con riferimento all'art. 606, lett. c), cod. proc. pen., il travisamento della prova, in quanto la Corte di Appello aveva ritenuto insussistente il carattere della occasionalità degli episodi contestati, non avendo, tuttavia, debitamente considerato che i venti casi complessivamente contestati ai capi a) e b), essendo intervenuti nell'arco temporale di nove mesi, rappresentavano una media di due consulti al mese, che ben potevano integrare il carattere della occasionalità propria della attività consulenziale. thos 7. Con il terzo motivo, il ricorrente formula, invero, tre distinte doglianze e, segnatamente, lamenta: con riferimento all'art. 606, lett. c), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., in quanto la imputazione di cui al capo b) era costruita su un parametro normativo, l'art. 87 d.P.R. n. 270 del 1987, non applicabile nella specie perché già abrogato;
con riferimento all'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., la violazione e la falsa applicazione dell'art. 314 cod. pen. e dell'art. 6, comma decimo, della L. 240 del 2010, stante la impossibilità di derivare la natura pubblica delle somme corrisposte al AG dalla disciplina convenzionale e regolamentare riguardante l'attività libero professionale c.d. intramuraria "allargata", nonché dalla disciplina che, al contrario, facoltizza i professori universitari all'esercizio di attività di consulenza anche retribuita;
-con riferimento all'art. 606, lett. c), cod. proc. pen., la mancanza, la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione, in quanto la Corte di Appello non 4 дя aveva motivato in ordine alla incidenza dello specifico status di professore universitario sull'esercizio della libera professione medica nell'ambito del proprio studio e non presso la struttura ospedaliera. La motivazione era, infatti, illogica nel punto in cui applicava la disciplina dei compensi per l'attività professionale intra moenia propria a quella allargata, obliterando le distinzioni strutturali tra tali regimi, soprattutto rispetto ai costi sostenuti dall'Asl. Nel caso di attività intra moenia allargata nessuna spesa grava sulla struttura pubblica;
ne deriva, secondo il ricorrente, la conseguente illegittimità della corresponsione della metà del compenso, che, nell'ambito dell'attività intra moenia propria si giustifica solo in ragione dei costi sostenuti dalla Asl per garantire l'esercizio dell'attività libero-professionale privata all'interno della propria struttura;
-con riferimento all'art. 606, lett. c), cod. proc. pen., il travisamento della prova, in quanto la Corte di Appello aveva ritenuto che gravasse sulla struttura il costo per le prenotazioni di visite da svolgere presso lo studio professionale dell'imputato. In realtà, stante il chiaro dato letterale dell'art. 10 del Regolamento sull'intra moenia, in regime transitorio, era prevista una modalità di prenotazione ulteriore e diversa rispetto a quella involgente direttamente la attività della segreteria dell'imputato. La prova era stata travisata in quanto in nessuno degli episodi contestati al capo b) era stato interessato il CUP ospedaliero.
8. Con il quarto motivo, il ricorrente censura: con riferimento all'art. 606, lett. b) e lett. e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 323 bis e 62 n. 4 cod. pen. e la conseguente mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione. La Corte di Appello aveva, infatti, ritenuto di non dover applicare le predette circostanze attenuanti in ragione della gravità del fatto accertato, che, tuttavia, era stata dedotta esclusivamente dal ruolo di Direttore della clinica urologica del AG. La sentenza impugnata, pertanto, pur muovendo dalla premessa della necessarietà di una valutazione globale, incoerentemente aveva mancato di considerare che il danno asseritamente derivante dai singoli episodi non superava il centinaio di euro e, complessivamente, non ammontava neppura a mille euro, a fronte di un risarcimento ottenuto dalla Asl di quindicimila euro. La Corte di Appello, inoltre, non aveva motivato in ordine alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., pur espressamente richiesta nell'atto di appello;
5 да con riferimento all'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 597 cod. proc. pen., in quanto la Corte territoriale, nonostante l'assoluzione pronunciata per un segmento dei delitti contestati al capo a), aveva ritenuto equo applicare la medesima pena irrogata dal giudice del primo grado, che, tuttavia, con tale pena, aveva condannato il AG sia per il capo a) che per il capo b).
9. Con il quinto motivo, il ricorrente deduce: - con riferimento all'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 317 bis, 28 e 31 cod. pen. e la conseguente mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione. La Corte di Appello aveva, infatti, ritenuto obbligatoria e non già discrezionale l'applicazione della pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni;
inoltre, equivocando il contenuto precettivo dell'art. 317 bis cod. pen., aveva erroneamente applicato all'imputato la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni, giustificandone la durata con il riferimento al carattere obbligatorio e non discrezionale della previsione di legge. La obbligatorietà prevista dal legislatore si riferisce, tuttavia, esclusivamente all'an della pena accesoria e non anche alla sua durata, che, per il caso di Er condanna alla reclusione per un tempo inferiore ai tre anni, è compresa tra il minimo di uno ed il massimo di tre anni. Precisava, da ultimo, il ricorrente che i motivi relativi alle pene principali e secondarie erano svolti in termini di subordinazione rispetto a quelli della insussistenza del fatto e, quindi, della richiesta di annullamento della sentenza impugnata, con o senza rinvio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere accolto nei limiti che di seguito si precisano.
2. Infondato si rivela il primo motivo di ricorso nella parte in cui si denuncia la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., con conseguente nullità ai sensi dell'art. 522 cod. proc. pen. in parte qua della sentenza impugnata, per aver illegittimamente immutato il fatto originariamente contestato all'imputato. La Corte di Appello dell'Aquila, infatti, muovendo dalla distinzione tra la disponibilità del denaro legata all'esercizio dei poteri e dei doveri funzionali del sanitario operante in regime di medico dipendente di un ospedale pubblico, nello да svolgimento in regime di convenzione attività intramuraria, e quella scaturente da un affidamento devoluto solo intuitu personae, ovvero scaturito da una situazione contra legem, priva di relazione legittima con l'oggetto materiale della condotta (secondo il distinguo delineato da Sez. 6, n. 35988 del 21/5/2015, Berti, Rv. 254578), ha escluso la sussistenza del fatto con riferimento alle somme percepite a titolo di compenso professionale presso la struttura ospedaliera di Chieti, ritenendo che le stesse fossero "scaturite da una situazione contra legem, priva di relazione legittima con l'oggetto materiale della condotta" ed ha riqualificato la originaria contestazione di peculato di uso della strumentazione ospedaliera in abuso di ufficio. Nessuna violazione di legge per immutazione del fatto è, tuttavia, ravvisabile nella pronuncia impugnata. Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, dal quale non vi è ragione di discostarsi, con riferimento al principio di correlazione fra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume la ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa;
ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205619). L'attribuzione all'esito del giudizio di appello, pur in assenza di una richiesta del pubblico ministero, al fatto contestato di una qualificazione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione non determina, peraltro, la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., neanche per effetto di una lettura della disposizione alla luce dell'art. 111, secondo comma, Cost. e dell'art. 6 della Convenzione EDU come interpretato dalla Corte Europea, qualora la nuova definizione del reato fosse nota o comunque prevedibile per l'imputato e non determini in concreto una lesione dei diritti della difesa derivante dai profili di novità che da quel mutamento scaturiscono (Sez. U, n. 31617 del 26/07/2015, Lucci, Rv. 264438). Nella specie, la Corte di Appello, per quanto risulta dalla motivazione della sentenza impugnata, non ha posto in essere alcuna immutazione del fatto originariamente contestato, ma ha ritenuto che lo stesso, così come accertato nel corso del processo nel contraddittorio tra le parti, dovesse essere, più Я propriamente, ascritto all'ambito applicativo della fattispecie incriminatrice dell'abuso di ufficio.
2.1. Deve, invece, essere accolto il primo motivo nella parte in cui il ricorrente si duole della violazione e della falsa applicazione dell'art. 323 cod. pen. in quanto la Corte di Appello, modificando la qualificazione della condotta di uso della strumentazione ospedaliera, non ha motivato in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi della diversa fattispecie incriminatrice ritenuta applicabile nella specie. La Corte di Appello, infatti, muovendo dal presupposto dell'assenza di un danno apprezzabile per la pubblica amministrazione derivante dall'indebito uso temporaneo di strumentazioni da parte del sanitario, in accordo con alcune affermazioni della giurisprudenza di legittimità, ha riqualificato il fatto, originariamente contestato come peculato d'uso, in abuso di ufficio. Secondo l'orientamento giurisprudenziale citato nella sentenza impugnata, infatti, a seguito della legge n. 86 del 1990 l'elemento oggettivo del reato di peculato è, in ogni caso, costituito esclusivamente dall'appropriazione, la quale si realizza con una condotta del tutto incompatibile con il titolo per cui si possiede, da cui deriva una estromissione totale del bene dal patrimonio dell'avente diritto con il conseguente incameramento dello stesso da parte dell'agente. Sul piano dell'elemento soggettivo si realizza il mutamento to siy dell'atteggiamento psichico dell'agente nel senso che alla rappresentazione di essere possessore della cosa per conto di altri succede quella di possedere per conto proprio. Detti elementi debbono, quindi, sussistere anche nell'ipotesi del peculato d'uso pur se, in tale ipotesi, l'appropriazione è finalizzata ad un uso esclusivamente momentaneo della cosa. Esula, invece, la figura del peculato, sussistendo quella dell'abuso d'ufficio, quando si sia in presenza di una distrazione a profitto proprio la quale si concretizzi semplicemente in un indebito uso del bene che non comporti la perdita dello stesso e la conseguente lesione patrimoniale a danno dell'avente diritto (Sez. 6, n. 381 del 12/12/2000, Genchi, Rv. 219086, in applicazione di tali principi la S.C. ha escluso la sussistenza del reato di peculato nella condotta di utilizzazione, da parte di alcuni docenti universitari, di strumentazioni e strutture dell'Università per l'esecuzione di libera attività professionale, ravvisandovi, invece, il reato di cui all'art. 323 cod. pen.). Nella specie, tuttavia, deve ravvisarsi come la motivazione in ordine al delitto di abuso di ufficio sia obiettivamente carente. Nella sentenza impugnata, infatti, si precisa esclusivamente che l'assenza di un danno apprezzabile per la pubblica amministrazione derivante dall'indebito uso temporaneo di strumentazioni da parte del sanitario, debba essere più 8 propriamente sussunta nel perimetro applicativo della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 323 cod. pen., senza, tuttavia, indicare quali dati fattuali ravvisabili nel compendio probatorio disponibile dimostrassero la sussistenza degli elementi costitutivi della diversa fattispecie incriminatrice dell'abuso di ufficio. La Corte territoriale, pertanto, nell'operare la predetta riqualificazione, si è arrestata alla individuazione della fattispecie incriminatrice applicabile nella specie, attestandosi su una sorta di autoevidenza del dato probatorio e prescindendo da una verifica della sussistenza in concreto degli elementi costitutivi della diversa fattispecie invocata. La motivazione in ordine alla avvenuta integrazione del delitto di abuso di ufficio deve, pertanto, essere annullata con rinvio, per nuovo giudizio sul punto.
2.2. Manifestamente infondate, in quanto intese a sollecitare valutazione di merito della Corte di Cassazione si rivelano, inoltre, le ulteriori doglianze articolate dal ricorrente nell'ambito del primo motivo relativamente alla insussistenza del delitto di abuso di ufficio per carenza dell'elemento soggettivo tanto sub specie di dolo diretto rispetto alla violazione di legge o di regolamento, quanto al dolo intenzionale di procurare a sé un ingiusto vantaggio patrimoniale. Parimenti esulano dall'ambito cognitorio del giudizio di legittimità, in भे quanto implicano questioni di merito, la verifica dei riflessi, invocati dalla parte ricorrente, della assoluzione dal peculato per le somme riscosse per le prestazioni rese presso l'Ospedale di Chieti rispetto all'uso della predetta strumentazione, ritenuta nella originaria imputazione come prodromica e coessenziale rispetto all'ottenimento di importi "non dovuti", e la delibazione asserita carenza dell'elemento soggettivo del delitto di abuso di ufficio da parte del AG, in quanto il medesimo era convinto di svolgere attività consulenziale liberamente ammessa dal c.d decreto Gelmini. Nel giudizio di cassazione sono, infatti, precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482).
3. Infondate si rivelano le doglianze formulate congiuntamente nel secondo motivo di ricorso.
3.1. Infondata si rivela la censura di violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., con conseguente nullità ai sensi dell'art. 522 cod. proc. pen. in parte qua della sentenza impugnata, in quanto la imputazione di cui al capo b) era costruita su un parametro normativo, l'art. 87 d.P.R. n. 270 del 1987, non applicabile nella specie perché già abrogato. La Corte di Appello dell'Aquila, nella sentenza impugnata, ha, infatti, congruamente rilevato come la intervenuta abrogazione dell'art. 87 d.P.R. n. 270 del 1987 non abbia in alcun modo pregiudicato o leso l'esercizio del diritto di difesa dell'imputato. Tale norma prevedeva, infatti, che i proventi dell'attività libero professionale fossero riscossi dall'amministrazione di appartenenza, che poi avrebbe provveduto ad attribuire ai singoli medici la quota parte di loro spettanza. La sentenza impugnata ha, tuttavia, provveduto ad una accurata disamina della regolamentazione primaria e subprimaria vigente in subicta materia all'epoca delle condotte contestate. In particolare la Corte di Appello ha rilevato come l'art. 67 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità area della Dirigenza medica e sanitaria del 5 dicembre 1998, nulla prevedesse in ordine alla attività di riscossione delle somme e dei compensi. Tale norma, peraltro, rinviava all'allegato 6, nel quale era stabilito che le aziende avrebbero dovuto dotarsi, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del contratto, di idonea disciplina regolamentare della materia, mediante la quale fasil fissare anche i criteri per la determinazione delle tariffe da applicare alle prestazioni mediche erogate. In tale contesto regolamentare la ASL di Chieti si era, pertanto, dotata di regolamento interno, approvato in data 25 luglio 2001, che, nel disciplinare l'attività libero professionale intramuraria (designata con l'acronimo ALPI), prevedeva la riscossione diretta dell'onorario dallo specialista, all'esito del rilascio della fattura su apposito bollettario ricevuto dall'azienda, e la redazione da parte dello specialista di distinte riepilogative mensili delle somme da versare, nella misura del 50%, entro il 5 del mese successivo. Nella valutazione, tutt'altro che illogica della sentenza impugnata, pertanto, ancorché nel capo di imputazione figurasse l'ormai abrogato art. 87 d.P.R. n. 270 del 1987, era incontroverso che stato contestato in fatto al AG di aver omesso di versare alla ASL le somme dovute in relazione all'attività professionale svolta in regime di attività libero professionale intramuraria allargata (e cioè svolta presso spazi sostitutivi esterni, come il proprio studio professionale, e non già presso la struttura ospedaliera). In ordine a tale contestazione l'imputato, peraltro, aveva avuto modo di esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa e, pertanto, non vi era stata alcuna violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza. 10 за 3.2. Parimenti infondato si rivela la censura di violazione e la falsa applicazione dell'art. 314 cod. pen., in quanto la sentenza impugnata aveva erroneamente qualificato come pecunia publica i compensi percepiti dall'imputato nell'ambito dell'esercizio della attività professionale svolta presso il proprio studio professionale privato, ingiustificatamente ritenendo non applicabile nella specie l'art. 6, comma decimo, della L. 240 del 2010 (c.d. "Legge Gelmini") che autorizza i professori universitari a svolgere attività di consulenza anche retribuita. Nella sentenza impugnata, all'esito di una accurata disamina della trama regolamentare operante in subiecta materia, si evidenzia come non possa ragionevolmente escludersi l'oggetto del peculato con riferimento alle somme versate dai pazienti al AG nell'esercizio della attività libero professionale intramuraria. Tale interpretazione si rivela corretta ed immune da censure, in quanto proprio il regolamento interno della ASL di Chieti invocato dall'imputato ed allegato al ricorso, dimostra come tale attività sia soggetta ad autorizzazione da parte del direttore generale dell'azienda sanitaria, specificamente conformata da precise previsioni regolamentari (in ordine, tra l'altro, alla prenotazione ed al pagamento del corrispettivo) e, pertanto, non possa essere assimilata, come frosch invece, opina il ricorrente ad una libera attività medico professionale privata. L'attività libero-professionale intramuraria allargata deve, inoltre, essere erogata nel rispetto dell'equilibrio tra attività istituzionali e libero-professionali secondo quanto previsto dall'art. 15-quinquies, comma 3 del D.Lgs. n. 502 del 1992 e dalla disciplina di settore sono stati istituiti appositi controlli in ordine alle modalità di svolgimento della stessa, stabilendone anche limiti in termini quantitativi. In seguito alla riforma dei delitti contro la pubblica amministrazione posta in essere dalla legge 26 aprile 1990, n. 86, del resto, l'assorbimento del delitto di malversazione a danno di privati in quello di peculato ha eliso ogni rilevanza dell'elemento della "appartenenza alla p.a." della cosa o del denaro;
in sostituzione di tale elemento di fattispecie, il legislatore ha introdotto il requisito della "altruità" del danaro e della cosa mobile e, con riguardo al titolo del possesso o della disponibilità della cosa da parte dell'agente pubblico, ha previsto che esso sia caratterizzato dalla ragione dell'ufficio e del servizio. Integra, pertanto, sull'esempio dei principi già reiteratamente affermati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla attività professionale svolta intra moenia (Sez. 6, n. 35988 del 21/5/2015, Berti, Rv. 254578), il delitto di peculato la condotta del medico dipendente di un ospedale pubblico il quale, 11 svolgendo in regime di convenzione attività intramuraria allargata, dopo aver riscosso l'onorario dovuto per le prestazioni mediche erogate secondo tale regime, ometta poi di versare all'azienda sanitaria quanto di spettanza della medesima, in tal modo appropriandosene.
3.3. Correttamente, inoltre, la sentenza impugnata ha rilevato la inconferenza nel caso di specie del disposto dell'art. 6, comma decimo, della L. 240 del 2010 (c.d. "Legge Gelmini"). Tale norma, infatti, ha ad oggetto attività a carattere occasionale riguardante la redazione di pareri, il supporto o l'assistenza qualificata su tematiche specifiche e determinate, anche di carattere clinico e non può, pertanto, essere invocata con riferimento alla attività libero professionale di tipo continuativo ed a carattere precipuamente terapeutico svolta dal AG nei confronti dei propri pazienti. Pertanto l'ampia disamina svolta dal ricorrente in ordine alla disciplina normali vigente all'epoca per i docenti universitari non è conferente, atteso che le condotte in contestazione, come ha rilevato non illogicamente la sentenza impugnata, si sono collocate nello specifico contesto dell'attività intramuraria allargata disciplinata, disciplinata, a mezzo della predetta normazione regolamentare, dalla ASL di Chieti;
né può diversamente opinarsi, come pur obietta il ricorrente, in ragione del diverso grado delle fonti normative invocate, in quanto le stesse disciplinano oggetti e, segnatamente, attività professionali strutturalmente diverse. Non può, pertanto, ritenersi operante nella specie un concorso di discipline regolanti la stessa fattispecie concreta.
3.4. Anche la terza doglianza articolata nel corpo del secondo motivo si rivela manifestamente infondata. Secondo il ricorrente, infatti, la Corte di Appello aveva erroneamente ritenuto insussistente il carattere della occasionalità degli episodi contestati, rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 6, comma decimo, della L. 240 del 2010 non avendo, debitamente considerato che i venti casi tuttavia, complessivamente contestati ai capi a) e b), dipanandosi nell'arco temporale di nove mesi, rappresentavano una media di due consulti al mese, che ben potevano integrare il carattere della occasionalità tipico della attività consulenziale. A tacere del carattere meramente reiterativo di tale censura, già proposta nei motivi di appello, dettagliamente disattesa dalla sentenza impugnata e reiterata senza profili di apprezzabile specificità, deve rilevarsi come erroneo si riveli l'assunto enucleato dal ricorrente. 12 Come ha rilevato la Corte di Appello dell'Aquila il riferimento al contenut Er precettivo dell'art. 2222 cod. civ. è, invero, inconferente nella disciplina di cui si controverte, essendo relativo ad un diverso presupposto di fattispecie e, segnatamente, alla figura generale del contratto di opera professionale. Tutt'altro che illogicamente nella sentenza impugnata, inoltre, si rileva che il fatto che l'ipotesi di accusa riguardi solo prestazioni mediche erogate per un totale di venti giorni negli anni solari 2011 e 2012 non esclude che le violazioni accertate si inserissero pur sempre nel contesto dell'attività libero professionale continuativamente svolta dal AG, alla quale non poteva certamente essere riconosciuto il carattere della occasionalità.
4. Infondate si rivelano anche le tre distinte doglianze articolate con il terzo motivo dal ricorrente.
4.1. Le prime tre, relativa alla violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., per effetto della contestazione nella imputazione di cui al capo b) di un referente normativo, l'art. 87 d.P.R. n. 270 del 1987, ormai abrogato ed alla violazione e la falsa applicazione dell'art. 314 cod. pen. e dell'art. 6, comma decimo, della L. с 240 del 2010 (c.d. "Legge Gelmini") e della disciplina normativa dedicata ai о docenti universitari, anche in relazione alla natura delle somme corrisposte dai р pazienti, sono meramente riproduttive di censure già delibate e disattese nel contesto argomentativo del secondo motivo di ricorso.
4.2. Infondata è anche la ampia doglianza mediante la quale il ricorrente contesta la mancanza, la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione, in quanto la Corte di Appello non avrebbe motivato in ordine alla incidenza dello specifico status di professore universitario sull'esercizio della libera professione medica svolta nell'ambito del proprio studio e non presso la struttura ospedaliera e perviene ad una motivazione illogica equiparando la attività inframuraria propria e quella allargata, in relazione ai costi sostenuti dall'ASL ed alla misura dei compensi riservati al professionista medico. La Corte di Appello ha, infatti, rilevato, tutt'altro che illogicamente come le deduzioni operate dal ricorrente relativamente alla diversa incidenza degli oneri dell'ASL nel regime dell'intra moenia propria e di quella allargata e dei riflessi di tali differenze di regime giuridico sulla distribuzione dei compensi tra il medico e la struttura sanitaria siano mere valutazioni utili in una prospettiva di riforma, ma inconferenti nella specie, a fronte del chiaro dettato della disciplina regolamentare liberamente accettata dal AG. 13 Tale valutazione non rileva alcun vizio logico, atteso che la stessa ampia disamina normativa operata dal ricorrente, al fine di coonestare la radicale differenza tra i regimi giuridici che connotano tali attività, non ha evidenziato alcuna differenza sul piano strettamente regolamentare sotto il profilo specifico della distribuzione dei compensi tra la struttura ospedaliera ed il medico ammesso alla attività libero professionale.
4.3. Infondato si rivela, da ultimo, anche la censura relativa al travisamento della prova in ordine al regime delle prenotazioni per le visite svolte dall'imputato nel regime inframurario allargato;
a tacere del carattere non decisivo di tale questione ai fini dell'accoglimento o della confutazione della prospettazione accusatoria, il ricorrente non ha evidenziato quali specifici elementi probatori sarebbero nella specie stati travisati. L'accertamento delle concrete modalità del sistema delle prenotazioni operante nel caso di specie è, inoltre, questione di merito che esula dall'ambito cognitorio della Corte di Cassazione. Il ricorrente non ha, peraltro, dimostrato che la modalità di prenotazione delle visite adottate nel caso di specie, eventualmente anche in attuazione di un regime transitorio, influissero sulle modalità di attribuzione dei compensi per l'attività intramuraria allargata.
5. Con il quarto motivo il ricorrente censura la violazione di legge relativa alla mancata concessione delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 323 bis e 62 n. 4 cod. pen. e la conseguente mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione. Secondo il ricorrente, infatti, la Corte di Appello aveva ritenuto di non dover applicare le predette circostanze attenuanti in ragione della gravità del fatto accertato, ingiustificatamente dedotta, tuttavia, in via esclusiva, dal ruolo di Direttore della clinica del AG. La sentenza impugnata, inoltre, pur muovendo dalla premessa relativa alla necessarietà di una valutazione globale, incoerentemente aveva mancato di considerare che il danno asseritamente derivante dai singoli episodi non superava il centinaio di euro e, complessivamente, non ammontava neppura a mille euro, a fronte di un risarcimento ottenuto dalla Asl di quindicimila euro. Ad onta della presenza di espressa richiesta, inoltre, la Corte di Appello non aveva motivato in ordine alla circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. Infondato si rivela anche tale motivo. Er 14 Secondo una consolidata interpretazione della giurisprudenza di legittimità, dalla quale non vi è ragione per discostarsi, in tema di delitti contro la Pubblica Amministrazione, la circostanza attenuante speciale prevista per i fatti di particolare tenuità ricorre quando il reato, valutato nella sua globalità, presenti una gravità contenuta, dovendosi a tal fine considerare non soltanto l'entità del danno economico o del lucro conseguito, ma ogni caratteristica della condotta, dell'atteggiamento soggettivo dell'agente e dell'evento da questi determinato (ex plurimis: Sez. 6, n. 14825 del 26/02/2014, Di Marzio, Rv. 259501; Sez. 6, n. 7919 del 22/02/2012, Cinardo, Rv. 252432). La valutazione in ordine alla sussistenza della "particolare tenuità del fatto" deve, pertanto, essere compiuta alla stregua di tutti i parametri, oggettivi e soggettivi, che, secondo l'art. 133, comma primo, cod. pen. consentono di valutare la "gravità del fatto", avendo riguardo, in particolare, alle modalità della condotta, al grado della colpevolezza ed alla gravità del danno o del pericolo. In attuazione di tali consolidati principi la ricorrenza dell'attenuante de qua è stata, ad esempio, esclusa dalla giurisprudenza di legittimità in ragione del numero delle persone coinvolte, dell'organizzazione e della sistematicità delle sottrazioni (Sez. 6, n 20972 del 04/02/2016, Baghino), della reiterazione nel tempo della condotta appropriativa e dell'incidenza della stessa sulla disponibilità del bene da parte dell'ufficio (Sez. 6, n. 43329 del 04/10/2016, Biasco). Decliando tali consolidati principi nel caso di specie, la Corte territoriale ha motivato l'esclusione della circostanza attenuante di cui all'art. 323 bis cod. pen. in ragione degli introiti complessivamente lucrati dal AG in considerazione delle condotte delittuose contestate al capo b), che non potevano ritenersi modesti, e, nell'ambito di una valutazione globale del fatto, in ragione della posizionale apicale dell'imputato nel contesto dell'organigramma dell'azienda ospedaliera, che determinava la sussistenza di una posizione di garanzia e di tutela del buona andamento della struttura rimasta. Ritiene, pertanto, il Collegio che la motivazione della Corte di Appello dell' ед Aqua in ordine al diniego della circostanza attenuante della particolare tenuità sia logica ed immune da vizi di legittimità.
5.1. Parimenti infondata si rivela la doglianza relativa alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. comeLa Corte di Appello dell'Aquila ha correttamente evidenziato dall'esame della trama motivazionale della sentenza di primo grado risultasse come il giudice di primo grado non avesse certamente inteso concedere al AG la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., che pur figurava nel dispositivo, atteso che la diminuzione di pena, con assoluta 15 chiarezza, era collegata al risarcimento posto in essere post delictum dall'imputato, rilevante ai sensi della distinta fattispecie attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. Si era, pertanto, in presenza di falsa demonstratio, che ha dato luogo ad un mero errore materiale, agevolmente riconoscibile ed inidoneo a creare alcuna incertezza sul contenuto dispositivo della sentenza di primo grado. Parimenti la Corte di Appello, nell'escludere la circostanza attenuante di cui all'art. 323 bis cod. pen. ha implicitamente, in ragione della incompatibilità logica, escluso anche la possibilità di applicare nella specie la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. affermando che gli importi delle somme oggetto di peculato non erano "per nulla di minimo rilievo".
6. Alla stregua di tali rilievi la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla statuizione di condanna relativa al reato di abuso di ufficio e deve essere disposto il rinvio, su tale punto, per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Perugia, che proceda a colmare, nella piena autonomia dei relativi apprezzamenti di merito, le indicate lacune della motivazione impugnata. I motivi relativi alla illegittimità del trattamento sanzionatorio irrogato dalla sentenza impugnata ed alla durata della pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici applicata dalla Corte di Appello dell'Aquila devono, invece, intendersi assorbiti, in ragione della connessione essenziale che rivelano tali parti della sentenza impugnata con la parte annullata e dei riverberi che le statuizioni del giudizio di rinvio potrebbero avere su tali punti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione di condanna relativa al reato di abuso di ufficio e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia. Così deciso il 16/03/2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Fabrizio D'Arcangelo Giovanni Conti to s Gamb DEPOSITATO IN CANCELLERIA 14 GIU 2017 扎 O CAS IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dott.ssa Silva JUCCHIO 16