Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/03/2017, n. 29782
CASS
Sentenza 16 marzo 2017

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Massime1

Integra il delitto di peculato la condotta del medico dipendente di un ospedale pubblico il quale, svolgendo in regime di convenzione attività intramuraria "allargata" (per tale intendendosi l'attività svolta presso il proprio studio privato), dopo aver riscosso l'onorario dovuto per le prestazioni, ometta di versare all'azienda sanitaria quanto di spettanza della medesima, in tal modo appropriandosene. (Fattispecie in cui il medico era autorizzato alla riscossione diretta dell'onorario ed al rilascio di fattura su apposito bollettario consegnato dalla ASL, per poi riversare all'ente le somme percepite mensilmente nella misura del 50%).

Commentario1

  • 1Il reato di peculato
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    Il peculato (artt. 314 e 316 c.p.) è un delitto che si configura quando un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio si appropria del denaro o di altra cosa mobile che appartenga ad altri e della quale ha il possesso o la disponibilità in ragione del suo ufficio o servizio Peculato: le norme del codice penale Art. 314 del codice penale Art. 316 del codice penale Origine ed evoluzione del peculato Le più recenti riforme del reato di peculato Elementi del reato Il bene tutelato La consumazione del reato Il dolo Tipi di peculato Il peculato d'uso Il peculato di vuoto cassa Il peculato mediante profitto dell'errore altrui Peculato: pena Peculato: prescrizione Peculato: le norme …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/03/2017, n. 29782
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29782
Data del deposito : 16 marzo 2017

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