Sentenza 29 maggio 2015
Massime • 1
Nella nozione di atto pubblico oggetto del delitto di falso ideologico ex art. 479 cod. pen. è ricompreso ogni atto redatto dal pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, giacché ciò che rileva è la provenienza dell'atto dal medesimo ed il contributo dallo stesso fornito, in termini di conoscenza o di determinazione, ad un procedimento della pubblica amministrazione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile il predetto reato nella condotta di un Presidente di tribunale che aveva falsamente attestato, in una dichiarazione scritta, che un addetto alla sezione di polizia giudiziaria della locale Procura era stato convocato di urgenza in Tribunale per il disbrigo di improcrastinabili attività giudiziarie).
Commentario • 1
- 1. Art. 479 - Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblicihttps://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza Elementi strutturali I delitti contro la fede pubblica, per la loro natura plurioffensiva, tutelano direttamente non solo l'interesse pubblico alla genuinità materiale e alla veridicità ideologica di determinati atti, ma anche quello dei soggetti privati sulla cui sfera giuridica l'atto sia destinato a incidere concretamente, con la conseguenza che essi, in tal caso, sono legittimati a costituirsi parte civile (Sez. 3, 2511/2015). In tema di falsità documentale commessa dal pubblico ufficiale, ai fini dell'individuazione di tale qualifica occorre, avere riguardo non tanto al rapporto di dipendenza tra il soggetto e la P.A., ma ai caratteri propri dell'attività …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/05/2015, n. 44383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44383 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2015 |
Testo completo
4438 3/ 15 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 29/05/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZATHX 972 - Presidente - N. Dott. ANIELLO NAPPI - Consigliere Dott. ROSA PEZZULLO REGISTRO GENERALE N. 49463/2014 - Rel. Consigliere - Dott. GRAZIA MICCOLI Dott. GABRIELE POSITANO - Consigliere - - Consigliere - Dott. FERDINANDO LIGNOLA ha pronunciato la seguente SENTENZA : sul ricorso proposto da: AR AL TO N. IL 01/08/1943 AD IU N. IL 23/06/1957 avverso la sentenza n. 294/2013 CORTE APPELLO di PERUGIA, del 18/02/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/05/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA MICCOLI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dott. Eugenio SELVAGGI, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Per il ricorrente AL TO AR, l'avv. Stefania SENSINI conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. Per il ricorrente PE AD, l'avv. Fabrizio BALLARINI Conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 18 febbraio 2014 la Corte di Appello di Perugia, in parziale riforma della : pronunzia di primo grado emessa in data 15 novembre 2012 dal Tribunale di Perugia, ha concesso a PE AD e AL TO AR il beneficio della non menzione, confermando nel resto la suddetta pronunzia, con la quale entrambi i citati imputati erano stati condannati per il reato di falso ideologico in atto pubblico loro contestato al capo A) e lo AD anche per il reato di tentata truffa ascrittogli al capo B).
1.1. I fatti riguardano la vicenda nella quale il AR, quale magistrato con la "dichiarata qualifica” di presidente facente funzioni del Tribunale di Viterbo, aveva sottoscritto una dichiarazione del 2 dicembre 2006, nella quale si attestava che lo AD, sottoufficiale della Guardia di Finanza in forza alla locale sezione di Polizia Giudiziaria della Procura, in data 10 giugno 2006, alle ore venti, era stato convocato d'urgenza presso il Tribunale "per il disbrigo di improcrastinabili attività giudiziarie" (capo A fatto commesso in data 2 dicembre . 2006). Allo AD è stato poi contestato di aver tentato di ottenere il riconoscimento della causa di . servizio per l'infortunio occorsogli il 10 giugno 2006 (mentre invece era alla guida della propria mountain-bike per ragioni di svago), presentando un'apposita domanda al riguardo ed allegando a suo sostegno la citata dichiarazione sottoscritta dal AR (capo B è contestata come data di commissione del reato il 2 dicembre 2006, con la specificazione "tutt'ora in atto").
1.2. La sentenza della Corte di Appello è stata impugnata dinanzi a questa Corte da entrambi gli imputati, con atti sottoscritti dai loro difensori.
2. Nell'interesse dell'imputato AR sono stati proposti tre motivi di ricorso.
2.1. In primo luogo è stata richiesta la declaratoria di estinzione del reato di falso ideologico per intervenuta prescrizione. Il fatto risulta come commesso in data 2 dicembre 2006 e non risulta contestata né ritenuta l'aggravante di cui all'art. 476. 2.2. Con il secondo motivo vengono dedotti vizio di motivazione e travisamento della prova in relazione alle risultanze della perizia grafica. Come si dirà più avanti, il ricorrente pone le stesse questioni rappresentate in ordine a tale profilo dallo AD, censurando la sentenza impugnata per l'erronea valutazione delle 2 risultanze della perizia grafica sulla firma apposta in calce alla attestazione indicata nel capo A) delle imputazioni. Deduce il ricorrente che, a fronte del motivato giudizio peritale di "fondata possibilità" di attribuzione della firma dr. Centaro, cui è pervenuto il perito grafico, la Corte di Appello è pervenuta all'affermazione della sicura attribuibilità al Giudice Centaro della sottoscrizione sulla dichiarazione mendace, con la seguente motivazione (pag. 12): "sulla base degli elaborati tecnici e ancor più delle emergenze fattuali deve pertanto concludersi per la sicura attribuibilità al giudice Centaro della sottoscrizione della dichiarazione mendace". Una tale affermazione appare fuorviante e contraddittoria in ordine alla risoluzione della "quaestio facti" che risulta priva di reale giustificazione esterna per la sua palese incompatibilità con gli elementi probatori pacificamente acquisiti al procedimento. Infatti, per superare il convincimento possibilistico a cui è giunto il perito, la Corte passa ad esaminare il versante fattuale, interpretando in una ottica colpevolista il versante fattuale e logico delle risultanze processuali.>>. Il ricorrente, quindi, sottolinea che la Corte territoriale ha erroneamente valorizzato il riconoscimento della firma fatta dal AR in sede di interrogatorio, omettendo di considerare che questi aveva ammesso di aver firmato un foglio in bianco e che la firma poi disconosciuta è "estremamente simile a quella vera". Insuperabile, a tal proposito, è secondo il ricorrente "la testimonianza del cancelliere GR, sentito quale indagato di reato connesso, il quale ha dichiarato in udienza che il giudice Centaro firmò allo Spadoni un foglio firmato in bianco".
2.3. Con il terzo e ultimo motivo viene dedotta violazione di legge in relazione alla natura di atto pubblico della falsa attestazione. Viene rappresentata la questione della competenza del AR a richiamare in servizio lo : AD, quale ufficiale in servizio presso la sezione di polizia giudiziaria della Procura, senza espressa autorizzazione del Capo di tale Procura. Secondo il ricorrente ha errato la Corte di Appello quando afferma che "il Giudice dott. Centaro...ben poteva servirsi per ogni necessaria attività di polizia giudiziaria del Maresciallo Spadoni..", in quanto entrambe le disposizioni degli articoli 58 e 59 cod. proc. pen., da leggere i in combinato disposto con l'art. 9 delle disposizioni di attuazione al codice, formulano un : espresso rinvio ai poteri organizzativi e decisori del magistrato che dirige l'ufficio giudiziario, poteri di ordine generale che impongono una preventiva richiesta al Procuratore della Repubblica. Deduce quindi il ricorrente che quando la Corte ritiene che possa riconoscersi al Giudice del Tribunale (quale potere corollario O accessorio a quello del "richiamare in servizio direttamente") un potere certificatorio del fatto stesso viola il principio di legalità sotto il profilo della determinatezza e tassatività ed attribuisce, attraverso un procedimento analogico in malam partem, un potere certificatorio in capo al AR che legittimerebbe la natura di atto pubblico dell'atto in oggetto e quindi la sussistenza dell'art. 479 cod. pen. a fronte dell'assenza di qualsivoglia previsione normativa in tal senso. 3 3. Nell'interesse dello AD vengono proposti sei motivi.
3.1. Con il primo è stata denunziata violazione di legge in relazione alla citazione dell'imputato nel giudizio di appello. Il difensore di AD aveva eccepito dinanzi alla Corte territoriale la nullità del decreto di citazione, in quanto la notifica era avvenuta a mezzo del servizio postale ed effettuata nelle mani di "familiare convivente suocera", persona peraltro non identificata. Era stata prodotta documentazione dalla quale risultava che la suocera dello AD viveva in appartamento diverso dal suo, sempre all'indirizzo di via Roma n. 31 del comune di Bolsena. La Corte territoriale aveva respinto l'eccezione, richiamando la giurisprudenza secondo la quale per familiari conviventi devono intendersi non soltanto le persone che vivono stabilmente con il destinatario dell'atto ma anche quelle che, per altri motivi, si trovino al momento della notificazione nella casa di abitazione del medesimo. Il ricorrente censura tale motivazione, deducendo che nel caso in esame si sarebbe verificata una notifica eseguita in modo irregolare, integrativa, come tale, di una nullità di ordine generale (ex art. 178, comma 1, lett. C, cod. proc. pen.), tempestivamente rilevata nella prima udienza in appello.
3.2. Con il secondo motivo è stata richiesta la declaratoria di estinzione di entrambi i reati ascritti per intervenuta prescrizione.
3.3. Con il terzo motivo vengono dedotti vizio di motivazione e travisamento della prova . in relazione alle risultanze della perizia psichiatrica. Secondo il deducente la Corte territoriale avrebbe omesso di valorizzare gli elementi emersi nella perizia e nella documentazione sanitaria versata in dibattimento, che proverebbero una . infermità mentale patita dallo AD.
3.4. Con ulteriore motivo viene dedotto vizio di motivazione e travisamento della prova in ordine alle risultanze della perizia grafica. Secondo il deducente la sentenza impugnata deve essere annullata ai sensi dell'art. 606, comma 1, lettera e, cod. proc. pen. perché prende in considerazione l'effettiva portata probatoria della suddetta perizia, che non può essere supportata da un ragionamento giustificativo dell'affermazione di colpevolezza inspiegabilmente distorto, in termini di ragionevole dubbio circa la colpevolezza dell'imputato.
3.5. Con il quinto motivo viene dedotta la violazione di legge in relazione alla ritenuta natura di atto pubblico della falsa attestazione. La Corte territoriale avrebbe erroneamente interpretato gli artt. 55, 58 e 59 cod proc. pen. in ordine alla possibilità per il AR, in qualità di presidente f.f. del Tribunale, di poter disporre direttamente dell'impiego di un appartenente alla sezione di polizia giudiziaria istituita presso la locale Procura. Da ciò deriverebbe anche che l'atto redatto e riportante la firma del AR non sarebbe un atto fidefacente ex art. 479 cod. pen. 4 3.6. Con l'ultimo motivo viene denunziata violazione di legge in relazione al reato di tentata truffa. Deduce il ricorrente che, per i motivi spiegati in precedenza, la scrittura prodotta dallo AD è atto affetto da vizio di incompetenza assoluta in capo al soggetto indicato come suo autore (oltre agli altri profili illustrati in ordine alla attribuibilità dello scritto al AR) e occorre, quindi, stabilire se la Pubblica Amministrazione, preposta al controllo degli atti relativi alla procedura relativa al riconoscimento della causa di servizio presentata dallo AD, poteva essere tratta in inganno. CONSIDERATO IN DIRITTO Entrambi i ricorsi sono inammissibili e, pertanto, non rileva la decorrenza del termine di prescrizione dei reati dopo la pronunzia della sentenza d'appello. La oramai consolidata giurisprudenza di questa Corte afferma, infatti, che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'articolo 129 cod. proc. pen. (Sez. un., 22 novembre 2000, n. 32, De Luca, rv. 217266: nella specie, l'inammissibilità del ricorso era dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, e la prescrizione del reato era maturata successivamente alla data della sentenza impugnata con il ricorso;
conforme, Sez. un., 28 febbraio 2008, n. 19601, Niccoli, rv. 239400).
1. Manifestamente infondato è il primo motivo proposto nell'interesse di AD. Questa Corte ha più volte precisato che, in materia di notificazione all'imputato non detenuto, ai fini della applicazione dell'art. 157 cod. proc. pen., per familiari conviventi devono intendersi non soltanto le persone che convivono stabilmente con il destinatario dell'atto e che anagraficamente facciano parte della sua famiglia, ma anche quelle che si trovino al momento della notificazione nella sua casa di abitazione, purché le stesse, per la qualifica declinata all'ufficiale giudiziario, rappresentino a quest'ultimo una situazione di convivenza, sia pure di carattere meramente temporaneo, che legittima nell'agente notificatore il ragionevole affidamento che l'atto perverrà all'interessato (Sez. 3, n. 5930 del 17/12/2014, Curro', rv. 263177; precedenti conformi: n. 759 del 1993 rv. 195024, n. 19595 del 2007 rv. 236476, n. 4611 del 2011 rv. 249341, n. 9499 del 2013 rv. 254758). Si tratta di orientamento prevalente e condiviso da questo Collegio, dovendo pur darsi atto della minoritaria posizione assunta nella pronunzia citata dal difensore del ricorrente, secondo la quale "è nulla la notifica del decreto di citazione a giudizio eseguita a mani di persona qualificatasi come suocera dell'imputato in quanto, ai fini delle notificazioni, la convivenza può presumersi solo in presenza di un rapporto familiare "qualificato", quale quello esistente tra genitori e figli minori e tra coniugi" (Sez. 3, n. 14844 del 04/03/2010, P.G. in proc. Cristaudo, Rv. 246969). 5 Va peraltro detto che nel caso esaminato in tale pronunzia l'ufficiale giudiziario aveva attestato nella relata di aver notificato l'atto alla suocera, qualificata come "addetta alla casa" e non "familiare convivente", mentre nel caso esaminato in questa sede, così come si desume dalla stessa copia della relata di notifica allegata al ricorso, la suocera dello AD ha dichiarato all'ufficiale giudiziario di essere "familiare convivente".
2. Gli altri motivi dedotti nell'interesse di entrambi gli imputati réiterano in maniera pedissequa quelli già proposti in appello avverso la sentenza di primo grado;
e l'esame della sentenza impugnata consente di ritenere -come si vedrà anche più avanti che su di essi sia stata fornita adeguata, congrua e logica risposta in motivazione. Va detto in proposito che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza con la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Il motivo di ricorso in cassazione, poi, è caratterizzato da una duplice specificità. Deve essere senz'altro conforme all'art. 581, lett. c, cod. proc. pen. ovvero contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione; ma quando censura le ragioni che sorreggono la decisione deve, altresì, enucleare in modo specifico il vizio denunciato, in modo che sia chiaramente sussumibile fra i tre soli vizi previsti dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., deducendo poi, altrettanto specificamente, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo e altri, Rv. 254584). : Risulta pertanto di chiara evidenza che se il motivo di ricorso si limita come nel caso in . esame- a riprodurre il motivo d'appello, viene meno in radice l'unica funzione per la quale è : previsto ed ammesso, posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, invece di essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato (tra le tante, Sez. 5 n. 25559 del 15 giugno 2012, Pierantoni;
Sez. 6 n. 22445 del 8 maggio 2009, p.m. in proc. Candita, rv 244181; Sez. 5 n. 11933 del 27 gennaio 2005, Giagnorio, rv. 231708; si vedano anche le più recenti Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 34521 del 27/06/2013, Ninivaggi, Rv. 256133). Va dunque conclusivamente affermato che sono inammissibili i ricorsi -come quelli in esame- fondati sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608) " 3. Sotto altro profilo e sempre in via generale si deve rilevare che molti dei motivi proposti mirano ad ottenere una rivalutazione dei fatti. 6 Risulta allora necessario premettere, con riguardo ai limiti del sindacato di legittimità, delineati : dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., come vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006, che tale novella non ha comportato la possibilità per il giudice della legittimità di effettuare un'indagine sul discorso giustificativo della decisione finalizzata a sovrapporre una propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, dovendo la Corte di Cassazione limitarsi a verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sottolineare il suo convincimento. La mancata rispondenza di queste ultime alle acquisizioni processuali può essere dedotta quale motivo di ricorso qualora comporti il cd. travisamento della prova, purché siano indicate in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere state travisate, nelle forme di volta in volta adeguate alla natura degli atti in considerazione, in modo da rendere possibile la loro lettura senza alcuna necessità di ricerca da parte della Corte, e non ne sia effettuata una monca individuazione od un esame parcellizzato. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, poi, deve risultare di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (in tal senso, conservano validità, e meritano di essere tuttora condivise, Sez. un., n. 24 del 24 novembre 1999, Spina, rv. 214794; Sez. un., n. 12 del 31 maggio 2000 n. 12, Jakani, rv. 216260; Sez. un., n. 47289 del 24 settembre 2003, Petrella, rv. 226074). Devono tuttora escludersi la possibilità di "un'analisi orientata ad esaminare in modo separato ed atomistico i singoli atti, nonché i motivi di ricorso su di essi imperniati ed a fornire risposte circoscritte ai diversi atti ed ai motivi ad essi relativi" (sez. 6, n. 14624 del 20 marzo 2006, Vecchio, rv. 233621; conforme, sez. 2, n. 18163 del 22 aprile 2008, Ferdico, rv. 239789), e la possibilità per il giudice di legittimità di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, rv. 253099). Il ricorso che, in applicazione della nuova formulazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), intenda far valere il vizio di "travisamento della prova" (consistente nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nell'omissione della valutazione di una prova, accomunate dalla necessità che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica) deve, inoltre, a pena di inammissibilità (sez. 1, n. 20344 del 18 maggio 2006, Salaj, rv. 234115; sez. 6, n. 45036 del 2 dicembre 2010, Damiano, rv. 249035): 1) identificare specificamente l'atto processuale sul quale fonda la doglianza;
2) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta asseritamente incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza impugnata;
3) 7 dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché dell'effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda tra i materiali probatori ritualmente acquisiti nel fascicolo del dibattimento;
4) indicare le ragioni per cui l'atto invocato asseritamente inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato.
4. Tanto premesso in via generale, occorre rilevare che i motivi proposti dai ricorrenti in effetti si limitano a censurare proprio la sussistenza di prove a loro carico ed in particolare la valutazione delle risultanze delle prove testimoniali e degli accertamenti peritali. Quanto dedotto però risulta non avere alcuna effettiva considerazione degli elementi evidenziati e degli argomenti spesi nella sentenza impugnata, che è bene ricordarlo- ha confermato, in punto di responsabilità per i reati contestati, quella di primo grado, sicché vanno ribaditi i principi secondo i quali, in tema di ricorso per cassazione, quando ci si trova dinanzi a una "doppia pronuncia conforme" e cioè a una doppia pronuncia (in primo e in secondo grado) di eguale segno, l'eventuale vizio di travisamento può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, Capuzzi e altro, Rv. 258438).
4.1. Va rilevato che la sentenza d'appello ha in via generale legittimamente fatto rinvio alle argomentazioni di quella di primo grado, che ha giudicato congruamente ed analiticamente motivata. In proposito, si evidenzia che, in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità, va ritenuta l'ammissibilità della motivazione della sentenza d'appello per relationem a quella della decisione impugnata, sempre che come nel caso in esame- le censure formulate contro la sentenza di primo grado non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi, in quanto il giudice di appello, nell'effettuazione del controllo della fondatezza degli elementi su cui si regge la sentenza impugnata, non è tenuto a riesaminare questioni riferite dall'appellante nei motivi di gravame, sulle quali si sia soffermato il primo giudice, con argomentazioni ritenute esatte e prive di vizi logici, non specificamente e criticamente censurate. In tal caso, infatti, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell'appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (sez. 2, n. 1309 del 22 novembre 1993, Albergamo ed 8 altri, rv. 197250; sez. 3, n. 13926 del 1 dicembre 2011, Valerio, rv. 252615). Nel caso in esame la lettura della sentenza di primo grado e degli atti di appello consente di ritenere che il Tribunale abbia trattato in maniera compiuta e logicamente apprezzabile tutte le questioni poste dalla difesa degli imputati.
4.2. Peraltro, riguardo le più specifiche doglianze d'appello, la Corte territoriale ha operato delle "integrazioni, precisazioni e rettifiche motivazionali".
4.2.1. Così, in ordine all'allegato difetto di imputabilità dello AD, nella sentenza impugnata, dopo aver dato puntualmente e logicamente atto della valutazione delle risultanze processuali (pagg. 14-18), ha coerentemente concluso che è carente la prova non solo di un preciso deficit mentale dell'imputato all'epoca dei fatti, ma soprattutto della sua entità e natura;
né v'è prova che tale deficit sia stato il fattore scatenante del fatto - reato, non riuscendosi neppure a ipotizzare se il vizio mentale abbia agito sul piano propriamente cognitivo o su quello volitivo dell'imputato. In proposito si evidenzia che, in tema di imputabilità, l'assenza della capacità di volere può assumere rilevanza autonoma e decisiva, valorizzabile agli effetti del giudizio ex artt. 85 e 88 cod. pen., anche in presenza di accertata capacità di intendere (e di comprendere il disvalore sociale della azione delittuosa), ove sussistano due essenziali e concorrenti condizioni: a) gli impulsi all'azione che l'agente percepisce e riconosce come riprovevole (in quanto dotato di capacità di intendere) siano di tale ampiezza e consistenza da vanificare la capacità di apprezzarne le conseguenze;
b) ricorra un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale il fatto di reato sia ritenuto causalmente determinato da quello specifico disturbo mentale, che deve appunto essere ritenuto idoneo ad alterare non l'intendere, ma il solo volere dell'autore della condotta illecita. Ne deriva che l'esistenza di un impulso, o di uno L stimolo all'azione illecita, non può essere di per sé considerata come causa da sola sufficiente a determinare un'azione incoerente con il sistema di valori di colui che la compia, essendo, invece, onere dell'interessato dimostrare il carattere cogente nel singolo caso dell'impulso stesso (Sez. 6, n. 18458 del 05/04/2012, Bondi' e altro, rv. 252686; conforme: n. 8282 del 2006 rv. 233228). La Corte territoriale ha poi dato conto delle ragioni per cui ha ritenuto superflua una nuova perizia medico - legale, richiesta in via subordinata dall'appellante; ragioni insindacabili in sede di legittimità perché si tratta di giudizio di fatto (Sez. 2, n. 36630 del 15/05/2013, Bommarito, rv. 257062; Sez. 5, n. 7569 del 21/04/1999, Jovino R, rv. 213637; Sez. 3, n. 4646 del 25/02/1999, Quartieri L, rv. 213086).
4.2.2. Sull'altra questione posta da entrambi gli imputati riguardo l'attribuibilità al AR della falsa scrittura di cui ai capi di imputazione, la Corte territoriale ha vagliato dettagliatamente i "plurimi ed in parte contrastanti accertamenti tecnici” (pagg. 19 - 20) e ha 9 concluso che "le cosiddette prove scientifiche agli atti non offrono prova sicura della attribuibilità al giudice AR della firma apposta sulla falsa dichiarazione, pur proponendo complessivamente esse nel senso della autografia della sottoscrizione". Ha quindi dato atto dell'esame del "versante fattuale e logico delle risultanze processuali", così rilevando in primo luogo che era stato lo stesso AR a riconoscere la propria firma nel primo interrogatorio, per poi successivamente modificare la sua posizione. Ha poi valutato gli stretti rapporti tra il AR e lo AD, tanto da ritenere del tutto plausibile che il primo abbia voluto aiutare il secondo "in un momento per lui di profonda difficoltà fisica economica, precostituendo un titolo che gli avrebbe magari consentito - l'ottenimento di una rilevante indennità economica". La Corte ha quindi ritenuto rilevante la prova testimoniale del cancelliere DAMIANI, che appose su richiesta dello AD il timbro dell'ufficio giudiziario sull'atto "già completo della dichiarazione e della sottoscrizione (almeno apparente) del giudice AR. Proprio per la irritualità di una tale procedura è significativo che il cancelliere non solo non abbia notato alcun strano comportamento del maresciallo...., non abbia rilevato alcuna difformità nella firma del magistrato che ben conosceva, ma neppure si sia meravigliato e/o allarmato per il fatto che un soggetto comunque estraneo all'ufficio del Tribunale avesse la disponibilità dell'atto sottoscritto dal magistrato e l'autonomia per sottoporglielo e poi trattenerlo in originale". La valutazione di tale prova è coerente ed esente dai vizi di travisamento dedotti dalla difesa, avendo la Corte territoriale anche indicato ulteriori elementi che completano il quadro probatorio a carico degli imputati (pag. 21 della sentenza in esame). Né è fondata in proposito la doglianza mossa dallo AD, che ha censurato la valutazione fatta dalla Corte di appello perché sarebbe frutto di un ragionamento giustificativo dell'affermazione di colpevolezza "distorto" in termini di "ragionevole dubbio". E' opportuno evidenziare per quel che concerne il significato da attribuire alla locuzione "oltre ogni ragionevole dubbio", presente nel testo dell'art. 533 cod. proc.pen. quale parametro cui conformare la valutazione inerente all'affermazione di responsabilità dell'imputato, che ne costituiscono fondamento il principio costituzionale della presunzione di innocenza e la cultura della prova e della sua valutazione. Si è, in proposito, esattamente osservato che detta espressione ha una funzione meramente descrittiva più che sostanziale, giacché, in precedenza, il "ragionevole dubbio" sulla colpevolezza dell'imputato ne comportava pur sempre il proscioglimento a norma dell'art. 530, comma 2, sicché non si è in presenza di un diverso e più rigoroso criterio di valutazione della prova rispetto a quello precedentemente adottato dal codice di rito, ma è stato ribadito il principio, già in precedenza immanente nel nostro ordinamento costituzionale ed ordinario (tanto da essere già stata adoperata dalla giurisprudenza di questa Corte - per tutte, Sez. un., n. 30328 del 10 luglio 2002, Franzese, rv. 222139 " e solo successivamente recepita nel testo novellato dell'art. 533 cod.proc.pen.), secondo cui la condanna è possibile soltanto quando vi sia la certezza processuale assoluta della responsabilità dell'imputato (sez. 2, n. 19575 del 21 aprile 2006, Serino ed altro, rv. 10 233785; sez. 2, n. 16357 del 2 aprile 2008, Crisiglione, rv. 23979; sez. 2, n. 7035 del 9 novembre 2012, dep. 13 febbraio 2013, De Bartolomei ed altro, rv. 254025). Il ragionamento giustificativo della Corte territoriale in ordine al profilo in esame è espressione corretta dei suddetti principi, giacchè è approdato a un convincimento basato su più elementi, seguendo la regola metodologica dell'art. 192 cod. proc. pen., di cui ha dato ampiamente e logicamente conto.
4.2.3. Corretta è anche la parte della motivazione della sentenza sulla questione della qualificazione giuridica dei fatti. La Corte territoriale ha ritenuto infondate le argomentazioni relative alla asserita incompetenza del AR, affermando che questi con la sua dichiarazione ha attestato lo svolgimento (o meglio la richiesta di svolgimento) di un'attività di polizia giudiziaria da lui sollecitata e disposta, nei limiti dei poteri derivatigli dagli artt. 55 e seguenti cod. proc. pen., per la cui certificazione era certamente competente. In proposito nella sentenza è stato richiamato l'art. 56 cod. proc. pen., che prevede che le "funzioni di polizia giudiziaria sono svolte alla dipendenza e sotto la direzione dell'autorità giudiziaria", nonché l'art. 58 che, dopo aver precisato al comma 2 che "le attività di polizia giudiziaria per i giudici del distretto sono svolte dalla sezione istituita presso la corrispondente procura della Repubblica", prevede al comma 3, che "l'autorità giudiziaria si avvale direttamente del personale delle sezioni a norma dei commi 1 e 2 e può altresì avvalersi di ogni servizio o altro organo di polizia giudiziaria". Né può trascurarsi che, per l'esercizio delle funzioni di "disciplina dell'udienza e la direzione del dibattimento", l'art. 470 cod. proc. pen. prevede che il presidente del collegio si avvale, ove occorra, anche della forza pubblica, che dà immediata esecuzione ai relativi provvedimenti. La Corte territoriale ha concluso che "la dichiarazione sottoscritta dal magistrato in ordine ad attività pubblicistica strettamente attinente alle sue pubbliche funzioni non può dunque che costituire atto pubblico destinato a provare la veridicità di quanto in essa rappresentato, non senza considerare anche il timbro dell'ufficio su di esso apposto. A quest'ultimo riguardo basta poi osservare che il potere certificativo conferito dalla legge ai cancellieri di per sé non esclude, se non in precise ipotesi, il corrispondente potere del magistrato, che non è per questo certo libero di attestare impunemente il falso relativamente allo svolgimento delle proprie pubbliche funzioni". La nozione di atto pubblico comprende un'ampia estensione tipologica di scritti, includendovi anche quelli non previsti tassativamente dalla legge. Essenziali rimangono però i presupposti della provenienza dell'atto da un pubblico ufficiale, della formazione dell'atto per uno scopo inerente alle funzioni svolte dal predetto e del contributo fornito dall'atto ad un procedimento della pubblica amministrazione (Sez. 5, n. 3552 del 09/02/1999, Andronico, rv. 213363; Sez. 5, n. 9702 del 05/12/2008, Paolino, rv. 242770); tutti requisiti che si rinvengono nel documento sottoscritto dal magistrato AR e utilizzato dal maresciallo AD per 11 ottenere il riconoscimento della causa di servizio in relazione all'infortunio occorsogli. E' pertanto corretta la qualificazione giuridica del fatto contestato ai sensi dell'art. 479 cod. pen., avendo il AR con l'atto in oggetto attestato, nell'esercizio delle sue funzioni giudice, una certa attività da lui espletata, quale quella di aver convocato lo AD in Tribunale per "il disbrigo di improcrastinabili attività giudiziarie". Infine, non appare superfluo evidenziare che, anche se si dovesse accedere alla tesi difensiva, comunque sarebbe configurabile il reato contestato, giacché ""l'incompetenza funzionale del pubblico ufficiale non determinando, diversamente dalla incompetenza assoluta, l'inesistenza dell'atto pubblico, ma tutt'al più la sua nullità, non esclude la configurabilità del delitto di falsità ideologica previsto dall'art. 479 cod. pen. (applicazione in tema di falsa attestazione, da parte di perito edile incaricato dal sindaco, della conformità del fabbricato al progetto approvato con la concessione edilizia, ai fini del rilascio della licenza di abitabilità)"". (Sez. U, n. 7299 del 30/06/1984, Nirella, Rv. 165607).
4.2.4. Va infine detto che la Corte territoriale ha esaustivamente e logicamente motivato anche in ordine alle osservazioni difensive circa la pretesa inidoneità della condotta dello AD a trarre in inganno i funzionari dell'ente pubblico, preposti all'esame della domanda di riconoscimento della causa di servizio. Superate con le argomentazioni sopra indicate (paragrafo 4.2.3.) gli assunti difensivi in ordine alla strutturale irrilevanza della falsa dichiarazione e alla sua inefficacia a certificare una data situazione di fatto, la Corte territoriale ha evidenziato che il tentativo di truffa è fallito non certo per l'inidoneità della falsa dichiarazione a trarre in inganno ma solo perché, in seguito all'istruttoria della pratica, erano emersi insanabili divergenze con pregresse risultanze e, in particolare, con gli accertamenti che, nell'immediatezza dell'incidente, erano stati fatti dai carabinieri, nonché con la querela per lesioni personali presentata dallo AD nei confronti del produttore della mountain bike. Quindi correttamente i giudici di merito hanno ritenuto l'idoneità, non solo in astratto ma anche in concreto, del documento firmato dal magistrato AR e dal maresciallo AD, che forniva una falsa informazione circa gli impegni di quest'ultimo la sera dell'incidente, a trarre in inganno i funzionari dell'ente pubblico in ordine alla sussistenza dei requisiti per l'accoglimento della domanda di riconoscimento di infortunio per causa di servizio. Va in proposito detto che, "ai fini della sussistenza del delitto tentato, occorre che, sulla base di una valutazione ex ante, gli atti compiuti, anche se meramente preparatori o solo parziali, siano idonei ed univoci, ossia diretti in modo non equivoco a causare l'evento lesivo ovvero a realizzare la fattispecie prevista dalla norma incriminatrice, rivelando così l'intenzione dell'agente di commettere lo specifico delitto. L'idoneità degli atti non è peraltro sinonimo della loro sufficienza causale, bensì esprime l'esigenza che l'atto abbia l'oggettiva attitudine ad inserirsi, quale condizione necessaria, nella sequenza causale ed operativa che conduce alla consumazione del delitto. Ne consegue che, nell'ipotesi di tentata truffa ai danni della pubblica 12 amministrazione, è irrilevante la circostanza che gli artifici e raggiri siano posti in essere all'interno di una fase procedimentale non conclusa, ad esempio perché ancora mancante degli atti di controllo necessari a completare lo specifico procedimento, mentre è sufficiente che l'azione, dotata dei caratteri propri dell'artificio o raggiro ossia astrattamente capace di indurre in errore la pubblica amministrazione sia oggettivamente idonea ad attivare l'iter - procedimentale volto a conseguire il vantaggio patrimoniale indebito. (Nel caso di specie, è stata ritenuta un idoneo tentativo di truffa la semplice presentazione dei fogli di viaggio e delle ricevute delle spese per i pasti da parte del personale dipendente della Polizia di Stato, volta ad ottenere rimborso delle spese di trasferta, alla quale non aveva fatto seguito la relazione favorevole del capo pattuglia) (Sez. 2, n. 40343 del 13/05/2003, La Ferla e altri, rv. 227363; in senso conforme: Sez. 2, n. 20975 del 06/05/2008, rv. 240412).
5. Alla dichiarazione d'inammissibilità dei ricorsi segue di diritto la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità, al versamento, a favore della Cassa delle ammende, di sanzione pecuniaria che appare congruo determinare in mille euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 29 maggio 2015 I consigliere estensore Il presidente Grazia Miccoli Aniello NAPPI DEPOSITATA IN CANCELLERIA addi - 3 NOV 2015 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise или : 13