Cass. pen., sez. V, sentenza 29/05/2015, n. 44383
CASS
Sentenza 29 maggio 2015

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Nella nozione di atto pubblico oggetto del delitto di falso ideologico ex art. 479 cod. pen. è ricompreso ogni atto redatto dal pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, giacché ciò che rileva è la provenienza dell'atto dal medesimo ed il contributo dallo stesso fornito, in termini di conoscenza o di determinazione, ad un procedimento della pubblica amministrazione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile il predetto reato nella condotta di un Presidente di tribunale che aveva falsamente attestato, in una dichiarazione scritta, che un addetto alla sezione di polizia giudiziaria della locale Procura era stato convocato di urgenza in Tribunale per il disbrigo di improcrastinabili attività giudiziarie).

Commentario1

  • 1Art. 479 - Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici
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    Rassegna di giurisprudenza Elementi strutturali I delitti contro la fede pubblica, per la loro natura plurioffensiva, tutelano direttamente non solo l'interesse pubblico alla genuinità materiale e alla veridicità ideologica di determinati atti, ma anche quello dei soggetti privati sulla cui sfera giuridica l'atto sia destinato a incidere concretamente, con la conseguenza che essi, in tal caso, sono legittimati a costituirsi parte civile (Sez. 3, 2511/2015). In tema di falsità documentale commessa dal pubblico ufficiale, ai fini dell'individuazione di tale qualifica occorre, avere riguardo non tanto al rapporto di dipendenza tra il soggetto e la P.A., ma ai caratteri propri dell'attività …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 29/05/2015, n. 44383
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 44383
Data del deposito : 29 maggio 2015

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