Sentenza 9 febbraio 2006
Massime • 1
In tema di imputabilità, il "disturbo antisociale della personalità" può rientrare nella nozione di infermità e può incidere, escludendola o scemandola grandemente, sulla capacità di intendere o di volere. Quest'ultima può assumere rilevanza autonoma anche in presenza di accertata capacità di comprendere il disvalore sociale della azione delittuosa, solo quando gli impulsi della azione, pur riconosciuta come riprovevole dall'agente, siano tali da vanificare la capacità di apprezzarne le conseguenze. (Fattispecie nella quale l'imputato di furto di una autovettura aveva dedotto di essere affetto da un disturbo della personalità che lo induceva a compiere furti nei cimiteri. I giudici di merito lo avevano condannato escludendo la rilevanza della pur ipotizzabile incapacità di volere e la Corte ha ritenuto tale motivazione non contraddittoria, osservando che la esistenza di un impulso non può essere considerata come causa da sola sufficiente a determinare un'azione incoerente con il sistema di valori di chi la compie, essendo onere dell'interessato dimostrare il carattere cogente, nel singolo caso, dell'impulso stesso).
Commentari • 3
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In tema di imputabilità, l'assenza della capacità di volere può assumere rilevanza autonoma e decisiva ai fini della (in)imputabilità anche in presenza di accertata capacità di intendere (e di comprendere il disvalore sociale della azione delittuosa), ove sussistano due essenziali e concorrenti condizioni: a) gli impulsi all'azione che l'agente percepisce e riconosce come riprovevole (in quanto dotato di capacità di intendere) siano di tale ampiezza e consistenza da vanificare la capacità di apprezzarne le conseguenze; b) ricorra un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale il fatto di reato sia ritenuto causalmente determinato da quello specifico …
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Il vizio del gioco di azzardo può risolversi in una ludopatia e costituire un disturbo della personalità, come confermato, nel caso in esame, dalle valutazioni dei periti e reso palese dal carattere eclatante delle condotte dell'imputato. Tuttavia, per essere riconosciuto quale vizio totale o parziale di mente, rilevante ex artt. 85,88 e 89 cod. pen., un disturbo della personalità deve presentarsi con consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere o di volere, escludendola o scemandola grandemente, e a condizione che sussista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale la condotta risulti causalmente …
Leggi di più… - 3. Disturbo della personalità: imputato capace di intendere e di volere?Redazione · https://responsabilecivile.it/ · 12 gennaio 2020
È stato dichiarato pienamente capace di intendere e di volere l'imputato con disturbo della personalità e comportamento antisociale Ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, anche il disturbo della personalità, può rientrare nel concetto di “infermità”, purché sia tale da incidere concretamente sulla capacità di intendere o di volere dell'imputato, escludendola o scemandola grandemente. La vicenda La Corte d'appello di Palermo aveva confermato la condanna inflitta all'imputato in ordine ai reati di estorsione, lesioni personali e violenza a pubblico ufficiale, riducendo la pena a 3 anni, 5 mesi e 10 giorni di reclusione e 800 euro di multa. Contro tale pronuncia …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/02/2006, n. 8282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8282 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 09/02/2006
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - N. 267
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 14499/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PI SS, n. a Palermo il 16 dicembre 1976;
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo depositata il 7 febbraio 2005;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi;
Udite le conclusioni del P.M. Dr. GALASSO Aurelio, che ha chiesto il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
SS PI impugna per Cassazione la sentenza che ne ha confermato la dichiarazione di colpevolezza in ordine al delitto di furto aggravato di un'autovettura parcheggiata sulla strada pubblica. Propone due motivi di impugnazione. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione degli artt. 88 e 89 c.p. e lamenta che i giudici del merito, pur riconoscendo i suoi gravi disturbi psichici, ne abbiano illogicamente escluso l'incidenza sulla sua capacità d'intendere e di volere. Con il secondo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata e lamenta che contraddittoriamente i giudici del merito abbiano considerato irrilevante il suo disturbo della personalità, pur avendo riconosciuto che egli ne risulta determinato a compiere azioni delittuose. Il ricorso è infondato.
L'art. 85 c.p., dopo aver premesso al comma 1, che "nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al momento in cui l'ha commesso, non era imputabile", stabilisce al secondo comma che "è imputabile chi ha la capacità di intendere e di volere".
Sicché è esente da pena, ma non da un'eventuale misura di sicurezza (art. 203 c.p.), tanto chi non sia in grado neppure di comprendere il significato sociale delle proprie azioni, così come definito dal contesto anche normativo in cui opera, tanto chi, benché comprenda tale significato, non sia in grado di assumere determinazioni conseguenti e di astenersi da azioni che pure egli stesso avverte come socialmente inadeguate.
Il codice prevede talune situazioni tipiche di difetto della capacità di intendere e di volere idonee a escludere l'imputabilità. Ma questa elencazione non può essere considerata tassativa, perché, ad esempio, il difetto di imputabilità può derivare anche dall'assunzione di un farmaco non stupefacente, posto che rileva un'incapacità anche del tutto temporanea, purché esistente al momento del fatto. La contraria interpretazione di chi ritiene che l'imputabilità possa essere esclusa solo nelle ipotesi di incapacità tipicamente previste nel codice, finisce per ridurre a "un enunciato retorico" la disposizione normativa dell'art. 85 c.p. Tra le situazioni idonee a escludere l'imputabilità anche del soggetto di età superiore ai diciotto anni vanno annoverate le patologie rilevanti ai fini del riconoscimento di un vizio totale di mente. Stabilisce, infatti, l'art. 88 c.p. che "non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da escludere la capacità d'intendere o di volere". Sicché qualsiasi infermità, anche fisica, può risultare idonea a escludere l'imputabilità, ove determini un'incapacità d'intendere o di volere, essendo sufficiente la menomazione anche di una soltanto delle due facoltà. Non hanno invece rilevanza a norma dell'art. 88 c.p. quelle anomalie della personalità o del carattere o dei sentimenti che non danno luogo a un'infermità; ne' potrebbero averla in applicazione della regola generale dell'art. 85 c.p., comma 1, che risulta limitata appunto dall'implicita esclusione desumibile dall'art. 88 c.p.. Secondo la giurisprudenza prevalente "solo l'infermità mentale avente una radice patologica e fondata su causa morbosa può fare escludere o ridurre, con la capacità di intendere e di volere, la imputabilità, mentre, a parte gli stati emotivi e passionali che non incidono sulla imputabilità penale in quanto esclusi dell'art. 90 c.p., tutte le anomalie del carattere, pur se caratteriali e che indubbiamente incidono sul comportamento, non sono idonee ad alterare nel soggetto le capacità di rappresentazione o di autodeterminazione e non diminuiscono e non escludono la imputabilità perché non hanno un substrato patologico. Del pari e per lo stesso motivo non sono sufficienti a legittimare il riconoscimento di infermità mentale neppure parziale, le manifestazioni di tipo nevrotico, le "personalità psicotiche o psicopatiche", le alterazioni comportamentali prive di substrato organico, ancor più se a carattere episodico o sporadico. Non lo è neppure la insufficienza mentale, specie di grado lieve e che non giunga alla oligofrenia ne' alla frenastenia, perché l'"ipovoluzione intellettuale, l'immaturità, non sono sufficienti a sorreggere l'ipotesi di una alterazione patologica clinicamente accertata e provocante uno stato morboso quando non sia di grado tale da non permettere al reo di comprendere i limiti di un'azione lecita ne' il disvalore di un comportamento antigiuridico" (Cass., sez. 1^, 1 giugno 1990, Petretic, m. 185471, Cass., sez. 1^, 1 luglio 1989, Corsaro, m. 184179, Cass., sez. 1^, 23 settembre 1992, Ranucci, m. 192291). Deve quindi trattarsi di "malattia di mente" in senso medico-legale" (Cass., Sez. 1^, 20 ottobre 1997, Baldini, m. 208929, Cass., Sez. 1^, 4 luglio 1996, Zanatta, m. 205630, Cass., Sez. 1^, 3 marzo 1993, Zannoni, m. 194554). Sicché, ove sussistano tali anomalie non patologiche, "l'eventuale difetto di capacità intellettiva e/o volitiva che ne deriva rimane priva di rilevanza giuridica", (Cass., sez. 5^, 19 novembre 1997, Paesani, m. 209681), anche quando si tratti di "personalità psicopatiche" (Cass., sez. 6^, 17 aprile 1997, mariano, m. 210372). Tuttavia distinguere le anomalie mentali dalle malattie non è agevole, considerate le incertezze delle stesse scienze psichiatrica e psicoanalitica. E del resto negli ultimi decenni v'è stata certamente un'evoluzione verso un concetto più esteso di malattia mentale, inclusivo di patologie anche a base psicologica, come le nevrosi, oltre che a base organica, perché, "se certe psicopatie non sono di per sè stesse indicative di uno stato patologico, esse tuttavia possono avere influenza sulla imputabilità allorché sulle anomalie del carattere e dell'affettività si innesti o si sovrapponga uno stato patologico che, pur se inerente alla qualità ed alla gravità della stessa psicopatia, alteri la capacità di intendere e di volere" (Cass., sez. 1^, 2 luglio 1990, Salemi, m. 185322, Cass., sez. 1^, 25 febbraio 1991, La Placa, m. 187953, Cass., sez. 1^, 25 ottobre 1994, Aquino, m. 199978, Cass., sez. 1^, 16 dicembre 1994, Sciumè, m. 200687, Cass., sez. 1^, 11 ottobre 1995, Losio, m. 203651).
Più di recente le Sezioni unite di questa Corte hanno chiarito che "ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, anche i "disturbi della personalità", che non sempre sono inquadrabili nel ristretto novero delle malattie mentali, possono rientrare nel concetto di "infermità", purché siano di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere o di volere, escludendola o scemandola grandemente, e a condizione che sussista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale il fatto di reato sia ritenuto causalmente determinato dal disturbo mentale. Ne consegue che nessun rilievo, ai fini dell'imputabilità, deve essere dato ad altre anomalie caratteriali o alterazioni e disarmonie della personalità che non presentino i caratteri sopra indicati, nonché agli stati emotivi e passionali, salvo che questi ultimi non si inseriscano, eccezionalmente, in un quadro più ampio di "infermità"" (Cass., sez. un., 25 gennaio 2005, Raso, m. 230317). Si è cosi ribadito che ai fini dell'imputabilità rilevano solo le infermità mentali, ma si è precisato che "anche ai disturbi della personalità possa essere riconosciuta la natura di "infermità", e quindi una loro potenziale attitudine ad incidere sulla capacità di intendere e di volere del soggetto agente", a condizione che tra "il disturbo mentale ed il fatto di reato sussista un nesso eziologico, che consenta di ritenere il secondo causalmente determinato dal primo". Non rileva tanto la possibilità di ricondurre il disturbo mentale a una precisa classificazione clinica, dunque, quanto la sua effettiva incidenza sulla capacità di intendere e di volere al momento del fatto di cui si discute nel processo penale. Nel caso in esame i giudici del merito hanno accertato, sulla base di una perizia psichiatrica, che SS PI è affetto da un "disturbo antisociale della personalità"; e questa psicopatia, classificata anche nella letteratura psichiatrico - forense, non è censurabile nel giudizio di legittimità.
Il ricorrente denuncia peraltro una contraddizione nella motivazione esibita dai giudici del merito, laddove riconoscono che egli è determinato a compiere azioni delittuose a causa di disturbi impulsivi della personalità, ma escludono che tali disturbi incidano sulla sua capacità di intendere e di volere, perché non gli precludono la comprensione del disvalore sociale dei suoi comportamenti. Sicché parrebbe che i giudici del merito attribuiscano rilievo solo alla accertata capacità di intendere, ma escludano la rilevanza della pur ipotizzabile incapacità di volere. Va rilevato tuttavia che una scissione tra capacità di intendere e capacità di volere può assumere rilevanza solo quando gli impulsi all'azione, pur riconosciuta riprovevole dallo stesso agente, siano davvero tali da vanificare la stessa capacità di apprezzarne le conseguenze. Infatti la capacità di volere consiste nella idoneità del soggetto "ad autodeterminarsi in modo coerente ai propri valori, controllando gli eventuali impulsi incoerenti, mediante "un'efficiente regolamentazione della propria libera autodeterminazione" (Cass., sez. 1^, 1 giugno 1990, Petretic, cit.). Ed è evidente che l'esistenza di un impulso non può essere considerata, come causa da sola sufficiente a determinare un'azione incoerente con il sistema di valori di chi la compie. Sicché non v'è contraddizione nella decisione dei giudici del merito di attribuire al ricorrente la capacità di volere pur riconoscendo l'esistenza degli impulsi alla devianza connessi ai suoi disturbi psichici, perché tale decisione si fonda evidentemente sul convincimento che al momento del fatto SS PI conservava la capacità di governare i propri impulsi. D'altro canto il ricorrente, che pure evoca suoi furti nei cimiteri come indicativi di azioni determinate dalla psicopatia dalla quale è affetto, non ha indicato alcuna specifica ragione per cui il furto di un'autovettura parcheggiata sulla strada pubblica debba essere ricollegato alla psicopatia denunciata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2006.
Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2006