Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/02/2013, n. 9499
CASS
Sentenza 5 febbraio 2013

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Massime1

In materia di notificazione all'imputato non detenuto, ai fini dell'applicazione dell'art. 157 cod. proc. pen., per familiari conviventi devono intendersi non soltanto le persone che vivono stabilmente con il destinatario dell'atto e che anagraficamente facciano parte della sua famiglia, ma anche quelle che, per altri motivi, si trovino al momento della notificazione nella casa di abitazione del medesimo, purché le stesse, per la qualifica declinata all'ufficiale giudiziario, rappresentino a quest'ultimo una situazione di convivenza, sia pure di carattere meramente temporaneo, che legittima nell'agente notificatore il ragionevole affidamento che l'atto perverrà all'interessato.

Commentario1

  • 1Atto giudiziario notificato dall'ufficiale giudiziario ma con data di nascita sbagliato (Cass. 53622/18)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 1 dicembre 2018

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/02/2013, n. 9499
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9499
Data del deposito : 5 febbraio 2013

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