Sentenza 5 febbraio 2013
Massime • 1
In materia di notificazione all'imputato non detenuto, ai fini dell'applicazione dell'art. 157 cod. proc. pen., per familiari conviventi devono intendersi non soltanto le persone che vivono stabilmente con il destinatario dell'atto e che anagraficamente facciano parte della sua famiglia, ma anche quelle che, per altri motivi, si trovino al momento della notificazione nella casa di abitazione del medesimo, purché le stesse, per la qualifica declinata all'ufficiale giudiziario, rappresentino a quest'ultimo una situazione di convivenza, sia pure di carattere meramente temporaneo, che legittima nell'agente notificatore il ragionevole affidamento che l'atto perverrà all'interessato.
Commentario • 1
- 1. Atto giudiziario notificato dall'ufficiale giudiziario ma con data di nascita sbagliato (Cass. 53622/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 1 dicembre 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/02/2013, n. 9499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9499 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 05/02/2013
Dott. CIAMPI Francesco Maria - Consigliere - SENTENZA
Dott. ESPOSITO Lucia - Consigliere - N. 307
Dott. DOVERE Salvatore - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere - N. 23260/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NE CE, N. IL 4/7/1969;
avverso la sentenza n. 762/2011 pronunciata dalla Corte di Appello Lecce, sezione distaccata di Taranto il 20/9/2011;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Salvatore Dovere;
udite le conclusioni del P.G. Dott. Roberto Aniello, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Tarante, con la sentenza indicata in epigrafe ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Taranto nei confronti di ON ZO, ritenuto responsabile del reato di furto aggravato.
2.1. Ricorre per cassazione personalmente l'imputato lamentando la violazione di legge, per essere stato notificato il decreto che dispone il giudizio dinanzi al Tribunale mediante deposito nella causa comunale nonostante l'imputato si trovasse detenuto per altra causa. Si richiama al riguardo al principio giurisprudenziale per il quale grava sul giudice l'obbligo di verificare lo status libertatis dell'imputato che deve ricevere la notificazione di un atto alla data della medesima (Cass. n. 37135/2003). Aggiunge il ricorrente di non aver avuto comunque conoscenza della citazione a giudizio essendo stato detenuto dal 20.6.2004 alla data dell'appello; che la persona indicata dal dipendente dell'ufficio postale come familiare convivente del ON, tale AN AT, non compone il nucleo familiare del medesimo.
2.2. Con un secondo motivo deduce il vizio motivazionale per essere la sentenza della Corte di Appello corredata da motivazione soltanto apparente in quanto:
- si da atto che la persona offesa non riconobbe il ON quale autore del furto;
- fa uso delle dichiarazioni rese dall'imputato ai Carabinieri in occasione del controllo eseguito dai medesimi nonostante la loro inutilizzabilità;
- valorizza a fini di prova i precedenti penali dell'imputato, in violazione dell'art. 192 c.p.p.;
- ha tratto elementi di reità dall'esercizio del diritto di difesa;
- conclusivamente, ha ritenuto erroneamente sussistere indizi gravi, precisi e concordanti a carico del ON.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato e pertanto non merita accoglimento.
3.1. In punto di fatto, sulla scorta dell'accesso agli atti del fascicolo, cui questa Corte è legittimata in ragione della natura delle censure, risulta che il decreto di citazione diretta a giudizio del ON dinanzi al Tribunale di Taranto per l'udienza del 6.12.2004 venne indirizzato presso il domicilio del medesimo di via F.lli Bandiera n. 39 di Francavilla Fontana;
qui il 19.8.2004 l'ufficiale giudiziario, a seguito di due successivi accessi, l'uno delle ore 8,30, l'altro delle ore 13,50, constatò l'impossibilità di procedere alla consegna dell'atto al destinatario o ad altra persona idonea e provvide al deposito del medesimo presso la Casa comunale. Dell'adempimento egli diede avviso all'Imputato mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, la quale venne ritirata il 20.8.2004 da AN AT, dichiaratasi familiare convivente.
Orbene, in tema di notificazioni, lo stato di detenzione per altra causa, sopravvenuto alla dichiarazione o all'elezione di domicilio, non impone, se l'autorità giudiziaria non ne è stata portata a conoscenza da parte dell'interessato, di eseguire le successive notificazioni presso il luogo di detenzione piuttosto che presso il domicilio precedentemente dichiarato o eletto (Cass. sez. 2, sent. n. 32588 del 3.6.2010, Dominghi, rv. 247980; Cass. sez. 4, sent. n. 16431 del 14.2.2008, Chioso, rv. 239535). Tal'è l'orientamento assolutamente prevalente di questa Corte al riguardo del tema posto con il primo motivo del ricorso in esame, che anche in questa sede merita di essere confermato in ragione della non condivisibilità delle ragioni poste a fondamento della diversa tesi sostenuta dall'unico precedente indicato anche dal ricorrente. Ciò posto, la Corte di Appello ha correttamente rilevato che il ON aveva dichiarato domicilio (in Francavilla Fontana, via F.lli Bandiera n. 39) nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto e che lo stato di detenzione del medesimo era risultato solo dopo il deposito dell'atto di appello.
3.2. Tuttavia non è condivisibile l'affermazione della Corte distrettuale per la quale non vi è dubbio in ordine alla regolarità della notifica del decreto di citazione al giudizio di primo grado presso l'indirizzo dichiarato, in quanto eseguito ai sensi del combinato disposto dagli artt. 157 e 161 c.p.p.. Infatti, ha ricordato il Collegio distrettuale, ricercato presso il domicilio dichiarato e constatata l'assenza di persona idonea a ricevere l'atto, si è proceduto al deposito presso la casa comunale, ai sensi dell'art. 157 c.p.p., comma 8, dando poi avviso all'imputato dell'adempimento a mezzo di lettera raccomandata ricevuta da familiare dichiaratosi convivente.
Infatti, tale modalità di notificazione non risulta in linea con il più recente orientamento espresso dalle sezioni unite di questa Corte. Il S.C. ha risolto il contrasto insorto tra la tesi secondo la quale quando il domicilio dichiarato sia stato individuato, ma non vi sia stato reperito l'imputato o il domiciliatario da lui nominato, nè vi siano persone idonee a ricevere la copia dell'atto, la notificazione deve avvenire mediante deposito nella casa comunale, ai sensi dell'art. 157 c.p.p., comma 8, (Sez. 3, n. 4033 del 21/02/1997, dep. 07/05/1997, Scartato, Rv 207763; Sez. 6, n. 611 del 21/02/1995, dep. 24/05/1995, Sapienza, Rv 201883) e quella per la quale il mancato reperimento dell'imputato presso il domicilio dichiarato ovvero del domiciliatario da lui indicato, nel caso in cui le informazioni raccolte nel vicinato non diano esito alcuno, si sostanzia in una situazione di inidoneità o insufficienza della dichiarazione, rendendo così legittima la notifica mediante consegna al difensore, senza che sia consentito dar corso agli adempimenti di cui all'art. 157 c.p.p., comma 8, (Sez. 5, n. 42399 del 18/09/2009, dep. 04/11/2009, Dona, Rv 245819; Sez. 2, n. 38768 del 10/11/2006, dep. 22/11/2006, Buongiorno, Rv 235311; Sez. 5, n. 23670 del 26/04/2005, dep. 23/06/2005, Carbone, Rv 231908). Il principio affermato dalle sezioni unite è nel senso che, ponendosi il sistema delineato dagli artt. 161, 162, 163 e 164 c.p.p., quale complesso di disposizioni esaustivo, ai fini del perfezionamento della notificazione esso è alternativo a quello previsto dall'art. 157 c.p.p. per la prima notificazione all'imputato non detenuto (l'art.163 c.p.p., ricorda la Corte, che richiama, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 157 per le notificazioni eseguite nel domicilio dichiarato o eletto a norma degli artt. 161 e 162, attiene alla individuazione dei soggetti potenziali consegnatari dell'atto e non al luogo o alle modalità della notificazione).
Pertanto, l'impossibilità di procedere alla notifica nelle mani della persona designata quale domiciliatario, per il rifiuto di ricevere l'atto ovvero per il mancato reperimento del domiciliatario o dell'imputato stesso nel luogo di dichiarazione o elezione di domicilio o di altre persone idonee, integra l'ipotesi della impossibilità della notificazione ai sensi dell'art. 161 c.p.p., comma 4, sicché non è consentito, in tali casi, procedere con le forme previste dall'art. 157 c.p.p., comma 8, (Cass. Sez. U, sent. n, 28451 del 28/04/2011, Pedicone, Rv. 250120).
3.3. Ciò posto, va tuttavia rilevato che la violazione dell'art. 161 c.p.p., appena evidenziata non determina una nullità assoluta ed insanabile. Si tratta infatti di una nullità a regime intermedio. In tema di notificazione della citazione dell'imputato, infatti, la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 c.p.p., ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato; la medesima nullità non ricorre invece nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all'art. 184 c.p.p., comma 1, delle sanatorie generali di cui all'art. 183 e delle regole di deducibilità di cui all'art. 182, oltre che dei termini di rilevabilità di cui all'art. 180, sempre che non appaia in astratto o risulti in concreto inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte del destinatario (Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, Palumbo, Rv. 229539).
Nel caso in esame, essendo stato il decreto di citazione per l'imputato notificato presso il domicilio dello stesso a mani di familiare convivente (sulla circostanza si dirà a breve) non può certo dirsi che detta notificazione sia stata inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato. Pertanto, la nullità di carattere intermedio eventualmente verificatasi (tale è stata ritenuta la nullità prodottasi nell'analogo caso in cui la notificazione era stata eseguita a norma dell'art. 157 c.p.p., comma 8 bis, presso il difensore di fiducia ancorché l'imputato avesse dichiarato o eletto domicilio per le notificazioni;
l'analogia è nel fatto che in entrambi i casi ricorre un vizio di notificazione per difformità dal modello legale: Sez. U, n. 19602 del 27/03/2008, Micciullo, Rv. 239396), rimane priva di effetti se non dedotta tempestivamente. Nel caso che occupa trova quindi applicazione l'art. 180 c.p.p.; trattandosi di una nullità a regime intermedio che non attiene alla fase del giudizio, bensì a quella degli atti preliminari, essa doveva essere eccepita, in analogia a quanto previsto per il procedimento di primo grado dall'art. 180 c.p.p., prima della deliberazione della sentenza (Sez. 2, n. 44363 del 26/11/2010, D'Aria, Rv. 249184; S.U. n. 19602/2008, cit.).
Risulta che il ricorrente ha proposto l'eccezione di nullità della notifica in esame solo con i motivi di appello, peraltro unicamente sotto il diverso profilo della asserita violazione dell'art. 156 c.p.p.. 3.4. L'affermata mancata conoscenza della citazione a giudizio in ragione dello stato di detenzione non può assumere rilievo se non in ragione di vizio del procedimento di notificazione (non ricorrendo alcuno dei presupposti per l'applicazione dell'art. 175 c.p.p.);
sicché la prospettazione di tale circostanza trova risposta in quanto affermato nei paragrafi che precedono.
3.5. Con riferimento poi all'asserita estraneità di AN AT dal nucleo familiare del ON, vale ricordare che, ai fini delle notificazioni, per familiare convivente non si intende soltanto coloro che vivono stabilmente con il destinatario dell'atto e quindi anagraficamente facciano parte della sua famiglia, ma anche quelle che, per altri motivi, si trovino al momento della notificazione nella casa di abitazione del medesimo, purché le stesse, per la qualifica declinata all'agente notificatore, rappresentino a quest'ultimo una situazione di convivenza, sia pure di carattere meramente temporaneo, che legittima nell'agente notificatore medesimo il ragionevole affidamento che l'atto perverrà all'interessato (Cass., Sez. 3, 21.11. 2007, n. 200. Cfr. anche Cass., Sez. 4, 4.6.2008, n. 27549; id., Sez. 4, 9.5.2006, n. 30863; id., Sez. 4, 12.1.2006, n. 14752; id., Sez. 1, 17.3.2005, n. 19035).
3.6. Quanto ai restanti motivi di ricorso, se coglie il segno l'affermazione della inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal ON ai militari, in quanto questi è risultato sin dal primo contatto con i militari soggetto che avrebbe dovuto essere sentito come persona indagata, con la conseguente applicabilità della previsione dell'art. 63 c.p.p., comma 2 tuttavia va osservato che la decisione impugnata non trae elementi di convincimento da quanto riferito dall'imputato bensì dal comportamento da questo serbato nell'immediatezza del fatto e dall'assenza di plausibili causali alternative a quella della commissione del furto, anche alla luce delle dichiarazioni rese dal ON in sede di interrogatorio. Che queste siano utilizzabili ai fini della prova è indiscusso;
che esse possano esserlo senza che ciò determini una qualche lesione del diritto di difesa è altrettanto incontroverso, ché al giudice non è precluso di valutare la condotta processuale dell'imputato, coniugandola con ogni altra circostanza sintomatica;
con la conseguenza che egli, nella formazione del suo libero convincimento, ben considerare, in concorso con altre circostanze, la portata significativa del silenzio dell'imputato su circostanze potenzialmente idonee a scagionarlo (Cass. sez. 2, sent. n. 22651 del 21.4.2010, Di Perna, rv. 247426). Altrettanto è a dirsi per le dichiarazioni mendaci o negatorie;
beninteso, gli argomenti di prova che si possono trarre da tali componenti hanno unicamente carattere residuale e complementare (Cass. sez. 1, sent. n. 2653 del 26.10.2011, M., rv. 251828). Tra gli elementi di prova che possono valere a fondare un giudizio di reità non si pongono i precedenti penali dell'imputato (Cass. zez. 2, sent. n. 49206 del 20.10.2009, Ghiottone e altri, rv. 246794). Ma anche epurata la decisione impugnata degli elementi che si sono detti inutilizzabili, essa appresta una motivazione non manifestamente illogica e pertanto immune da censure in questa sede.
4. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 febbraio 2013. Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2013