Articolo 85 del Codice penale
Articolo 81Articolo 86
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1 luglio 1931
Art. 85.

(Capacita' d'intendere e di volere)

Nessuno puo' essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile.

E' imputabile chi ha la capacita' d'intendere e di volere.
Entrata in vigore il 1 luglio 1931
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