Sentenza 6 maggio 2008
Massime • 1
In tema di truffa, l'idoneità degli artifici e raggiri in danno di una P.A. non è esclusa dal fatto che siano compiuti all'interno di una fase procedimentale che non si sia ancora conclusa e che implichi il successivo intervento di atti di controllo, perché l'idoneità postula che i comportamenti truffaldini siano astrattamente capaci di trarre in inganno e oggettivamente adeguati all'attivazione del procedimento in vista di un ingiusto vantaggio. (Fattispecie in cui è stato rigettato il ricorso avverso la sentenza di condanna per il tentativo di truffa commesso da un soggetto che aveva preso parte ad una gara, indetta da un'amministrazione comunale per l'affidamento di un incarico di progettazione, producendo falsi titoli professionali).
Commentario • 1
- 1. Truffa: non sussiste se il comportamento truffaldino non è idoneo a causare l'eventoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 27 settembre 2023
La massima In tema di truffa, l'idoneità degli artifici e raggiri in danno di un organo della pubblica amministrazione presuppone che il comportamento truffaldino sia astrattamente capace, secondo una valutazione "ex ante", di causare l'evento ed oggettivamente adeguato a determinare l'attivazione del procedimento in vista di un ingiusto vantaggio. (Fattispecie in cui è stata esclusa l'idoneità decettiva della richiesta di liquidazione di parcella avanzata da un legale nei confronti di un Comune, in quanto, essendovi stata l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per l'attività difensiva prestata in favore di dipendenti dell'ente, in alcun caso la richiesta poteva essere accolta - …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/05/2008, n. 20975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20975 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COSENTINO Giuseppe M. - Presidente - del 06/05/2008
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - N. 560
Dott. CURZIO Pietro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere - N. 006036/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IN ER IN N. IL 03/08/1961;
avverso SENTENZA del 12/10/2007 CORTE APPELLO di PERUGIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAGANO FILIBERTO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Passacantando Guglielmo che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Guariglia Giovanni che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
Il difensore di OR FE IN ricorre avverso la sentenza sopra indicata che ha confermato la responsabilità del prevenuto in ordine al delitto continuato di esercizio abusivo della professione di ingegnere, contraffazione di pubblico sigillo nonché truffa tentata e consumata in danno del Comune di Orvieto dal quale ha ottenuto un incarico di progettazione ed ha partecipato ad altra gara di affidamento di progettazione producendo falsi titoli professionali (artt. 81, 56, 640, 348, 468, 640 cod. pen.). Sono state concesse attenuanti generiche equivalenti e la diminuzione di pena prevista per il giudizio abbreviato ed è stata irrogata la pena di mesi 11 e giorni 20 di reclusione ed Euro 390,00 di multa.
Con riferimento alla tentata truffa per la partecipazione al bando di gara per la realizzazione di un parcheggio deduce violazione di legge per inidoneità degli atti posti in essere in quanto la domanda presentata era incompleta per "l'omessa allegazione dei documenti di identità dei firmatari", circostanza che determinò il dirigente dell'Ufficio tecnico comunale in data 20.4.00 ad escludere la società professionale dalla partecipazione alla gara. Deduce ancora difetto di motivazione rilevando che la sola partecipazione al bando di gara non costituisce il profitto del delitto di truffa che si consuma con il conseguimento del vantaggio patrimoniale. Come terzo motivo reitera le doglianze relative alla sussistenza del delitto di contraffazione di pubblico sigillo, non essendo l'ordine professionale degli ingegneri assimilabile ad un ufficio pubblico. Con riferimento al delitto di truffa consumata di cui al capo E dell'imputazione deduce l'insussistenza degli artifici e raggiri e la manifesta illogicità della decisione sul punto, non avendo il prevenuto posto in essere specifiche condotte per qualificarsi ingegnere, non essendo il mero silenzio sufficiente ad integrare l'azione truffaldina. Deduce anche l'infondatezza della decisione della corte territoriale che ha ritenuto che l'ordine professionale ha ricevuto dalla condotta addebitata un danno patrimoniale. Come ultimo motivo deduce mancanza di motivazione in ordine alla quantificazione della sanzione.
Il primo motivo di ricorso è infondato. Ai fini della sussistenza del delitto tentato, occorre che, sulla base di una valutazione ex ante, gli atti compiuti, anche se meramente preparatori o solo parziali, siano idonei ed univoci, ossia diretti in modo non equivoco a causare l'evento lesivo ovvero a realizzare la fattispecie prevista dalla norma incriminatrice, rivelando così l'intenzione dell'agente di commettere lo specifico delitto. L'idoneità degli atti non è peraltro sinonimo della loro sufficienza causale, bensì esprime l'esigenza che l'atto abbia l'oggettiva attitudine ad inserirsi, quale condizione necessaria, nella sequenza causale ed operativa che conduce alla consumazione del delitto. Ne consegue che, nell'ipotesi di truffa tentata ai danni della pubblica amministrazione, è irrilevante la circostanza che gli artifici e raggiri siano posti in essere all'interno di una fase procedimentale non conclusa, ad esempio perché ancora mancante degli atti di controllo necessari a completare lo specifico procedimento, mentre è sufficiente che l'azione, dotata dei caratteri propri dell'artificio o raggiro - ossia astrattamente capace di indurre in errore la pubblica amministrazione - sia oggettivamente idonea ad attivare l'iter procedimentale volto a conseguire il vantaggio patrimoniale indebito (Cass. 13.5.03 n. 40343, depositata 23.10.03, rv. 227363). Tanto è stato accertato nella concreta fattispecie con l'indicazione di falsi titoli professionali e "curriculum".
Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto la partecipazione alla fase procedimentale del bando di gara è condotta necessitata per conseguire il profitto costituito dalla eventuale aggiudicazione che da ultimo costituisce l'illecito profitto in quanto conseguito con false rappresentazioni di realtà che inducono in errore la pubblica amministrazione alla conclusione del contratto. Deve essere rigettato anche il ricorso relativo all'uso di falso sigillo in quanto gli ordini professioni svolgono funzioni pubblicistiche ed esercitano poteri certificativi con il rilascio di atti aventi, come quelli utilizzati dall'imputato, efficacia probatoria di natura pubblicistica (vedi il contenuto degli artt. 357 e 358 c.p.). Il ricorso relativo alla truffa consumata è infondato alla luce del principio di legittimità che statuisce che il silenzio maliziosamente serbato sulle circostanze che si ha il dovere giuridico di comunicare, non costituisce irrilevante comportamento meramente passivo, bensì condotta che integra un comportamento idoneo a trarre dolosamente in errore perché preordinata a perpetrare l'inganno (Cass. 14.4.78, Salvatori;
Cass. 28.7.85, Farina;
Cass. 10.11.89, Gagliano, rv. 183709; Cass. 19.4.91, Salvalaio).
Le doglianze relative alla costituzione della parte civile sono inammissibili perché asseritamene avanzate in maniera meramente negativa essendo plausibile un danno patrimoniale subito per la concorrenza sleale che i giudici di merito hanno accertato essere stata posta in essere dal ricorrente privo del titolo necessario per esercitare la professione.
Il ricorso avverso la quantificazione della sanzione è inammissibile in quanto il giudizio di appello non ha avuto come oggetto la determinazione della pena (non gravata da impugnazione da parte dell'imputato) mentre la corte territoriale si è limitata ad escludere la sanzione per il delitto di falso (capo A) in ordine al quale ha pronunciato sentenza di assoluzione.
Al rigetto del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 maggio 2008. Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2008