Cass. pen., sez. II, sentenza 06/05/2008, n. 20975
CASS
Sentenza 6 maggio 2008

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Massime1

In tema di truffa, l'idoneità degli artifici e raggiri in danno di una P.A. non è esclusa dal fatto che siano compiuti all'interno di una fase procedimentale che non si sia ancora conclusa e che implichi il successivo intervento di atti di controllo, perché l'idoneità postula che i comportamenti truffaldini siano astrattamente capaci di trarre in inganno e oggettivamente adeguati all'attivazione del procedimento in vista di un ingiusto vantaggio. (Fattispecie in cui è stato rigettato il ricorso avverso la sentenza di condanna per il tentativo di truffa commesso da un soggetto che aveva preso parte ad una gara, indetta da un'amministrazione comunale per l'affidamento di un incarico di progettazione, producendo falsi titoli professionali).

Commentario1

  • 1Truffa: non sussiste se il comportamento truffaldino non è idoneo a causare l'evento
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 27 settembre 2023

    La massima In tema di truffa, l'idoneità degli artifici e raggiri in danno di un organo della pubblica amministrazione presuppone che il comportamento truffaldino sia astrattamente capace, secondo una valutazione "ex ante", di causare l'evento ed oggettivamente adeguato a determinare l'attivazione del procedimento in vista di un ingiusto vantaggio. (Fattispecie in cui è stata esclusa l'idoneità decettiva della richiesta di liquidazione di parcella avanzata da un legale nei confronti di un Comune, in quanto, essendovi stata l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per l'attività difensiva prestata in favore di dipendenti dell'ente, in alcun caso la richiesta poteva essere accolta - …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 06/05/2008, n. 20975
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20975
Data del deposito : 6 maggio 2008

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