Sentenza 5 dicembre 2008
Massime • 1
Nella nozione di atto pubblico oggetto del delitto di falso ideologico ex art. 479 cod. pen. è ricompreso ogni atto redatto dal pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, giacché ciò che rileva è la provenienza dell'atto dal medesimo ed il contributo dallo stesso fornito, in termini di conoscenza o di determinazione, ad un procedimento della pubblica amministrazione. (Fattispecie in cui è stato ritenuto sussistere il reato con riferimento alla condotta dell'addetto alla ricezione della posta di una prefettura, il quale aveva apposto sulla comunicazione di trasferimento della sede di un istituto di vigilanza un timbro indicante una data di ricezione diversa da quella effettiva su istigazione del titolare del suddetto istituto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/12/2008, n. 9702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9702 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 05/12/2008
Dott. FEDERICO Raffaello - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 4382
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 031913/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) OL EN N. IL 14/08/1934;
avverso SENTENZA del 16/05/2008 CORTE APPELLO di SALERNO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. FEDERICO RAFFAELLO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Meloni Vittorio che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte d'Appello di Salerno, con sentenza del 16.5.2008, ha confermato la sentenza del tribunale di Salerno del 17.10.2002, con la quale OL ME era stata condannata alla pena di otto mesi di reclusione per il reato di cui agli artt. 110 e 479 c.p. commesso il 19.1.1995.
L'imputazione era relativa al fatto che la OL avrebbe indotto KI AR, addetta alla ricezione della posta presso la Prefettura di Salerno, ad apporre la data falsa del 17.9.1993 sulla ricevuta di una comunicazione dell'Istituto di Vigilanza "Il Pino" relativa al trasferimento temporaneo della sede, ricevuta che era stata prodotta in un giudizio promosso davanti al T.A.R. per impugnare il provvedimento del prefetto di Salerno con il quale era stata disposta la sospensione dell'attività della s.r.l. "Il Pino", gestita in locali diversi, non essendo stata data comunicazione del trasferimento della sede operativa.
A seguito della richiesta di una relazione da parte dell'Avvocatura dello Stato in vista della difesa davanti al TAR, il dirigente della sezione Polizia Amministrativa della Prefettura di Salerno, dott. Scarabino, aveva rinvenuto nel fascicolo una lettera del 17.9.1993 con la quale la rappresentante legale della s.r.l. "Il
Pino" comunicava il trasferimento della sede dell'istituto di vigilanza. La lettera non recava l'annotazione di alcun protocollo o della data di ricezione, mentre la copia prodotta nel giudizio davanti al TAR conteneva l'apposizione del timbro datario della Prefettura con la data del 17.3.1993.
I giudici del merito avevano ritenuto che il timbro fosse stato apposto da KI AR, impiegata presso la Prefettura ed addetta alla ricezione della posta, su istigazione della OL. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, deducendo come primo motivo il vizio della motivazione nella ricostruzione dei fatti.
Sostiene, contestando la falsità, che non sarebbe stato logico affermare che la comunicazione del trasferimento della sede sarebbe avvenuta in data successiva all'adozione del provvedimento prefettizio del 12.1.1994, poi impugnato davanti al TAR, perché sarebbe emerso che presso la Prefettura di Salerno i fascicoli erano tenuti non spillati e senza un indice e che non sempre ogni atto pervenuto nell'ufficio veniva protocollato, come sarebbe risultato da documenti prodotti. Manifestamente illogico sarebbe anche l'argomento addotto dalla Corte d'Appello, secondo la quale, se davvero la comunicazione fosse stata fatta pervenire alla Prefettura alla data risultante dal timbro, sarebbe stato più semplice chiedere l'annullamento dell'atto direttamente alla Prefettura e ciò non sarebbe stato fatto per non avere rapporti con l'ufficio e quindi tenere celata la falsità del timbro. L'argomento sarebbe illogico, essendo nota la serietà e la diligenza dell'avvocatura dello Stato nello svolgere i propri compiti, che avrebbe portato comunque all'accertamento dei fatti.
Come secondo motivo deduce la violazione dell'art. 479 c.p. e art.192 c.p.p. perché sarebbe stata affermata la responsabilità della
OL in base a mere congetture e ad indizi privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
Come terzo motivo deduce l'erronea applicazione dell'art. 479 c.p. sostenendo che l'apposizione del timbro datario attestante la mera ricezione dell'atto, non potrebbe essere ritenuto come un atto pubblico, ma come una certificazione amministrativa e quindi punibile ai sensi dell'art. 480 c.p.. Ritiene questa Corte che il ricorso debba essere rigettato. Il primo ed il secondo motivo implicano giudizi di fatto che sono preclusi in questa sede.
La Corte d'Appello ha dichiarato inutilizzabile la dichiarazione resa nella fase delle indagini preliminari dalla KI, anch'essa imputata, che aveva detto di avere apposto il timbro con data falsa a seguito di una richiesta della OL sua amica, ma ha comunque ritenuto la ricorrente partecipe al reato come istigatrice perché l'interesse alla falsità della data era solo della società "Il Pino", interesse che solo la OL poteva perseguire. La motivazione non è contraddittoria e non è illogica. Ha ritenuto attendibile la deposizione del funzionario dott. Scarabino che aveva riferito essere impossibile che nel fascicolo di ufficio fossero contenute istanze non protocollate;
che la posta, anche se ricevuta da una archivista, come la KI, doveva essere portata all'ufficio protocollo e che il contenuto dei fascicoli veniva attentamente controllato, perché gli atti definitivi venivano emessi dal gabinetto del Prefetto.
Questo però non è stato l'unico argomento. L'apposizione del timbro era avvenuta con sicurezza ad opera della KI, e la falsità della data è stata ritenuta anche per il fatto che questa aveva detto di non ricordare quando ciò sarebbe avvenuto;
per il fatto che il timbro era stato apposto solo sulla copia prodotta nel giudizio amministrativo;
ed infine è stato anche addotto l'argomento logico per cui sarebbe stato più facile e semplice chiedere l'annullamento direttamente al prefetto se davvero la comunicazione fosse stata presentata il 17.9.1993.
Gli indizi utilizzati sono molteplici e gravi, univoci e concordanti e la motivazione non è contraddittoria e non è illogica per il fatto che i documenti potessero essere stati tenuti nel fascicolo non spillati e senza indice, fatto già valutato dalla Corte d'Appello, o che talvolta qualche atto possa essere sfuggito all'obbligo della protocollazione, o che l'avvocatura dello Stato sia solitamente attenta e diligente, perché una svista può sempre verificarsi. In ordine al terzo motivo è giurisprudenza di questa Corte (per discostarsi dalla quale non si ravvisa motivo alcuno) che, per la sussistenza del reato di falso ideologico punito dall'art. 479 c.p., come atto pubblico deve ritenersi " ogni scritto redatto dal pubblico impiegato e dal pubblico ufficiale per uno scopo inerente alle loro funzioni, anche quando si tratti di atti di corrispondenza, interna o esterna, o comunque, di atti interni alla pubblica amministrazione, anche non tassativamente previsti dalla legge: ciò che rileva è la provenienza dell'atto dal pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni ed il contributo da esso fornito - in termini di conoscenza o di determinazione - ad un procedimento della pubblica amministrazione" (Cass. Pen., sez. 5^, 9.2.1999, n. 3552; v. anche Cass. Pen., sez. 5^, 14.5.1997; Cass. Pen., sez. 6^, 12.1.1996, n. 2725; Cass. Pen., sez. 5^, 6.10.2003, n. 49417 ed altre). Nel caso di specie l'apposizione del falso timbro non costituisce falsità in certificato amministrativo perché la ricezione della lettera il 17.9.03 non risultava da nessun altro documento ufficiale e con l'apposizione del timbro era stata attestata dal pubblico impiegato nell'esercizio delle sue funzioni come compiuta una attività in realtà inesistente. Ciò che distingue il certificato amministrativo dall'atto pubblico, in tema di falso documentale, è che il primo, a differenza del secondo, non si riferisce a fatti compiuti direttamente dal pubblico ufficiale o caduti sotto la sua immediata percezione, per cui la sua efficacia probatoria è meramente dichiarativa del contenuto di altri atti pubblici preesistenti o di fatti da lui conosciuti pur non essendosi verificati alla sua presenza (Cass. Pen., sez. 5^, 6.10.1977, Molli;
Cass. Pen., sez. 5^, 11.2.1997 n. 2314; Cass. Pen., sez. 5^, 14.3.2000, n. 5105). Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2009