Sentenza 23 gennaio 2007
Massime • 1
Ai fini della notifica mediante consegna di copia dell'atto a persona convivente con l'imputato, la convivenza è ravvisabile anche in un rapporto temporaneo e, in particolare, in un rapporto di collaborazione domestica, attestato da espressioni come "addetta al domicilio", nelle quali è implicita la nozione di convivenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/01/2007, n. 19595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19595 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2007 |
Testo completo
19 5 95 /07 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Udienza pubblica Di Virginio Presidente Dott. Adolfo
del 23/01/07 Consigliere Serpico 1. Dott. Francesco
SENTENZA Cons. Relatore Milo 2. Nicola
N. 112 Consigliere 3. 11 Giovanni Conti
Consigliere R.G.N.. 20555105
Di Casola 4. 11 Carlo
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da AI EL, nata a [...] il
17/10/1946; avverso la sentenza 7/3/2005 della Corte d'Appello di Torino;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal
Consigliere dr. Nicola Milo;
Udito il Pubblico Ministero in persona del
Sostituto Procuratore Generale dr. E. Delehaye, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore avv. non è comparso.
Jus
1
Fatto e diritto La Corte d'Appello di Torino, con sentenza 7/3/2005, confermava quella in data 21/6/2002 del Tribunale di Saluzzo, che, all'esito del rito abbreviato, aveva dichiarato AI EL colpevole del delitto di cui all'art. 372 c.p. e, in concorso delle circostanze attenuanti generiche, l'aveva condannata alla pena di mesi dieci e giorni venti di reclusione, con i benefici della sospensione condizionale e della non menzione.
L'addebito mosso all'imputata è di avere, deponendo come teste dinanzi al Pretore di
Saluzzo in data 3/11/1998 nell'ambito del procedimento penale per furto a carico di tali
CI GI e Lo NO GI, affermato contro il vero che il primo aveva trascorso in casa, insieme a lei, la notte tra il 6 e il 7 maggio 1996 (data di consumazione del furto).
Rilevava la Corte territoriale che la prova della colpevolezza dell'imputata, che aveva tentato di accreditare il falso alibi prospettato dal CI, era offerta dai seguenti elementi: a) sul luogo del furto, era stato rinvenuto il furgone di proprietà del CI;
b) i Carabinieri si erano recati immediatamente presso l'abitazione di costui, avevano ripetutamente bussato alla porta senza ricevere alcuna risposta, erano rimasti inutilmente in attesa sul luogo sino alle ore 4 del mattino;
c) assolutamente inattendibile si era rivelata la giustificazione offerta dalla AI, secondo cui, pur avendo sentito bussare, non avrebbe aperto nel timore che potesse essere la moglie del CI (i coniugi erano separati da due anni). Ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, l'imputata e ha dedotto: 1) violazione della legge processuale [artt. 157 e 178 lett. c) c.p.p.], per non esserle stato regolarmente notificato il decreto di citazione dinanzi alla Corte d'Appello, consegnato - presso il domicilio dichiarato- a mani di tale Hoxha, indicata come "coll.", senza altra specificazione sulla natura del rapporto tra lei e la consegnataria;
2) violazione della legge penale (art. 372 c.p.) e carenza di motivazione sul giudizio di responsabilità. Il ricorso non è fondato.
La notifica del decreto di citazione in appello deve ritenersi ritualmente eseguita. Detta notifica, infatti, risulta essere avvenuta in data 1/2/2005, mediante consegna dell'atto a mani della “collaboratrice domestica sig.ra Hoxha Riflonda, addetta al domicilio”. E' vero che l'atto di notifica non contiene alcun riferimento esplicito al rapporto di convivenza tra la consegnataria e l'imputata, ma non può essere sottaciuto che la convivenza è ravvisabile, per espressa previsione normativa (art. 157 c.p.p.: "consegna a persona che conviva anche temporaneamente"), anche in un rapporto temporaneo e, in particolare, in un rapporto di collaborazione domestica, attestato, come nella specie, dall'espressione “addetta al domicilio", nella quale è implicita la nozione di convivenza.
Il giudizio di colpevolezza espresso dal giudice a quo è coerente col dettato della norma incriminatrice di cui all'art. 372 c.p. ed è ampiamente giustificato dagli argomenti in fatto sopra sintetizzati, che sono stati apprezzati e valutati dal giudice di merito in maniera adeguata e logica e che non possono essere rivalutati in questa sede, come sembra sollecitarsi col ricorso, in una diversa prospettiva interpretativa, operazione quest'ultima estranea alla verifica di legittimità.
Al rigetto del ricorso, consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
.
༤
Così deciso in Roma il 23/1/2007
Il Consigliere est. Il Preside
Depositato in Cancelleria 18 MAG. 2007 IL CANCELLIERE SUPER C1 joggi Lidia Scalia IL CANCELLIERE C1 SUPER дере See