Sentenza 17 dicembre 2014
Massime • 2
Nel procedimento per la restituzione in termini, il giudice competente a provvedere sulla relativa istanza decide "de plano", a meno che non sia in corso un procedimento principale con rito camerale, nel qual caso la decisione deve avvenire nelle medesime forme, perché l'art. 175, comma quarto, cod. proc. pen. non opera alcun espresso richiamo alle formalità di cui all'art. 127 cod. proc. pen.
In materia di notificazione all'imputato non detenuto, ai fini della applicazione dell'art. 157, cod. proc. pen., per familiari conviventi devono intendersi non soltanto le persone che convivono stabilmente con il destinatario dell'atto e che anagraficamente facciano parte della sua famiglia, ma anche quelle che si trovino al momento della notificazione nella sua casa di abitazione, purché le stesse, per la qualifica declinata all'ufficiale giudiziario, rappresentino a quest'ultimo una situazione di convivenza, sia pure di carattere meramente temporaneo, che legittima nell'agente notificatore il ragionevole affidamento che l'atto perverrà all'interessato. (Nella specie la S.C. ha ritenuto valida la notificazione di un decreto penale di condanna effettuata dall'ufficiale giudiziario nelle mani di persona qualificatasi come "addetta alla casa").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/12/2014, n. 5930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5930 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FIALE Aldo - Presidente - del 17/12/2014
Dott. DI NICOLA Vito - Consigliere - SENTENZA
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere - N. 3713
Dott. PEZZELLA Vincenzo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro M. - Consigliere - N. 6928/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CU PE N. IL 08/09/1966;
avverso l'ordinanza n. 2665/2013 GIP TRIBUNALE di MESSINA, del 20/11/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO PEZZELLA;
sentite le conclusioni del PG Dott. FRATICELLI Mario che ha chiesto rigettarsi il proposto ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il GIP del Tribunale di Messina, pronunciando nei confronti dell'odierno ricorrente CU PE TINDARO, con ordinanza del 20.11.2013 rigettava l'istanza di restituzione in termini formulata in data 27.9.2013, al fine di proporre opposizione al decreto penale di condanna n. 114/13.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, RÒ US, deducendo l'unico motivo di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1:
- violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) per inosservanza degli artt. 127 e 175 cod. proc. pen. nonché motivazione apparente o, comunque, carente.
Il ricorrente deduce che l'ordinanza impugnata presenterebbe una motivazione del tutto apparente e sarebbe stata emessa in violazione delle forme previste dall'art. 127 cod. proc. pen.. L'ordinanza, infatti, sarebbe stata emessa senza contraddittorio tra le parti e senza effettuare alcuna verifica.
Il GIP si sarebbe limitato ad asserire che "la notifica appare regolarmente eseguita nelle mani di persona addetta alla casa". li ricorrente lamenta che nella relata di notifica non era stato specificato il motivo per cui la consegna non sarebbe avvenuta nelle mani del destinatario e sulla base di quali circostanze la consegnataria dell'atto fosse stata ritenuta persona convivente, anche temporaneamente o comunque persona addetta alla ricezione di atti giudiziari. La consegnataria non sarebbe stata ne' identificata nè generalizzata. La mancata indicazione delle generalità della consegnataria, nonché del rapporto intercorrente tra la stessa e il destinatario dell'atto renderebbe invalida, perciò, la notificazione del provvedimento di cui il ricorrente avrebbe avuto conoscenza solo per caso e dopo molto tempo.
Rileva, in ultimo, che non sarebbe onere della parte provare l'inesistenza del rapporto con il consegnatario o l'occasionalità della presenza dello stesso in casa.
Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Il P.G. presso questa Corte con le conclusioni ex art. 611 cod. proc. pen. depositate in data 21.5.2014, rilevava l'infondatezza del ricorso, in quanto il ricorrente non andava rimesso in termini in quanto avrebbe affermato soltanto di non aver ricevuto il decreto senza alcuna specificazione in merito.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso con conseguente condanna alle spese.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il proposto ricorso è manifestamente infondato e pertanto va dichiarato inammissibile.
2. Risulta manifestamente infondato, in primis, il profilo di doglianza con cui si assume esserci stato un error in procedendo per avere provveduto il GIP inaudita altera parte.
Sul punto, invero, la giurisprudenza non è univoca.
Vi sono state, infatti, alcune pronunce di questa Corte (sez. 2, n. 40750 del 2.10.2009, Green, rv. 234137; conf. sez. 1, n. 18525 del 10.5.2006, Gueye, rv. 234137) secondo cui, in tema di restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale, il decreto di inammissibilità può essere emesso "de plano", in assenza di contraddittorio, solo nelle ipotesi espressamente richiamate dall'art. 666 c.p.p., comma 2, di manifesta infondatezza dell'istanza, ossia di difetto delle condizioni di legge, intese in senso restrittivo come requisiti non implicanti una valutazione discrezionale, ma direttamente imposti dalla legge, oppure di mera riproposizione di richiesta già rigettata.
Ogni qualvolta, invece, si pongano problemi di valutazione che impongono l'uso di criteri interpretativi in relazione al "thema probandum", dovrebbe, secondo tale linea interpretativa, essere data all'istante la possibilità di instaurazione del contraddittorio con il procedimento camerale previsto - sul modello di quello tipico ex art. 127 cod. proc. pen. - dall'art. 666 c.p.p., comma 3 e ss.. Dunque, com'è stato ribadito anche di recente, il decreto di inammissibilità per manifesta infondatezza potrebbe essere emesso "de plano", ai sensi dell'art. 666 c.p.p., comma 2, soltanto quando essa sia riscontrabile per difetto delle condizioni di legge e, cioè, per vizio di legittimità e non per ragioni di merito (sez. 1, n. 6558 del 10.1.2013, Piccinno, rv. 254887). Il Collegio, ritiene, tuttavia, di aderire all'orientamento che rimane maggioritario e che si colloca nel solco del dictum delle Sezioni Unite, secondo cui nel procedimento per la restituzione in termini, sulla relativa istanza, il giudice competente provvede "de plano", a meno che non sia in corso un procedimento principale con rito camerale, nel qual caso sulla predetta istanza decide nelle medesime forme (così Sez. Un. n. 14991 dell'11.4.2006, De Pascalis, rv. 233418, che hanno precisato in motivazione che la procedura "de plano" si giustifica per la mancanza di un espresso richiamo nell'art. 175 c.p.p., comma 4, alle forme di cui all'art. 127 cod. proc. pen.; conf. sez. 1, n. 19174 del 6.2.2008, Assinnata, rv.
240237; sez. 5, n. 13290 del 10.2.2011, Nikolic, rv. 249955; sez. 6, n. 18240 del 16.4.2013, Ambrosino, rv. 255139). Nel caso che ci occupa, correttamente, dunque, a fronte del ricorso con cui il RÒ chiedeva la restituzione nel termine per proporre opposizione al decreto penale di condanna n. 114/13 emesso il 28.1.2013 di cui lo stesso dichiarava di non avere mai avuto conoscenza, ha provveduto con decreto.
2. Nel merito, il Gip ha già risposto, con motivazione logica e coerente, alla doglianza oggi riproposta, evidenziando come la notifica del decreto penale all'imputato risulta regolarmente eseguita a mani di persona addetta alla casa.
Il giudice messinese evidenzia, peraltro, nel provvedimento impugnato, che, a fronte di un soggetto che si è dichiarato addetto alla ricezione degli atti, l'odierno ricorrente già in quella sede non ha allegato ne' provato l'inesistenza di rapporti con lo stesso e/o la mera occasionalità della presenza in loco del consegnatario. Peraltro, questa Corte di legittimità ha in più occasioni precisato che in materia di notificazione all'imputato non detenuto, ai fini dell'applicazione dell'art. 157 cod. proc. pen., per familiari conviventi devono intendersi non soltanto le persone che vivono stabilmente con il destinatario dell'atto e che anagraficamente facciano parte della sua famiglia, ma anche quelle che, per altri motivi, si trovino al momento della notificazione nella casa di abitazione del medesimo, purché le stesse, per la qualifica declinata all'ufficiale giudiziario, rappresentino a quest'ultimo una situazione di convivenza, sia pure di carattere meramente temporaneo, che legittima nell'agente notificatore il ragionevole affidamento che l'atto perverrà all'interessato (sez. 4, n. 9499 del 5.2.2013, Petronelli, rv. 254758, rv. 254758).
Correttamente, dunque, il GIP messinese ha ritenuto che non sussistessero i presupposti di legge per disporre la chiesta restituzione nei termini ai sensi degli artt. 462 e 175 cod. proc. pen. ritenendo l'effettuata notifica regolarmente eseguita a mani di persona addetta alla casa (ed invero tale è la qualifica della persona, identificata nominativamente, cui in data 22.3.2013 risulta effettuata la notifica del decreto penale di condanna di cui in premessa).
3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2015