Sentenza 4 novembre 2008
Massime • 1
In tema di bancarotta fraudolenta societaria, la nuova formulazione dell'art. 223, comma secondo, L. fall., introdotta dall'art. 4 D.Lgs. n. 61 del 2002 che richiede il nesso di causalità tra l'operato dell'amministratore e il fallimento della società non riguarda l'art. 223, comma primo, L. fall. che, ai fini della condotta incriminata, fa riferimento al disposto di cui all'art. 216 L. fall., il quale prescinde da qualsiasi nesso eziologico in rapporto al fallimento.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/11/2008, n. 1694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1694 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato GI - Presidente - del 04/11/2008
Dott. OLDI Paolo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - N. 3946
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 06994/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN NC N. IL 07/11/1960;
avverso la SENTENZA del 15/01/2007 CORTE DI APPELLO di FIRENZE;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. OLDI Paolo;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FRATICELLI Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 15 gennaio 2007 la Corte d'Appello di Firenze, confermando la decisione assunta dal locale Tribunale, ha riconosciuto CO AN e GI AN responsabili, in concorso tra loro, del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale in relazione al fallimento della società Elsa Costruzioni s.r.l., della quale il primo era amministratore delegato e il secondo presidente;
ha quindi tenuto ferma la loro condanna alle pene di legge.
Secondo l'ipotesi accusatoria, recepita dal giudice di merito, gli imputati avevano sottratto al patrimonio della società le somme di L. 181 milioni e L. 108 milioni, da essi incassate quali compensi agli amministratori per gli anni 1996 e 1997, senza che la corresponsione fosse stata deliberata dall'assemblea. Ha proposto ricorso per cassazione il solo AN CO, affidandolo a cinque motivi.
Col primo motivo il ricorrente rimprovera alla Corte d'Appello di aver raggiunto il convincimento circa la sussistenza del dolo per omessa considerazione delle risultanze documentali. Sostiene la mancanza da parte propria di qualsiasi volontà di arrecare pregiudizio, trattandosi della riscossione di un compenso sicuramente spettantegli, mancante soltanto del requisito formale dell'autorizzazione assembleare: autorizzazione che sicuramente non sarebbe mancata, essendo egli e il fratello GI unici soci della società unitamente a SQ LO, che nulla aveva eccepito. Col secondo motivo il ricorrente, ancora contestando l'esistenza del dolo, denuncia l'omessa disamina di elementi di valutazione decisivi, che indica nel rilascio di fideiussioni personali e dei propri familiari, nella imprevedibilità del fallimento in assenza di perdite di bilancio, nella formalizzazione contabile dell'operazione per cui procede, nell'integrale soddisfacimento dei creditori. Col terzo motivo deduce violazione della L. Fall., art. 223, nella nuova formulazione assunta per effetto del D.Lgs. 11 aprile 2002, n.61, in forza del quale - così sostiene - ad integrare la fattispecie delittuosa della bancarotta fraudolenta si richiede ora il nesso di causalità col dissesto.
Col quarto motivo il AN censura il diniego dell'attenuante di cui alla L. Fall., art. 219, comma 3, insistendo sull'avvenuto soddisfacimento del ceto creditorio.
Col quinto motivo, infine, ripropone la diversa qualificazione del fatto come bancarotta preferenziale o come bancarotta semplice L. Fall., ex art. 224, n. 2, ricorso è privo di fondamento sotto ogni profilo e va, perciò, disatteso.
L'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione è costituito dal dolo generico, cioè dalla coscienza e volontà di sottrarre alla loro destinazione i beni aziendali;
ciò priva di qualsiasi rilievo la linea difensiva facente perno sull'involontarietà del pregiudizio causato, sull'imprevedibilità del fallimento, sugli sforzi fatti per evitarlo, sull'integrale soddisfacimento dei creditori (assertivamente in sede fallimentare:
il che costituirebbe un posterius, rispetto alla consumazione del reato).
Inconsistente è a sua volta l'argomento con cui il ricorrente sottolinea che, a rendere perfettamente legittima l'appropriazione della somma da lui prelevata quale compenso per l'attività di amministratore, è mancata soltanto la delibera assembleare di autorizzazione, in presenza della quale il prelievo avrebbe avuto piena giustificazione. Il vizio del ragionamento è evidenziato dalla sua stessa formulazione, essendo evidente che proprio la mancanza della delibera assembleare ha reso illecita la distrazione della somma;
non esiste, infatti, alcun diritto in capo agli amministratori di liquidare da sè il proprio compenso per l'opera prestata, la relativa determinazione essendo rimessa dalla legge (art. 2389 c.c.) soltanto all'atto di nomina o all'assemblea: il che pone in risalto come non si tratti di adempimento meramente formale, ma di una condicio iuris indispensabile - e in questo caso mancata - a rendere liquido ed esigibile il credito degli amministratori per il compenso. Quanto fin qui osservato rende ragione dell'infondatezza dei primi due motivi di ricorso. In ordine al terzo vi è soltanto da rilevare che il nesso di causalità fra l'operato dell'amministratore e il fallimento della società, introdotto come elemento costitutivo del reato dal D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, art. 4 si riferisce esclusivamente agli illeciti consistiti nella violazione degli artt.2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 c.c., secondo l'inequivocabile disposto della L. Fall., art. 223, comma 2, n.
1. Che tale sia l'area di operatività della modifica legislativa trova conferma nella stessa sentenza delle Sezioni Unite che il ricorrente invoca come a sè favorevole (n. 25887 in data 26 marzo 2003, ric. Giordano e altri), nella quale infatti è ben precisato che la nuova formulazione della norma riguarda "i delitti di false comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.) e di bancarotta fraudolenta impropria "da reato societario" (R. D. 16 marzo 1942, n. 267, art.223, comma 2, n. 1)", È, invece, rimasta del tutto invariata la norma contenuta del cit. art. 223, comma 1, facente rinvio - per la descrizione della condotta incriminata - al disposto dell'art. 216 della stessa legge, il quale tuttora prescinde da qualsiasi nesso eziologico in rapporto al fallimento.
A confutazione del quarto motivo di ricorso corre l'obbligo di osservare che esso, oltre a proporre una ricostruzione del fatto inammissibilmente contraria a quanto accertato dal giudice di merito (il quale ha rilevato che la ripartizione concorsuale ha soddisfatto i creditori chirografari nella sola misura del 40%, mentre ha escluso l'esistenza di prove di ulteriori pagamenti con risorse di diversa provenienza), sviluppa un argomento che, come si è dianzi osservato, non ha alcun rilievo in quanto inteso a valorizzare circostanze intervenute post factum. Ciò che interessa, ai fini dell'applicazione dell'attenuante di cui alla L. Fall., art. 219, comma 3 è l'entità del danno causato dal comportamento illecito del fallito (o dell'amministratore della società fallita): e sul punto la Corte d'Appello ha adeguatamente motivato, col negare che la somma di L. 289.000.000, complessivamente distratta dalle casse sociali negli anni 1996 e 1997, potesse integrare un danno di speciale tenuità.
Il quinto motivo, infine, è sua volta infondato. Corretta è la qualificazione del fatto come delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, non essendo configurabile quella preferenziale a motivo della rilevata illiquidità ed inesigibilità del credito vantato dagli amministratori;
ne' la bancarotta semplice di cui alla L. Fall., art. 224, n. 2, stante la diversità del fatto ivi ipotizzato, rispetto a quello commesso dal Sagliano.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte:
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2008