Articolo 2262 del Codice civile
Articolo 2261Articolo 2263
Versione
19 aprile 1942
Art. 2262.

(Utili).

Salvo patto contrario, ciascun socio ha diritto di percepire la sua parte di utili dopo l'approvazione del rendiconto.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente