Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 2262.
(Utili).
Salvo patto contrario, ciascun socio ha diritto di percepire la sua parte di utili dopo l'approvazione del rendiconto.
(Utili).
Salvo patto contrario, ciascun socio ha diritto di percepire la sua parte di utili dopo l'approvazione del rendiconto.
Commentari • 61
- 1. commento e spiegazione sempliceChiarastella Gabbanelli · https://www.lexplain.it/diritto/ · 7 maggio 2024 · 301.32263
L'articolo 2262 del Codice Civile, rubricato “Utili”, rientra nel Libro V – Del lavoro, Titolo V – Capo II – “Della società semplice”- Sez. II "Dei rapporti tra i soci". All'art. 2262 c.c. viene stabilito che ogni socio ha diritto alla sua parte di utili dopo l'approvazione del rendiconto, salvo patto contrario. Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice. Art. 2262 c.c.: testo aggiornato Ecco il testo aggiornato dell'art. 2262 del Codice Civile: "Art. 2262. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Oristano, sentenza 21/07/2021, n. 362Provvedimento: […] Iniziando con l'esame della pretesa relativa agli utili è notorio che nelle società di persone il diritto alla distribuzione pro quota dei dividendi sorge per il fatto solo della maturazione di un utile sociale, quale risulta dal rendiconto approvato (art. 2262 c.c.); per limitare in tutto o in parte il diritto dei soci alla remunerazione periodica del loro apporto occorre una specifica previsione abilitante dell'atto costitutivo e l'adozione di una decisione di destinare diversamente gli utili maturati all'incremento dell'attività produttiva, secondo le modalità predefinite dal contratto.Leggi di più...
- patto contrario distribuzione utili·
- approvazione bilancio·
- finanziamento soci·
- prescrizione quinquennale·
- interessi su crediti·
- spese di lite·
- diritto agli utili·
- onere della prova·
- art. 2262 c.c.