Sentenza 3 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 03/08/2001, n. 10710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10710 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2001 |
Testo completo
E A N L O L I E Z D A " R 7 9 T 1 . S 3 T I . R G N A E ' R 7 L 6 L A 9 E 1 D REPUBBLICA ITALIANA - D 5 I - E 3 S T N N E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO E E G S S G E I " E A L LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA[ 07 10/ Composta dagli Mag tra BA Dott. Vincenzo Presidente R.G.N. 21723/99 Dott. Giovanni LOSAVIO - Consigliere Cron. 23328 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Rel. Consigliere Rep. Dott. Fabrizio FORTE Consigliere Ud. 21/03/01 Dott. Paolo GIULIANI © Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COMUNE DI CIVITAVECCHIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ORTIGARA 10, presso l'avvocato DAVOLI FARRONATO, rappresentato e difeso dall'avvocato PALA GESUALDO ANTONIO, giusta procura in calce al ricorso;
ricorrente
contro
AN AN IA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA VESPASIANO 17/A, presso l'avvocato ALBERTO OTTAVI, rappresentata e difesa dall'avvocato MAURO 2001 MOCCI, giusta delega in atti;
818 controricorrente - -1- avversO la sentenza n. 328/98 del ET di CIVITAVECCHIA, depositata il 29/10/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/03/2001 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso notificato in data 6.6.1997 al Comune di Civitavecchia NN MA MA proponeva opposizione avversO l'avviso dí mora relativo al pagamento di somme riguardanti violazioni al codice della strada, sostenendo che non poteva essere ritenuta responsabile in merito all'accertata violazione in quanto a quella data (15.4.1991) non era più titolare dell'autovettura per averla venduta in forza di un contratto trascritto nel Pubblico Registro Automobilistico. Si costituiva il Comune, eccependo la tardività del ricorso in quanto il verbale di regolarmente notificato accertamento era stato alcuni anni prima e chiedendo di essere autorizzato a chiamare in giudizio l'A.C.I.. Il ET non autorizzava la chiamata in causa. All'esito del giudizio il ET con sentenza del 29.10.1998 dichiarava la nullità della cartella esattoriale e del relativo verbale di accertamento, condannando il Comune al pagamento delle spese processuali, sostenendo l'irrilevanza della dedotta tardività della proposta opposizione in quanto l'unico atto dotato di definitività è costituito 3 non già dal verbale di accertamento, sempre modificabile in sede di autotutela dalla P.A., ma dalla cartella esattoriale. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il Comune di Civitavecchia, deducendo tre motivi di censura. Resiste con controricorso NN MA MA. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso il Comune di Civitavecchia denuncia violazione e falsa applicazione della Legge 122/89, della Legge 890/82 e dell'art. 18 della Legge 689/81 nonché mancanza ed erroneità della motivazione. Sostiene che erroneamente il ET ha ritenuto tempestivo il ricorso avversO il verbale di accertamento solo perché proposto al momento della notifica della cartella esattoriale, senza considerare che il verbale regolarmente notificato, se non impugnato tempestivamente, costituisce il titolo in base al quale legittimamente viene emesso l'avviso di mora. La censura è fondata. L'impugnata sentenza nega sostanzialmente ogni tutela nella fase di formazione del titolo, consentendola esclusivamente allorchè esso venga fatto valere con la richiesta di pagamento attraverso l'emissione della cartella esattoriale. Tale conclusione è però in palese contrasto non solo con i principi di garanzia costituzionale assicurati a ciascun soggetto per la tutela del proprio diritto di difesa ma anche con lo speciale procedimento previsto in materia di violazioni al codice della strada dai relativi artt. 203-205. L'art. 205 Cod. d. Str. prevede infatti l'opposizione avanti al giudice ordinario avversO l'ordinanza-ingiunzione emessa dal Prefetto nell'ipotesi in cui sia stato proposto ricorso amministrativo avanti a tale autorità e questa l'abbia rigettato. L'art. 203 Cod. d. Str. inoltre, secondo l'interpretazione "adeguatrice" data dalla Corte Costituzionale con le sentenze nn.255 e 311 del 1994 e ribadita con l'ordinanza n.315 e con la sentenza n.437 del 1995, consente di invocare direttamente la tutela giurisdizionale sulla base del solo verbale di accertamento, relegando fra i rimedi facoltativi la tutela in via amministrativa, il cui mancato esercizio non può condizionare quello giudiziario. Si è ritenuto così per ragioni di ordine sistematico che tale tutela avverso il verbale di accertamento debba essere esercitata nelle forme dell'opposizione ai sensi dell'art. 22 della Legge 689/81 con la rihiesta di annullamento. Le esposte considerazioni, esaurendo le questioni affrontate in sentenza, determinano con l'accoglimento del primo motivo l'assorbimento degli altri due. La parte vittoriosa infatti, pur non avendo l'onere di proporre ricorso incidentale relativamente alle altre eventuali questioni che k non siano state trattate dal giudice di merito perché ritenute assorbite, deve tuttavia nel proprio controricorso riportarne il contenuto per porre la Corte in grado di prendere atto della loro avvenuta deduzione in quella sede e di valutarne la giudizio dirilevanza ai fini di un eventuale rinvio, specie quando, come nel caso in esame, la sentenza non ne faccia menzione. Nel controdedurre ai motivi di ricorso la controricorrente però non solo si è occupata di questioni che non hanno alcun collegamento con tali motivi ma nulla ha dedotto su eventuali ulteriori censure contenute nell'atto di opposizione, di cui non v'è menzione nella sentenza impugnata, nemmeno con riferimento alla ritualità della notifica del verbale di accertamento. L'impugnata sentenza deve essere pertanto cassata e, potendosi decidere nel merito ai sensi dell'art. 384 comma C.P.C., va rigettata l'opposizione proposta avanti al ET. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il primo motivo di ricorso. Dichiara assorbiti gli altri due. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'opposizione. Condanna la MA al pagamento delle spese del giudizio di merito che liquida in £ 600.000 di cui £ 300.000 per onorario, £ 200.000 per diritti e £ 100.000 per spese effettive, nonché di quelle del giudizio di cassazione che liquida in рег Опочній £ 500.000 oltre alle spese liquidate in £ 35000 Roma, 21.3.2001 Il Consigliere est. Il Presidente lgo Ricard o Vincenzo Baldenen 2001 7