Sentenza 6 luglio 2000
Massime • 1
In tema di bancarotta fraudolenta, poiché le condotte di distruzione, occultamento, distrazione, dissipazione e dissimulazione sono alternativamente previste dalla norma, non integra violazione del principio di correlazione tra sentenza e contestazione (quando quest'ultima contenga la descrizione, sia pur sommaria, del comportamento dell'imputato) la decisione del giudice di merito che, stabilendo che i fatti addebitati all'imputato non sono ascrivibili alla categoria della dissipazione, ne affermi comunque la responsabilità, ritenendo che essi integrino la diversa ipotesi della distrazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/07/2000, n. 9027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9027 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUNO FOSCARINI Presidente del 06/07/2000
1. Dott. CARLO COGNETTI Consigliere SENTENZA
2. " AN ER " N. 1163
3. " NUNZIO CC " REGISTRO GENERALE
4. " AR TE " N. 43878/1999
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Milano nei confronti di OG NI MA, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano in data 27.1.1999 e sul ricorso proposto da OG DR, nato a [...] il [...], avverso la medesima sentenza;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Cognetti;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Giovanni Galati che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza quanto a OG NI MA e per il rigetto del ricorso di OG DR;
Udito l'Avv. Marcello Gentili per la parte civile Galassi ID;
l'Avv. Francesco Areta per la ricorrente OG NI MA;
l'Avv. Carlo Gilli per il ricorrente OG DR;
osserva
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 14.7.1994, il Tribunale di Milano dichiarava OG DR, quale amministratore unico della OG s.p.a.
Commissionaria di Borsa, dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Milano in data 11.4.1990, colpevole del delitto di bancarotta documentale e patrimoniale (capo A lett. a), b), c), d), e) della rubrica) e truffa (capo B), e dichiarava OG NI MA, quale amministratrice di fatto e partecipe alla gestione della società suddetta, colpevole del reato di bancarotta documentale e patrimoniale limitatamente alle ipotesi di cui al capo A lett. a) e d) e condannava il primo, in concorso di attenuanti generiche dichiarate equivalenti alle contestate aggravanti, alla pena di anni sei di reclusione e lire 1.000.000 di multa, alle conseguenziali pene accessorie, nonché, in relazione al reato di truffa, al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede, alla parte civile Galassi ID, e la seconda, in concorso di attenuanti generiche ritenute prevalenti sulle contestate aggravanti, alla pena di anni due di reclusione con le conseguenziali pene accessorie e con il beneficio della sospensione condizionale della pena;
condannava inoltre i due imputati a risarcire, in separato giudizio, il danno non patrimoniale in favore delle parti civili costituite.
A seguito di appello degli imputati, la Corte d'Appello di Milano, in parziale riforma dell'impugnata decisione, dichiarava non doversi procedere nei confronti di OG DR in relazione al reato di truffa perché estinto per prescrizione, rideterminando la pena per costui in anni cinque e mesi otto di reclusione, assolveva OG NI MA dall'imputazione ascrittale perché il fatto non costituisce reato e confermava quanto al resto.
Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale, in relazione all'assoluzione della OG NI MA, e l'OG DR. Il ricorrente Procuratore Generale deduce erronea applicazione dell'art. 110 c.p. e manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente OG DR deduce: 1) insussistenza del fatto addebitato perché gli importi di denaro di cui l'imputato si è appropriato non sono mai entrati a far parte del patrimonio dell'impresa, con conseguente annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza;
2) mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione: a) all'inquadramento dell'attività dell'appellante nella categoria della dissipazione;
b) in relazione alla contestazione di cui al capo A) lett. b) (false comunicazioni sociali); c) in relazione al capo A lett. e) (bancarotta preferenziale e postfallimentare); d) in ordine ai criteri adottati per la quantificazione della pena;
3) inosservanza dell'art. 597 c.p.p. per avere il giudice di appello estesa la sua cognizione ad un punto della decisione alla quale i motivi proposti non si riferivano, in particolare per avere la Corte d'Appello ritenuto la sussistenza di un'ipotesi di distrazione fallimentare, in relazione alla quale il Tribunale non aveva emesso alcuna pronuncia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso del Procuratore Generale non merita accoglimento. L'impugnata sentenza evidenzia in primo luogo come già il giudice di primo grado, sulla base di accertamenti e considerazioni in punto di fatto, abbia escluso la qualifica di amministratrice di fatto in capo alla OG NI MA, sul rilievo, tra l'altro, che con la costituzione della OG s.p.a. veniva semplicemente proseguito un metodo fraudolento attuato dall'OG DR come imprenditore individuale fin dal 1964, quando l'imputata era appena nata. Evidenzia, altresì, l'impugnata sentenza che la OG non poteva perciò riversare un autonomo contributo alla complessa e lunga attività interamente risalente al padre, di talché anche la conoscenza da parte di costei dell'esistenza di una doppia contabilità, ufficiale e riservata, non poteva trasformarsi in una attività di agevolazione e rafforzamento del disegno criminoso del padre e quindi assumere valenza attiva ai fini di una dichiarazione di responsabilità, considerato che l'attività da essa svolta nella società, di natura meramente esecutiva, non si discostava da quella di qualsiasi altro dipendente, non avendo essa alcun potere decisionale, non essendo risultato sufficientemente provato che essa tenesse contatti con i clienti e concludesse in proprio operazioni su titoli, con conseguente carenza del quadro probatorio anche sotto il profilo della consapevolezza dell'imputata circa la reale attività della società. Ciò posto, nelle argomentazioni dei giudici di primo grado non è ravvisabile ne' la denunciata violazione dell'art. 110 c.p., risultando al contrario, che i giudici di appello hanno attentamente valutato la condotta dell'imputata alla luce dei principi generali in materia di concorso delle persone nel reato ne', tanto meno, la denunciata illogicità della motivazione, risultando le conclusioni in diritto, cui la Corte di merito è pervenuta, coerenti con le enunciate premesse in fatto.
Anche il ricorso di OG DR non merita accoglimento. Il motivo di ricorso, con cui si chiede l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza per insussistenza del fatto per non essere mai entrati nel patrimonio della società gli importi di denaro di cui l'imputato si è appropriato, è destituito di fondamento. L'impugnata sentenza motiva esaurientemente sul punto, rilevando come sia indubitabile che le somme ricevute dall'OG da parte dei clienti siano effettivamente entrate nel patrimonio della società, avendole esso ricevute in forza di un preciso contratto di commissione, aggiungendo, tra l'altro, correttamente, che anche qualora dette somme fossero di provenienza illecita ciò non escluderebbe il reato di bancarotta, dovendosi comprendere, secondo la costante giurisprudenza di questa Suprema Corte, nel patrimonio del fallito tutti i beni di cui egli abbia comunque la disponibilità. La sopra citata doglianza, oltre che manifestamente infondata, si risolve perciò anche in censure di merito non deducibili in sede di legittimità.
Il ricorrente deduce poi mancanza e illogicità della motivazione in relazione all'inquadramento dei fatti addebitati dell'imputato nella categoria della dissipazione, lamentando che il giudice di secondo grado, pur accedendo alla tesi difensiva che detti fatti non siano di natura dissipativa, abbia ritenuto che integrino la diversa ipotesi della distrazione, così violando il principio di correlazione tra accusa e sentenza.
La lagnanza è destituita di fondamento. L'impugnata sentenza ha adeguatamente motivato sul punto, richiamando la giurisprudenza di questa Suprema Corte sulla alternatività e fungibilità dei fatti di distrazione, occultamento, dissimulazione, distruzione e dissipazione e sulla loro irrilevanza, ai fini della correlazione tra accusa e sentenza, quando la contestazione, come nella specie è avvenuto, contenga la descrizione, sia pur sommaria del comportamento. La circostanza che la giurisprudenza richiamata in sentenza si sia formata nella vigenza del codice abrogato è irrilevante, atteso che in materia di correlazione tra accusa e sentenza ciò che conta, anche per il codice di rito vigente, è che il fatto ritenuto in sentenza non si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità, nel senso che si sia realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione e variazione dei contenuti essenziali dell'addebito nei confronti dell'imputato, posto così a sorpresa di fronte ad un fatto del tutto nuovo, senza avere avuto alcuna possibilità di difesa effettiva. Ipotesi questa che esula completamente dalla fattispecie in esame, avendo l'imputato avuto piena cognizione degli addebiti, con conseguente possibilità di effettiva difesa.
Non sussiste il lamentato vizio di mancanza di motivazione in relazione alle imputazioni di false comunicazioni sociali e bancarotta preferenziale postfallimentare, perché, quando la sentenza di secondo grado decide conformemente alla sentenza di primo grado, le due motivazioni si integrano vicendevolmente, di talché, dandosi atto nell'impugnata sentenza, che dette attività sono risultate provate, si richiama implicitamente la motivazione della sentenza di primo grado sul punto. Conseguentemente deve ritenersi priva di pregio anche, la censura con cui si lamenta carenza di motivazione circa sussistenza dell'elemento psicologico in relazione ai fatti di bancarotta preferenziale e postfallimentare e in relazione alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 219, secondo comma n. 1, legge fallimentare, considerato, a quest'ultimo proposito, che anche a prescindere, in via di mera ipotesi dai fatti bancarotta preferenziale e postfallimentare, sussistono, comunque, ai fini della sussistenza di detta aggravante, più fatti di bancarotta, quali gli episodi di bancarotta documentale e di false comunicazioni sociali.
Neppure sussiste il lamentato vizio di mancanza di motivazione in relazione alla sussistenza, in generale, dell'elemento psicologico del reato. Si evidenzia, infatti, in sentenza, che non manca la prova che l'OG abbia agito con volontà e consapevolezza di ledere gli interessi dei creditori, in quanto tutta l'attività da costui posta in essere sin dall'inizio, così come ricostruita nel corso dell'istruttoria dibattimentale, è risultata caratterizzata da una assoluta mancanza di attenzione agli interessi dei clienti, utilizzando il denaro da costoro consegnatogli con fiducia per fini diversi da quelli commissionatigli e più rischiosi, impiegandolo in personali attività speculative, in particolare nel settore immobiliare.
In relazione ai criteri adottati per la quantificazione della pena, contrariamente all'assunto difensivo del ricorrente, l'impugnata sentenza risulta adeguatamente e logicamente motivata, facendosi correttamente riferimento agli elementi di cui all'art. 133 c.p., in particolare alla gravità dei fatti, desumibile dall'importo del passivo pari a 77 miliardi di lire, con ripercussioni sui singoli risparmiatori e sul mercato borsistico, e alla personalità dell'imputato, che ha ideato e posto in essere per lungo tempo l'illecito sistema con cui tradiva la fiducia dei propri clienti. L'ultimo motivo di ricorso, con cui si deduce inosservanza della legge penale per avere il giudice di secondo grado estesa la sua cognizione ad un punto della decisione al quale i motivi proposti non si riferivano, avendo la Corte di merito ritenuto un'ipotesi di distrazione fallimentare in relazione alla quale il Tribunale non aveva operato alcuna pronuncia, deve ritenersi generico, e quindi inammissibile, in quanto non si specifica in ricorso a quale ipotesi di distrazione si faccia riferimento.
Ciò premesso il ricorso dell'OG, in quanto infondato, deve essere respinto.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna il ricorrente OG DR al pagamento delle spese del procedimento e di quelle sostenute dalla parte civile Galassi ID, che liquida in complessive lire cinque milioni, di cui lire quattro milioni per onorari.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, il 6 luglio 2000. Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2000