Cass. pen., sez. V, sentenza 06/07/2000, n. 9027
CASS
Sentenza 6 luglio 2000

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In tema di bancarotta fraudolenta, poiché le condotte di distruzione, occultamento, distrazione, dissipazione e dissimulazione sono alternativamente previste dalla norma, non integra violazione del principio di correlazione tra sentenza e contestazione (quando quest'ultima contenga la descrizione, sia pur sommaria, del comportamento dell'imputato) la decisione del giudice di merito che, stabilendo che i fatti addebitati all'imputato non sono ascrivibili alla categoria della dissipazione, ne affermi comunque la responsabilità, ritenendo che essi integrino la diversa ipotesi della distrazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 06/07/2000, n. 9027
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9027
    Data del deposito : 6 luglio 2000

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