Cass. civ., sez. I, sentenza 24/03/1999, n. 2772
CASS
Sentenza 24 marzo 1999

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L'azione esercitata dai commissari liquidatori di un'impresa in amministrazione straordinaria nei confronti degli amministratori e dei sindaci ex artt. 3, comma sesto D.L. 26/79 e 206 legge fall. ha natura contrattuale (al pari di quella disciplinata, con riguardo al curatore del fallimento, dall'art. 146, comma secondo e terzo legge fall.) e carattere unitario ed inscindibile, risultando frutto della confluenza in un unico rimedio delle due diverse azioni di cui agli artt. 2393 e 2394 cod. civ., con la conseguenza che, qualora i commissari agiscano sulla base delle norme predette, le due azioni civilistiche devono ritenersi contemporaneamente proposte, sicché la responsabilità degli amministratori e dei sindaci può essere legittimamente dedotta ed affermata tanto con riferimento ai presupposti dell'azione spettante ai creditori sociali (insufficienza patrimoniale cagionata dall'inosservanza di obblighi di conservazione del patrimonio sociale) quanto con riferimento ai presupposti dell'azione sociale (danno prodotto alla società da ogni illecito doloso o colposo degli amministratori per violazione di doveri imposti dalla legge e dall'atto costitutivo, ovvero inerenti al diligente adempimento delle rispettive funzioni). Alla natura contrattuale dell'azione "de qua" consegue, ancora, che, mentre su chi la promuove grava esclusivamente l'onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni ed il nesso di causalità tra queste ed il danno verificatosi, incombe, per converso, su amministratori e sindaci l'onere di dimostrare la non imputabilità a sè del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi loro imposti.

L'azione di responsabilità promossa dai commissari nei confronti degli amministratori e dei sindaci di un'impresa in amministrazione straordinaria (ex D.L. 26/79) introduce una controversia ordinaria, non riconducibile alla previsione di cui all'art. 3 della legge 742/69 (a mente del quale sono escluse dalla sospensione nel periodo feriale le controversie individuali di lavoro), riferendosi tale norma alla natura della causa, e non già al rito da cui essa è disciplinata. Pur non potendosi, in via di ipotesi, escludere che il rapporto organo sociale - società sia idoneo, in concreto, ad integrare la fattispecie prevista dall'art. 409, n. 3 cod. proc. civ., deve certamente negarsi che le azioni di responsabilità ex art. 2393 e 2394 cod. civ. possano essere assimilate, quanto all'oggetto, a quelle in tema di controversie individuali di lavoro (ovvero a quelle parificatele "ex lege"), con conseguente inapplicabilità, a tali azioni, della sospensione dei termini nel periodo feriale.

Tra le cause da trattarsi nel periodo feriale, l'art. 92, comma primo della legge 742/69 (norma di stretta interpretazione, contenente una elencazione del tutto tassativa) non ricomprende quelle aventi ad oggetto l'azione di responsabilità promossa dai commissari dell'amministrazione straordinaria nei confronti di amministratori e sindaci dell'impresa sottoposta alla procedura disposta ex D.L. 26/79, attesa la non assimilabilità di tale azione a quelle relative alla dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti. Nè a diversa soluzione può condurre la prospettazione di una intrinseca "urgenza" delle cause di responsabilità promosse ex artt. 2393, 2394 cod. civ., atteso che l'art. 92 citato prevede, ancora, che la dichiarazione di urgenza delle cause la cui ritardata trattazione potrebbe arrecare un grave pregiudizio alle parti sia, pur sempre, oggetto di valutazione (e di conseguente dichiarazione) da parte del capo dell'ufficio giudiziario competente, ovvero del giudice istruttore o del collegio.

Il dovere di vigilanza e di controllo imposto ai sindaci delle società per azioni ex art. 2403 cod. civ. non è circoscritto all'operato degli amministratori, ma si estende a tutta l'attività sociale, con funzione di tutela non solo dell'interesse dei soci, ma anche di quello, concorrente, dei creditori sociali, e ricomprende, pertanto, anche l'obbligo di segnalare tutte le situazioni che esigano, in applicazione degli artt. 2446 e 2447 cod. civ., la riduzione del capitale sociale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 24/03/1999, n. 2772
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2772
    Data del deposito : 24 marzo 1999

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