Sentenza 15 novembre 1999
Massime • 1
Nell'ipotesi in cui sia dato avviso, per l'esperimento dell'interrogatorio di garanzia, a difensore iscritto all'albo dei praticanti e quindi non abilitato a partecipare all'atto, si configura una nullità generale a regime intermedio sicché è onere dell'indagato eccepire - prima che l'interrogatorio abbia inizio - la carenza dell'avviso ad un avvocato, verificandosi, in difetto, la sanatoria della nullità ai sensi dell'art. 182 cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/11/1999, n. 5461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5461 |
| Data del deposito : | 15 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
1. Dott. Nicola Zingale Presidente del 15/11/1999
2. " Francesco Morelli Consigliere SENTENZA
3. " ON Morgigni Consigliere N.5461
4. " Secondo Carmenini Consigliere REGISTRO GENERALE
5. " Diana Laudati Consigliere N.29998/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
EL ON, n. 23.1.71 Cliff (Australia)
avverso l'ordinanza 14.6.99 del tribunale di Milano;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. ON Morgigni;
Letti i motivi nuovi depositati il 30.10.99;
Sentita la requisitoria del sostituto procuratore generale Dr. V. Geraci, che ha concluso per il rigetto;
Sentiti i difensori avv.ti G. Cucinotta e A. Gaito, che hanno insistito nell'accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo.
Il 14 giugno 1999 il tribunale di Milano ha confermato l'ordinanza, con cui il g.i.p. del medesimo ufficio in data 11 maggio 1999 aveva respinto l'istanza volta alla declaratoria d'inefficacia dell'ordinanza impositiva della custodia cautelare in carcere, adottata nei confronti di ON CE, per la nullità dell'interrogatorio di cui all'art. 294 cod. proc. pen.. Ricorre il difensore del medesimo, deducendo violazione degli artt. 178 lett. c, 179 e 294 cod. proc. pen.. Espone che l'avviso di fissazione dell'interrogatorio fu notificato al dott. Francesco Giampaolo all'epoca praticante procuratore del foro di Locri. Motivi della decisione.
Il ricorso è infondato.
La vicenda processuale è stata così ricostruita dai giudici milanesi:
Dagli atti in possesso del Tribunale (anche sintetizzati dal GIP nella sua ordinanza), risulta che CE venne colpito da ordinanza di custodia cautelare 2.6.98 del GIP di Milano il giorno 9.6.98; all'atto dell'esecuzione, l'interessato nominava difensore di fiducia "l'Avv. Giampaolo Francesco del foro di Locri e con studio in Bovalino che, presentandosi presso questi uffici veniva debitamente notiziato alle ore 7.30 circa" (v. verbale di arresto del 9.6.98). Nella stessa data, la cancelleria del GIP di Locri dava avviso al difensore di fiducia che l'interrogatorio di CE ex art. 294 cpp sarebbe stato effettuato il 10.6.98; la cancelleria dava atto che l'avviso era stato dato all'avv. Francesco Giampaolo del foro di Locri con comunicazione telefonica direttamente con detto difensore ("conferito con lo stesso personalmente").
All'interrogatorio del 10.6.98, CE confermava la nomina "dell'avv. F. Giampaolo del foro di Locri"; il GIP dava atto che lo stesso, ritualmente avvisato, non era comparso.
Il 17.6.98 CE nominava altro difensore di fiducia e revocava l'avv. Francesco Giampaolo.
L'art. 294 cod. proc. pen., nel disciplinare il c.d. interrogatorio di garanzia prevede l'obbligatorietà dell'avviso al difensore e la facoltatività della sua presenza.
La difesa lamenta che il magistrato non abbia provveduto a nominare un difensore di ufficio, non essendo l'indagato assistito da difensore abilitato. Deduce che la nullità sarebbe ascrivibile unicamente all'ufficio procedente e sarebbe stata tempestivamente rappresentata, in quanto non sarebbe applicabile l'art. 180 cod. proc. pen. che, nel porre limiti alla rilevabilità, si riferisce al giudizio.
La nullità verificatasi nella specie è di ordine generale, poiché attiene all'assistenza dell'indagato (art. 178 n. 3 cod. proc. pen., ed è a regime intermedio, non essendo annoverabile tra quelle di cui al successivo art. 179.
Essa è disciplinata non dall'art. 180 cod. proc. pen., che prevede limiti relativi alla fase del giudizio, ma dall'art. 182, secondo cui la parte, quando assiste ad atto affetto da nullità, deve eccepirla prima del suo compimento ovvero immediatamente dopo. Nell'ipotesi in cui sia dato avviso a difensore iscritto nell'albo dei praticanti e, quindi, non legittimato ad assistere all'interrogatorio dell'indagato, quest'ultimo deve, prima che abbia inizio l'interrogatorio dedurre la carenza dell'avviso ad un avvocato.
L'ufficio procedente a sua volta deve controllare tale legittimazione e dare avviso ad un difensore d'ufficio, quando la scelta dell'interessato sia caduta su persona non iscritta all'albo. In tale caso, però, l'indagato ha concorso a dare causa alla nullità, indicando un difensore non abilitato. In virtù dell'art. 99 cod. proc. pen., che attribuisce al difensore le facoltà ed i diritti riconosciuti all'imputato, la nozione di parte va intesa in senso unitario. Ne deriva che le negligenze e le violazioni della legge processuale vanno poste a carico dell'indagato anche ne determinate da suoi comportamenti negligenti, come la designazione di soggetto non abilitato alla difesa.
Ne deriva che in questa ipotesi la nullità è sanata.
Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali;
si provveda a norma dell'art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen..
Così deciso in Roma, il 15 novembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 1999