Sentenza 26 settembre 2006
Massime • 1
La emissione di fatture per operazioni inesistenti prevista dall'art. 8 D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74, si configura come un delitto di pericolo astratto per la configurazione dl quale è sufficiente il mero compimento dell'atto tipico.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/09/2006, n. 40172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40172 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 26/09/2006
Dott. TARDINO Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 1458
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 19686/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI LL GA, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza 23/06/2004 della Corte di Appello di Roma;
Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
Udita, in Pubblica udienza, la relazione fatta dal Consigliere Dr. Aldo Fiale;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Dott. DI POPOLO Angelo, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 23.6.2004, confermava la sentenza 7.4.2003 del Tribunale di Cassino, che aveva affermato la responsabilità penale di Di EL GA, in ordine al reato di cui:
- al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8, comma 3, (per avere, nella qualità di amministratore unico della s.r.l. "S.E.L.C.O.M.", esercente attività di lavorazione di pietre e marmo, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi e dell'I.V.A., emesso fatture per operazioni inesistenti - in S. Giorgio a Liri, negli anni 1998 e 1999 e fino al 30.5.1999) e - riconosciute circostanze attenuanti generiche, unificati i reati nel vincolo della continuazione, ex art. 81 cpv. c.p. - lo aveva condannato alla pena di mesi cinque di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Di EL, il quale - sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione - ha eccepito:
- la insussistenza del reato, che sarebbe stato ravvisato alla stregua di mere congetture e supposizioni, nonché ignorando "sufficienti elementi di innocenza" di esso imputato, in quanto tutte le forniture fatturate sarebbero state effettivamente eseguite;
- la insussistenza del dolo specifico, che ai sensi del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8 si identifica nel fine di consentire a terzi l'evasione di imposte, dal momento che sia la TA ES IS di EL (indicata quale destinataria fittizia della cessione dei beni) sia la TA A.F.Z. di CA (effettiva destinataria) operavano in regime di esenzione dall'I.V.A.;
- la "carenza di valida motivazione" riferita alla valutazione delle risultanze probatorie;
- la eccessività della pena.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché riproduce pedissequamente i motivi di appello, limitandosi poi ad introdurre censure assolutamente generiche alla sentenza impugnata.
1. I giudici del merito hanno esattamente evidenziato che, alla stregua delle disposizioni introdotte dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (di riforma del sistema penale-tributario, in attuazione della L. 25 giugno 1999, n. 205, art. 9), i fatti contestati - già incriminati ai sensi del D.L. n. 429 del 1982 convertito nella L. n. 516 del 1982 e succ. modif. - mantengono rilevanza penale anche dopo la riforma e l'abrogazione espressa del titolo 1^ della stessa L. n. 516 (D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 25, lett. d)).
In particolare - per quanto riguarda la frode di cui alla lettera d) della L. n. 516 del 1982, art.
4 - la riforma ha accentuato la distinzione tra le due figure dell'emissione e dell'utilizzazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (già affermata dalla giurisprudenza formatasi sulla precedente normativa: vedi Cass., Sez. 3^, 18.2.1999, n. 3995) e le condotte di emissione (per le quali già la legge precedente considerava rilevante l'uscita del documento dalla sfera del soggetto che lo aveva compilato) costituiscono tuttora reato ai sensi del D.Lgs. n. 74 del 2000, art.8, essendo evidente il nesso di continuità tra i due tipi di illecito (vedi Cass., Sez. in, 13.6.2000, ric. Pagliuca).
2. La Corte di merito, quanto alla ritenuta "inesistenza" delle operazioni commerciali correlate alle fatture indicate nel capo di imputazione - con adeguata confutazione delle prospettazioni della difesa - ha individuato tale elemento sotto il profilo soggettivo (ai sensi del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 1, lett. a), ravvisando la fattispecie delittuosa dell'avvenuta indicazione, quale destinatario della cessione dei beni, di soggetto (la TA ES IS di EL) diverso da quello effettivo (la TA A.F.Z. di CA). Reazionale è dunque - tenuto anche conto della mancanza di una prospettane difensiva di finalità specifiche diverse dall'evasione fiscale - la conclusione di un'interposizione fittizia tra venditore ed effettivo acquirente finale, al fine di procurare comunque la possibilità di un indebito vantaggio fiscale alla TA IS (identificabile nell'abbattimento degli utili ai fini del reddito d'impresa, al di là della limitata prospettiva riferita al regime di esenzione I.V.A.).
Resta così integrato, ad evidenza l'elemento psicologico (dolo specifico) richiesto per la configurazione del delitto in questione, consistente appunto nella finalità di consentire a terzi (i soggetti ai quali vengono rilasciati le fatture o i documenti ad esse equiparati per avere analogo valore probatorio) l'evasione delle imposte sui redditi o dell'imposta sul valore aggiunto, ovvero un indebito rimborso o il riconoscimento di un credito di imposta inesistente.
Non rileva, invece, l'effettiva utilizzazione delle fatture da parte del soggetto ricevente configurandosi la fattispecie in esame come delitto di pericolo astratto per la configurazione del quale è sufficiente il mero compimento dell'atto tipico (vedi Cass., Sez. 3^:
11.6.2004, n. 26395; 28.5.2002, ric. Agosti).
3. La "carenza di valida motivazione", riferita in ricorso alla valutazione delle risultanze probatorie, risulta denunziata con doglianza assolutamente generica, in violazione di quanto prescritto dall'art. 581 c.p.p., lett. c), nonché manifestamente infondata alla stregua delle considerazioni dianzi svolte.
4. Le argomentazioni in punto di pretesa "eccessività" della pena costituiscono censure in fatto della sentenza impugnata, non proponibili in sede di legittimità.
5. Tenuto conto della sentenza 13.6.2000, n. 186 della Corte Costituzionale e rilevato che nella specie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria della inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1.000,00.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p., dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento della somma di Euro mille/00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 26 settembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2006