Sentenza 15 maggio 1998
Massime • 2
Poiché soggetto passivo del reato è il titolare del diritto o bene giuridico tutelato dalla norma, nel delitto di calunnia assume tale veste il privato, sia pure in via secondaria, insieme allo Stato che è il soggetto passivo primario. Ne consegue che il calunniato, quale persona offesa dal reato, ha diritto di ricevere la notificazione dell'avviso della richiesta di archiviazione della "notitia criminis", qualora ne abbia fatto domanda nell'atto di denuncia.
L'art. 613, primo comma, cod. proc. pen., nello stabilire che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione "salvo che la parte non vi provveda personalmente" non si riferisce, con il termine "parte", soltanto all' imputato, ma anche alla persona offesa dal reato (come a tutti i soggetti a qualsiasi titolo legittimati a partecipare di persona ai procedimenti incidentali e ai quali - pure di persona - la legge riconosce legittimazione a ricorrere per cassazione); d'altra parte, l'obbligo della nomina di un difensore nasce solamente dalle singole norme che la prevedono, con la conseguenza che, nei casi in cui tale nomina non sia prevista, non deve neanche essere nominato un difensore d'ufficio, e con l'ulteriore conseguenza che in simili ipotesi le notificazioni degli avvisi devono essere eseguite in uno dei luoghi indicati nell'art. 154 cod. proc. pen. (Fattispecie in tema di ricorso per cassazione proposto personalmente dal privato, soggetto passivo del reato di calunnia, ritenuto persona offesa ai sensi dell'art. 90 cod. proc. pen., avverso il provvedimento di archiviazione del Gip, per omessa notificazione dell'avviso della richiesta relativa a opera del Pm, ai sensi dell'art. 408 cod. proc. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/05/1998, n. 1757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1757 |
| Data del deposito : | 15 maggio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Fortunato PISANTI Presidente del 15/05/1998
1.Dott. Ugo SCELFO Consigliere SENTENZA
2. " Renato FULGENZI Consigliere N.1757
3. " Arturo CORTESE Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " Franco IPPOLITO Consigliere N.30343/97
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
1) PA PA AN
2) DI AC ON
avverso il decreto di archiviazione 09.04.1997 del G.I.P. presso il Tribunale di S.M. Capua Vetere nel procedimento di calunnia contro l'indagato DE LU MO
Udita la relazione fatta dal Consigliere dr. F. IPPOLITO e dal Presidente dr. F. PISANTI Estensore;
Vista la requisitoria del P.G. che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Con decreto del 9.4.1997 il GIP del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, in accoglimento della richiesta del PM, disponeva l'archiviazione del procedimento a carico di De IA MO, indagato per il reato di calunnia (art. 368 cod. pen.) a seguito di denuncia presentata da PA PA AN e Di NA ON, ritenutisi ingiustamente incolpati dal De IA del delitto di falsa testimonianza.
Avverso tale decreto lo PA e il Di NA, con atto personalmente sottoscritto, depositato nella cancelleria del GIP dallo avvocato Renato Jappelli - delegato a tale adempimento - hanno proposto ricorso per cassazione denunciando con unico motivo la violazione - dell'art.408 co 2^ c.p.p. per non aver ricevuto, in qualità di parti offese del delitto di calunnia, l'avviso della richiesta di archiviazione del pubblico ministero, avviso al quale avevano diritto, secondo la previsione di detta norma, per aver formulato, agli effetti dell'eventuale esercizio della facoltà di opposizione (art. 410 c.p.p.), esplicita richiesta in quel senso nell'atto di denuncia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 - Il ricorso è fondato. Ritiene invero questo Supremo Collegio di dover, da un lato, disattendere il parere del procuratore generale requirente che non riconosce all'incolpato di un'accusa calunniosa la qualifica di persona offesa dal reato per attribuirgli, invece, quella di semplice danneggiato, e di dover, dall'altro, discostarsi dall'indirizzo giurisprudenziale ormai prevalente che nell'ambito del procedimento di archiviazione nega alle persone offese dal reato il potere di proporre personalmente il ricorso per cassazione.
Le due problematiche che sono tra loro interdipendenti nel senso che si pongono entrambe come cause di ammissibilità (o di inammissibilità) originaria dell'impugnazione (art.591 lett."a" c.p.p.), vanno trattate nell'ordine dianzi prospettato non sembrando dubbio che la prima, involgendo una questione di "legitimatio ad causam" o di legittimazione sostanziale (riferibilità ad un soggetto della qualifica di persona offesa che è presupposto della titolarità del diritto processuale che si vuol azionare), si presenta come pregiudiziale rispetto all'altra che interferisce unicamente sulla "legitimatio ad processum" o capacità processuale, intesa quest'ultima come "jus postulandi" e cioè come il potere di esercitare, con le forme e nei modi stabiliti dalla legge, il diritto di cui si abbia la titolarità (id est il potere di promuovere personalmente il giudizio per cassazione).
3 - Quanto al primo punto la questione non sembra di difficile soluzione.
Non ha considerato infatti il procuratore generale requirente che, nei reati contro l'amministrazione della giustizia: il cui oggetto specifico è costituito dall'interesse concernente l'ordinato funzionamento dell'attività giudiziaria, è ben possibile che accanto allo Stato quale soggetto primario titolare del bene giuridico leso, coesistano altri soggetti che non sono semplicemente dei danneggiati, bensì persone anch'esse direttamente o occasionalmente offese dal reato in considerazione della natura sovente plurioffensiva dell'illecito penale.
A questo riguardo è il caso di ricordare che la nozione di soggetto passivo del reato (o di "offeso" o "persona offesa" secondo la terminologia del codice) è, per generale ammissione strettamente collegata a quella dell'oggetto giuridico del reato. Soggetto passivo è, dunque, in virtù di siffatta correlazione, il titolare del diritto o bene giuridico tutelato (giustizia, fede pubblica, integrità personale, vita, onore, proprietà ecc..),la cui lesione o esposizione a pericolo lo Stato si ripropone di prevenire o di reprimere;
e ciò in alcuni casi in quanto tutore dell'ordine giuridico generale e soggetto generalmente interessato al mantenimento di tutti quei beni, individuali o sociali, a favore dei quali è dettata la norma penale;
in altri casi in quanto esponente concreto (concorrente o esclusivo) dell'interesse particolarmente protetto dalla norma.
Ne deriva che, ai fini della determinazione della nozione di cui si tratta, la ricerca si traduce necessariamente nel l'individuazione del soggetto o dei soggetti che direttamente e immediatamente sono offesi dall'azione criminosa e che ne subiscono le conseguenze di tipo criminale (danno c.d. criminale contrapposto al danno civile "ex delicto" cfr Cass. SU 21 - Aprile 1979 Pelosi e Armellini in Foro it. 1979, II, 356); indagine questa che riserva al processo di interpretazione delle singole norme incriminatrici e alla verifica del loro contenuto il compito di stabilire di volta in volta quale sia l'interesse specificamente tutelato, quale il soggetto titolare di quell'interesse la cui offesa si immedesima nell'essenza stessa del reato e quale, per conseguenza, il soggetto cui spetta la definizione di persona offesa in una specifica fattispecie criminosa. Orbene, fermo restando che lo Stato è soggetto passivo costante di tutti i reati, l'analisì delle singole norme incriminatrici consente di diversificare categorie di reati in cui, accanto allo Stato, i privati cittadini, le persone giuridiche e comunità anche sfornite di personalità giuridica, sono direttamente e immediatamente lesi dall'attività criminosa ed assumono, pertanto, la qualifica di soggetti passivi.
In sintesi, pur con le intuibili difficoltà che si presentano a chi pretendesse di enunciare classificazioni omnicomprensive ed assolute tra le tante che sono state elaborate, con diversità di criteri, da studiosi della materia, si può ritenere - conformemente ad autorevole dottrina - che la posizione dello Stato, rispetto ad altri soggetti offesi dal reato, può assumere in rapporto alla tipicità delle singole norme incriminatrici, le seguenti configurazioni:
a) quella di soggetto passivo generico o mediato che inerisce a reati nei quali è immediatamente colpito un bene proprio del privato, cui pertanto compete la qualifica di soggetto passivo specifico (cfr ad es. i reati contro la persona, contro il patrimonio, i reati perseguibili a querela ecc...);
b) quella di soggetto passivo unico/generale che si addice - per stare alla terminologia in uso presso una parte della dottrina - ai cosiddetti "reati vaganti o senza vittime", caratterizzati dall'offesa ad una cerchia indeterminata di persone (cfr ad es. le ipotesi di cui agli art. 527 e 528 in relaz. all'art.529 cod.pen.; di cui agli art.725, 726 cod. pen. ecc ...), nonché ai cosidetti "reati ostativi", così definiti perché rivolti massimamente ad impedirne altri (cfr. ad es. la maggior parte delle contravvenzioni;
i reati in materia di associazione per delinquere, di detenzione o porto di armi, di istigazione ex art.414 e 415 cp ecc... );
c) quella di soggetto passivo specifico ed esclusivo che inerisce a reati nei quali è leso un bene che è esclusivamente proprio dello Stato, inteso come entità politica o amministrativa (vedi, ad esempio, sul primo punto, la quasi totalità dei reati contro la personalità internazionale dello Stato e i reati contro la personalità interna di cui agli art.283, 284, 287, 288, 291 cod. pen.; sul secondo punto, i reati di cui agli art.318, 322, 395, 326,
327, 329, 330, 347 cp, nonché le corruzioni proprie e l'abuso di ufficio che, solo in alcune loro forme, rispettivamente caratterizzate dal danno diretto a terzi o alla vittima dell'abuso, tollerano la coesistenza di soggetti passivi secondari);
d) quella di soggetto passivo primario ma non esclusivo che inerisce a reati in cui, pur essendo lesa l'autorità personificata dello Stato o una funzione essenziale dello Stato stesso, l'offesa colpisce nel medesimo momento, in via per cosi dire additiva, anche beni propri dei privati tutelati dalla stessa o da altre norme : cosi come avviene, nell'un caso (lesione all'autorità) nei noti esempi degli attentati e delle offese al Capo dello Stato e delle offese ai pubblici ufficiali che impersonano lo Stato (cfr rispettivamente gli art da 276 a 280 e gli art.336, 337, 341 cod. pen.) e, nel secondo caso (lesione alla funzione) nei reati come la concussione (art. 317 cp), il peculato a danno di privati (art. 314 cp), le millanterie
(art. 346, 382 cp), il falso giuramento (art. 371 cp) e, appunto, la calunnia (art.368 cp) in cui l'interesse privato è leso in occasione dell'offesa sofferta dallo Stato.
Con riguardo a quest'ultima categoria di reati, nella quale, come si è detto, va inclusa la calunnia per gli effetti che qui rilevano, l'opinione che nega ai privati la qualità di persona offesa in aggiunta a quella dello Stato, è fuorviata da almeno due errori tra loro complementari e piuttosto ricorrenti. Il primo consiste nell'omessa considerazione che all'offesa alla funzione amministrativa o giudiziaria, che rappresenta il bene di natura pubblica prioritariamente protetto, si accompagna la lesione di beni individuali non meno tutelati in via diretta ed immediata secondo gli elementi costitutivi che concorrono alla costruzione normativa delle singole disposizioni incriminatrici;
beni che sono da identificare, quanto alle fattispecie dianzi nominate, nell'offesa anche all'onore dell'incolpato nella calunnia, nell'offesa anche alla libertà e al patrimonio del concusso nella concussione, e nell'offesa ai patrimoni individuali negli altri casi. Il secondo errore consiste nel voler vedere sistematicamente separate e contrapposte le posizioni di danneggiato e di offeso dal reato, laddove, a prescindere da specifiche figure criminose (tipico è il furto ove il detentore è l'offeso, mentre il proprietario, non detentore, è il danneggiato), è prevalente nel sistema positivo penale l'immedesimazione delle due posizioni nella stessa persona: situazione, questa, che è connaturale alla fattispecie in esame atteso che un'accusa calunniosa per falsa testimonianza, oltre a poter procurare un danno risarcibile (patrimoniale e non), è già lesiva dell'onore del calunniato quale bene di per sè altrove penalmente protetto (conf. Cass I 13-luglio 1988 PM c. Fassari;
idem Cass I 13-luglio 1988 PM c. Fiore CED 179000).
Va riconosciuta pertanto ai due ricorrenti, allo stato delle indagini che li indicano come probabili calunniati, la qualifica di potenziali persone offese dal reato di calunnia oggetto del procedimento tuttora "subjudice" a carico del De IA.
4 - Ciò posto e passando all'esame della seconda questione processuale, va dato atto che il ricorso, unitariamente redatto, presenta in calce soltanto la firma dei due ricorrenti, oltre a riportare pure in calce l'annotazione del nome dell'avv.to Renato Jappelli nel corpo dell'attestazione a timbro del cancelliere per certificare la presentazione dell'impugnazione. È, dunque, evidente che il nome dell'avv.to Jappelli - il quale, peraltro, nemmeno ha sottoscritto il ricorso e non risulta officiato come difensore - trova menzione nell'atto unicamente in considerazione del ruolo da lui svolto di soggetto incaricato della presentazione dell'impugnazione come tale identificato dal pubblico ufficiale (art.582 cpp). Si pone quindi il problema rivolto a stabilire se l'impugnazione - ancorché ritualmente presentata a mezzo di incaricato ex art.582 cpp (conf. Cass. S.U. 29 febbraio 1992 Caselli, in Cass Pen 1992 pag.
2981) - non sia tuttavia da ritenere inammissibile per essere stato sottoscritto il relativo atto unicamente dalle persone offese in violazione della normativa che regola il ricorso per cassazione. Nel senso dell'inammissibilità dell'impugnazione è assolutamente prevalente la più recente giurisprudenza di questa Corte (sebbene non meno numerosi sembrano i precedenti di segno opposto, a giudicare dalle molteplici pronunce di annullamento che, pur senza soffermarsi sull'argomento, risultano emesse su ricorsi personalmente proposti dalle persone offese).
Si fa rilevare, a sostegno dell'inammissibilità, che l'offeso dal reato, pur essendo titolare del diritto di impugnazione avverso il decreto o l'ordinanza di archiviazione emessi in violazione del contraddittorio, non è legittimato a proporre personalmente ricorso per cassazione in base alla prima parte dell'art.613 cod. proc. pen., ma deve esercitare il relativo "jus postulandi" soltanto attraverso un difensore munito di procura speciale come prescritto dall'art.100 cpp (cfr. Cass. VI 16. Dicembre 1997 Sofri;
Cass. VI 27.10.1997
Budriesi; Cass. IV 29.4.1997 Silvestrini;
Cass. V 25 giugno 1997 Ottonello;
Cass. VI 27 giugno 1995 Fakhri;
Cass. IV 22 maggio 1992 Lisonelli). E si adduce a dimostrazione dell'esattezza di tale assunto: 1) che la persona offesa non è in realtà una parte in senso tecnico e formale, tant'è che la legge delega (art.2 n2 legge n^81 del 1987), la sistematica del codice (distinti i titoli V e VI
del libero 1^), la Relazione al progetto preliminare e quella al testo definitivo del codice e la stessa disciplina processuale, codificata negli art.110, 101, 178 lett. "c", 328 e 465 cpp non consentono dubbi sulla ferma volontà del legislatore di differenziare e contrapporre detta parte alle altre parti private;
2) che, peraltro, anche a voler attribuire alla parte offesa la qualità di parte processuale in senso proprio, non per questo la stessa potrebbe essere ammessa a proporre personalmente ricorso per cassazione;
e ciò, innanzitutto, perché solo all'imputato è concesso di esercitare personalmente tale diritto e, in ultima analisi, perché non si saprebbe come far partecipare codesta parte al giudizio per cassazione a mezzo di un difensore che processualmente la rappresenti, dato che l'art.101 contempla per l'offeso la facoltà e non l'obbligo di nominarsi un difensore cui inviare gli avvisi;
e, d'altra parte, non potrebbe essergli nominato un difensore di ufficio come stabilito per l'imputato e per la parte civile non abbiente dai commi 3^ e 5^ dell'art.613 (conf. Cass.VI 27.10.1997 Budriese e le altre di cui "ante"; cfr, altresi, Cass VI 22-91997 Campello;
Cass V 13-2-97 Di Fede;
Cass VI 27-61995 Labchir). La conclusione a cui perviene l'esposto indirizzo giurisprudenziale è meritevole di non poche critiche, apparendo fondata su rilievi che non solo non sono decisivi, ma che si pongono nei punti essenziali addirittura in contrasto con la norma scritta. Non si comprende, in primo luogo, quale rilevanza possano rivestire le considerazioni sopra riassunte al punto n^1 ai fini della soluzione del tema che qui interessa. Potrebbe anche essere vero, ed è anzi vero, che la Relazione preliminare e quella sul testo definitivo, cosi come la sistematica del codice di rito, tengono distinti e differenziano il ruolo della persona offesa da quello delle altre parti private. Ma tale considerazione potrebbe avere una qualche ripercussione sull'interpretazione della prima parte del primo comma dell'art.613 c.p.p., nel senso voluto dall'orientamento dominante, se alle parti private diverse dall'imputato (che sono la parte civile, il responsabile civile, il civilmente obbligato per la pena pecuniaria) fosse riconosciuto il diritto di proporre personalmente il ricorso per cassazione. Queste parti, invece, come stabilisce l'art.100 co.1^ c.p.p., che ricalca, per l'azione civile, la simmetrica disposizione dell'art.82 c.p.c., possono stare in giudizio solo col ministero di un difensore;
il che vuol dire che, a differenza delle altre parti (tra cui l'offeso dal reato: come si dirà più oltre), non possono difendersi da sole in alcuna delle fasi del processo (conf. Cass.VI 8 marzo 1994 Spallanzani CED 198507); ond'è che, in quanto prive dello "ius postulandi" neppure possono avvalersi della citata facoltà dell'art.613. A ben vedere, dunque, l'argomentazione in esame si rivela addirittura controproducente per la tesi qui avversata. Pure erronea devesi ritenere l'affermazione secondo cui la persona offesa per proporre ricorso per cassazione contro un provvedimento di archiviazione debba farsi rappresentare da un difensore munito di procura speciale a norma dell'art.100 c.p.p. (cfr da ultimo la citata Cass.VI Sofri CED 210059). Se per procura speciale si intende - come non si potrebbe diversamente intendere:
visto il chiaro riferimento all'art.100 c.p.p. - quella conferita con atto pubblico ovvero con scrittura privata autenticata (anche dal difensore ex art.39 disp. att.; conf.: Cass. SU 18 giugno 1993 De Paoli), l'assunto si scontra apertamente con la norma scritta dell'art.101 co.1^, che espressamente estende alla persona offesa le forme semplificate all'uopo previste per l'imputato nell'art.96 co.2^ c.p.p.; è, dunque, sufficiente per l'offeso, per l'esercizio della facoltà di nomina del difensore, la scelta di una di dette forme e tra queste anche la semplice trasmissione a mezzo raccomandata della dichiarazione di nomina con sua sottoscrizione non necessariamente autenticata: al pari - del resto - di quanto basta anche per il rilascio da parte dell'imputato contumace dello "specifico mandato" di cui all'art.571 co.3^ c.p.p. (conf. Cass. SU 12 febbraio 1993 Thomas CED 194997).
Ma dove l'opinione qui non condivisa si dimostra particolarmente illogica e carente, è sul punto in cui, dopo essersi richiamata alle fondamentali e chiarificatrici puntualizzazioni della giurisprudenza costituzionale in merito al ruolo direttamente partecipativo riconosciuto alla persona offesa nel nuovo assetto processuale (cfr. Corte Cst. 28 dicembre 1990 n^559; Corte Cost. 16 luglio 1991 n^353;
Corte Cost. 7 dicembre 1994 n^413), finisce poi per negare alla stessa parte lo "ius postulandi" che di quel ruolo attivo è la più significativa espressione.
Mette conto ribadire su questo punto che, della partecipazione diretta della persona offesa al contraddittorio, proprio nella fase delle indagini preliminari entro le quale si colloca il procedimento di archiviazione, nonché dell'attribuzione ad essa dell'esercizio di plurimi diritti e facoltà in una sfera di azione che .... tende a realizzare, mediante forme di adesione all'attività del pubblico ministero ovvero di controllo su di essa, un contributo all'esercizio dell'azione penale, vi è riconoscimento non solo nella citata giurisprudenza costituzionale (cfr. la citata sentenza n^351 del 1991 ed in particolare il paragrafo n^4 nel cui testo sono interpolati magistralmente alcuni dei passaggi più significativi della Relazione preliminare al codice) ma anche in quella delle Sezione Unite penali di questa Corte Suprema (cfr. SU 3 luglio 1995 n^24 Bianchi;
SU 14 febbraio 1996 n^2 Vitalone c/Testa par. n^5 e par. n^4) le quali, pur senza affrontare "ex professo" il problema che qui si dibatte:
perché di esso non investite, hanno avuto modo di chiarire come dalla violazione del diritto al contraddittorio nell'ambito del procedimento di archiviazione e cioè di un diritto implicante necessariamente la diretta partecipazione del soggetto tutelato, a norma degli art.408, 409 co.6^ e 127 c.p.p. sorge per l'offeso dal reato la legittimazione al ricorso per cassazione "a salvaguardia di un (suo) personale e diretto interesse".
Anche la Relazione preliminare al codice, a proposito delle forme in cui si esplica il sunnominato contributo della persona offesa "all'esercizio ed al proseguimento" dell'azione penale, le indica rifacendosi alla direttiva n.3 della legge delega che "menziona espressamente la persona offesa quale titolare della facoltà di indicare elementi di prova e di presentare memorie in ogni stato e grado del procedimento" (cfr. Relaz. Prel. Pag. 41);
cosi come - a sua volta - la Relazione al testo definitivo, nel chiarire le ragioni per cui quest'ultima denominazione ("procedimento" e basta) preceduta dalla locuzione "in ogni stato e grado", fosse da preferire ai termini "processo" o "procedimento di merito", ne individua la "ratio" nel fatto che l'intervento della persona offesa si estrinseca "non soltanto nel procedimento di merito ma anche nel giudizio di cassazione ove la persona offesa è abilitata a presentare memorie" (Rel. def.va pag.175). Ed allora, se la persona offesa dal reato è legittimata a partecipare personalmente al procedimento incidentale di archiviazione;
se a chiusura di tale procedimento le è riconosciuto nei casi di violazione del contraddittorio anche la titolarità del ricorso per cassazione;
se analoga partecipazione le è consentita all'udienza preliminare (art.419 c.p.p.): in uno alla titolarità a ricorrere per cassazione avverso la sentenza di non luogo a procedere (art.428 n^3 c.p.p.); se, infine, nel giudizio di cassazione le è riconosciuta la facoltà di intervenire personalmente presentando memorie (che sia o meno ricorrente), non si comprende come si possa fondatamente sostenere che non acquisti la qualità di parte in senso proprio, sia pure limitatamente a quei procedimenti nei quali le è attribuito il diritto di impugnazione;
e come si possa ipotizzare, con riguardo ai medesimi procedimenti, un frazionamento dello "ius postulandi..." nel senso di ritenere che questo le competa per presentare personalmente memorie e non anche per proporre il ricorso che ne è l'antecedente logico.
Ma, a ribaltare definitivamente la linea interpretativa che qui si avversa stanno le disposizioni degli articoli 90 e 101 c.p.p.- La prima, allorché recita: "la persona offesa dal reato esercita i diritti e le facoltà ad essa espressamente riconosciuti in ogni stato e grado del procedimento..." si riferisce chiaramente anche allo "ius postulandi" dato che con tale significato tecnico il termine esercita" è sempre adoperato dalla legge. La seconda, allorché stabilisce al primo comma "la persona offesa dal reato, per l'esercizio dei diritti e delle facoltà ad essa attribuite può nominare un difensore", non fa che confermare e ribadire in maniera ancora più netta lo stesso concetto, volendo significare che la parte offesa può esercitare alternativamente "ex se" ovvero a mezzo di difensore i diritti e le facoltà che le sono riconosciuti e non che tali diritti e facoltà sono espropriati o soppressi se non sono esercitati col ministero di un difensore.
5 - In questo quadro normativo si risolve alla perfezione il problema del coordinamento dei citati articoli 90 e 101 con il 1^ comma dell'art.613 c.p.p. per quel che attiene al ricorso per cassazione.
La riserva che introduce tale comma: "salvo che la parte non vi provveda personalmente ..." non si riferisce con il temine "parte" soltanto all'imputato (che certamente è legittimato a ricorrere personalmente: v. art.571 co.1^ c.p.p.), ma alla parte in senso indeterminato tale da ricomprendere nell'ampia accezione del termine stesso anche quei soggetti che a qualsiasi titolo sono legittimati a partecipare di persona ai procedimenti incidentali ed ai quali pure di persona la legge riconosce la legittimazione a ricorrere per cassazione come, ad esempio l'indagato (art.61 c.p.p.), i soggetti (anche terzi indicati nell'art.325 c.p.p., gli interessati di cui è detto nell'art.127 co.7^ c.p.p. (applicabile anche in relaz. agli art.38 co.4^, 41 co.3^, contro l'ordinanza di cui all'art.263 co.5 c.p.p.) ed i cosiddetti interessati nel procedimento per gli incidenti di esecuzione (art. 666 co.1^ c.p.p.), nel procedimento di sicurezza (art. 680 c.p.p.) nel procedimento di sorveglianza (art.71 ter. ord. Pen.), nel procedimento di prevenzione (art.4 legge n.1423/1956), nonché le parti ed i terzi controinteressati ai sequestri ed alla confisca dei beni nelle leggi antimafia. Non tutti questi soggetti devono essere necessariamente assistiti e rappresentati da un difensore (peraltro iscritto nell'apposito albo della cassazione) come potrebbe apparire dal combinato disposto dell'art.610 ult. co. e del co.1^ ultima parte dell'art.613 c.p.p. Ed invero l'art. 610 co.5^, allorché nell'instaurazione del giudizio di cassazione secondo il nuovo codice dispone che come primo atto la cancelleria dà avviso del ricorso al procuratore generale ed ai difensori, non toglie che, ove si tratti di parti non obbligate a nominarsi un difensore di fiducia, l'avviso debba essere dato direttamente alle parti stesse secondo un principio che, in assenza di norme espresse, deriva dal sistema;
e ciò specialmente quando si tratti di procedimenti in camera di consiglio che, in deroga al disposto dell'art. 127 c.p.p. (applicabile invece nei casi di cui agli art.32, 41 co.3^, 48, 305, 311 ed altri) prevedono la trattazione dell'impugnazione in forma scritta. Lia seconda parte dell'art.611 co.1^ c.p.p. secondo cui la Corte, in quei procedimenti, giudica senza intervento dei difensori ma sulla base dei motivi esposti contestualmente nel ricorso, sulle richieste del procuratore generale e sulle memorie delle altre parti, si risolve sotto questo profilo in una deroga alla seconda parte del 1^ comma dell'art.613 c.p.p. In sostanza si vuole con ciò dire che l'obbligo della nomina di un difensore di fiducia o di ufficio nel processo non nasce dal ricorso per cassazione ma dalle singole norme che la prevedono: salva l'iscrizione nell'albo speciale per il giudizio in cassazione.
Non occorre quindi per la parte offesa che non vi abbia provveduto (ancorché non abbiente: art.98 c.p.p. e art. 1 legge 217/1990) la nomina di un difensore di ufficio come previsto invece per le parti che, per principio costituzionale o per altre ragioni, devono essere rappresentate in cassazione necessariamente da difensori. Nè tale soluzione può dar luogo alle paventate difficoltà di notifica degli avvisi, essendo ovvio che, se la persona offesa ha provveduto ad esercitare la facoltà di nomina di un proprio difensore all'atto del ricorso, l'avviso ex 610 co.5^ c.p.p. le sarà notificato presso tale suo domiciliatario "ex lege" (art.33 disp. att.) mentre, in caso contrario, le notifiche potranno essere eseguite in uno dei luoghi indicati nell'art.154 c.p.p.
6 - Superate le obiezioni che sono state dedotte sull'ammissibilità del ricorso, va rilevata nel merito che il decreto di archiviazione risulta emesso, nella specie, senza che della relativa richiesta del P.M. sia stato spedito il dovuto avviso ai ricorrenti PA e Di NA agli effetti dell'art.408 co.2^ e 410 c.p.p.. Ond'è, che secondo la consolidata giurisprudenza di questa corte, il decreto deve essere annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al P.M. presso il tribunale di S. Maria di Capua Vetere per l'ulteriore corso di giustizia.
P T M
annulla senza rinvio l'impugnato decreto e dispone la trasmissione degli atti al PM presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere per l'ulteriore corso di giustizia.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 maggio 1998.
Depositato in cancelleria il 24 luglio 1998