Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/05/1998, n. 1757
CASS
Sentenza 15 maggio 1998

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Poiché soggetto passivo del reato è il titolare del diritto o bene giuridico tutelato dalla norma, nel delitto di calunnia assume tale veste il privato, sia pure in via secondaria, insieme allo Stato che è il soggetto passivo primario. Ne consegue che il calunniato, quale persona offesa dal reato, ha diritto di ricevere la notificazione dell'avviso della richiesta di archiviazione della "notitia criminis", qualora ne abbia fatto domanda nell'atto di denuncia.

L'art. 613, primo comma, cod. proc. pen., nello stabilire che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione "salvo che la parte non vi provveda personalmente" non si riferisce, con il termine "parte", soltanto all' imputato, ma anche alla persona offesa dal reato (come a tutti i soggetti a qualsiasi titolo legittimati a partecipare di persona ai procedimenti incidentali e ai quali - pure di persona - la legge riconosce legittimazione a ricorrere per cassazione); d'altra parte, l'obbligo della nomina di un difensore nasce solamente dalle singole norme che la prevedono, con la conseguenza che, nei casi in cui tale nomina non sia prevista, non deve neanche essere nominato un difensore d'ufficio, e con l'ulteriore conseguenza che in simili ipotesi le notificazioni degli avvisi devono essere eseguite in uno dei luoghi indicati nell'art. 154 cod. proc. pen. (Fattispecie in tema di ricorso per cassazione proposto personalmente dal privato, soggetto passivo del reato di calunnia, ritenuto persona offesa ai sensi dell'art. 90 cod. proc. pen., avverso il provvedimento di archiviazione del Gip, per omessa notificazione dell'avviso della richiesta relativa a opera del Pm, ai sensi dell'art. 408 cod. proc. pen.).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/05/1998, n. 1757
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1757
    Data del deposito : 15 maggio 1998

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