Sentenza 14 febbraio 1996
Massime • 4
Nel valutare l'ammissibilità dell'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero, il giudice è tenuto a verificare se l'opponente abbia adempiuto l'onere, impostogli dall'art. 410, primo comma, cod. proc. pen., di indicare l'"oggetto della investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova", con l'esclusione di ogni valutazione prognostica del merito; e, qualora ritenga non sussistenti le condizioni legittimanti l'instaurazione del contradittorio, a motivare compiutamente circa le ragioni della ritenuta inammissibilità, indipendentemente dall'apprezzamento o meno della fondatezza della notizia di reato, costituendo la delibazione di inammissibilità momento preliminare all'instaurazione del procedimento di archiviazione. Nell'occasione la Corte ha altresì precisato che il secondo comma dell'art. 410 cod. proc. pen. non richiede che la declaratoria di inammissibilità formi oggetto di autonomo provvedimento rispetto al decreto motivato di archiviazione, essendo configurata esclusivamente come delibazione costituente atto presupposto alla valutazione del merito della richiesta del pubblico ministero).
È impugnabile mediante ricorso per cassazione il decreto di archiviazione carente di motivazione in ordine all'inammissibilità dell'opposizione proposta dalla persona offesa dal reato ai sensi dell'art. 410 cod. proc. pen.; l'arbitraria ovvero illegittima declaratoria di inammissibilità sacrifica infatti il diritto al contraddittorio della parte offesa in termini equivalenti o maggiormente lesivi rispetto all'ipotesi di mancato avviso per l'udienza camerale, sicché il predetto vizio del provvedimento è riconducibile alle ipotesi di impugnabilità contemplate dall'art.409, sesto comma, ed ai casi di ricorso indicati nell'art. 606, lett. c), del codice di procedura penale.
L'inammissibilità dell'opposizione della persona offesa dal reato alla richiesta di archiviazione può derivare esclusivamente dalla mancanza delle condizioni tassativamente previste dall'art. 410,primo comma, cod. proc. pen.,le quali, in quanto costituenti un limite al diritto dell'interessato all'attivazione del contraddittorio, non sono suscettibili di discrezionali estensioni ne' possono consistere in valutazioni anticipate di merito ovvero in prognosi di fondatezza da parte del giudice; ne consegue che eventuali ragioni di infondatezza dei temi indicati nell'atto di opposizione non possono costituire motivo legittimo di inammissibilità, neppure ove attengano ad una valutazione prognostica dell'esito della "investigazione suppletiva" e delle relative fonti di prova indicate dalla parte offesa.
L'opposizione alla richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero può ritenersi idonea a legittimare l'intervento della persona offesa dal reato nel procedimento (e quindi ad instaurare il contraddittorio nel previsto rito camerale), in quanto contenga quegli elementi di concretezza e di specificità previsti tassativamente dall'art. 410, primo comma, cod. proc. pen., consistenti nell'indicazione dell'oggetto delle indagini suppletive e dei relativi elementi di prova che devono caratterizzarsi per la pertinenza (cioè la inerenza rispetto alla notizia di reato) e la rilevanza (cioè l'incidenza concreta sulle risultanze dell'attività compiuta nel corso delle indagini preliminari).
Commentari • 2
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 14/02/1996, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 1996 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Aldo VESSIA Presidente R.G.N.
1.Dott. Guido GUASCO Componente 14918/95
2.Dott. Giorgio BUOGO "
3.Dott. Vincenzo VALENTE "
4.Dott. Giovanni PIOLETTI "
5.Dott. Giovanni D'URSO "
6.Dott. Mauro Domenico LOSAPIO "
7.Dott. Giuseppe COSENTINO "
8.Dott. Adalberto ALBAMONTE(Rel.) "
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da IT ED;
nel proc. penale
contro
:
ES NC;
ZZ NO;
NI MO;
EL AN;
avverso il decreto in data 15.2.1994 del G.I.P. Tribunale di Perugia;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dr. Adalberto ALBAMONTE;
Lette le conclusioni del P.M. con le quali, chiede l'inammissibilità del ricorso.
OSSERVA IN FATTO E DIRITTO
1. Con decreto motivato del 15 febbraio 1994, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia disponeva l'archiviazione delle denunce presentate da ED TA nei confronti dei magistrati AN PI, NC TA, NO NI e MO NI. Contestualmente dichiarava l'inammissibilità dell'opposizione alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero "perché le indagini suppletive richieste (apparivano) manifestamente irrilevanti e superflue". ED TA ha proposto ricorso per cassazione, deducendo nei motivi:
a) l'inosservanza degli artt. 409 e 410, comma 2, c.p.p. in relazione all'art. 606 lettere b), c), d) ed e) C.P.P., relativamente al provvedimento impugnato che, in considerazione della piena valutazione di merito in esso contenuta, doveva ritenersi avere la natura sostanziale di ordinanza;
b) l'inosservanza dell'art. 410, comma 1° e 2°, c.p.p. in relazione all'art. 606 lettere b), c), d) ed e) c.p.p., poiché erano state disattese le richieste indagini suppletive, ma tuttavia trattate le questioni dedotte con l'opposizione omettendo così il giudice di provocare il contraddittorio con la parte offesa;
c) l'inosservanza degli artt. 410, 409 commi 2° e 3° c.p.p. e 156 norme att. c.p.p. poiché l'opposizione, nella quale pur erano indicate le indagini suppletive e le relative prove, era stata dichiarata inammissibile con motivazione apodittica, violando il diritto della parte al contraddittorio previa fissazione dell'udienza camerale.
Ad integrazione del ricorso il TA enunciava nuovi motivi, deducendo in sintesi la violazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale e del principio di legalità, poiché era stata disposta l'archiviazione in assenza di una verifica dell'infondatezza della notizia di reato.
Il Procuratore Generale di questa Corte concludeva per l'inammissibilità del ricorso, sostenendo che l'opposizione poteva essere dichiarata inammissibile in presenza di deduzioni "prima facie" manifestamente irrilevanti, e che comunque le ragioni di tale declaratoria erano desumibili dalle argomentazioni poste a fondamento del decreto di archiviazione delle denunce.
2. La seconda sezione penale di questa Corte, alla quale era stato assegnato il ricorso, rilevato che la questione di diritto sottoposta al suo esame, - relativa all'impugnabilità con ricorso per cassazione del decreto di archiviazione, emesso de plano, per mancanza di motivazione in ordine alla contestuale declaratoria di inammissibilità dell'opposizione proposta dalla parte offesa -, aveva dato luogo ad un contrasto giurisprudenziale, rimetteva il ricorso alle Sezioni Unite Penali.
3. La questione, oggetto della rimessione a queste Sezioni Unite, attiene, pertanto, al terzo dei motivi enunciati nel ricorso, e concerne il problema se i vizi della mancanza (o dell'apparenza) della motivazione della declaratoria di inammissibilità dell'opposizione della parte offesa, alla richiesta di archiviazione, siano deducibili con ricorso per cassazione avverso il decreto di archiviazione, emesso de plano ai sensi dell'art. 410 comma 2 c.p.p.. Tale vizio, incidendo sulla declaratoria dell'inammissibilità dell'opposizione, renderebbe illegittima la mancata adozione del rito camerale (di cui all'art. 127 c.p.p.) e sarebbe quindi veicolo della violazione del diritto della parte offesa al contraddittorio.
Come segnalato nell'ordinanza di rimessione, l'orientamento giurisprudenziale originariamente prevalente - ed ancora seguito - era nel senso negativo, argomentando dal principio della tassatività dei mezzi di impugnazione (art. 568 comma 1 c.p.p. e dalla non assimilabilità del vizio di motivazione a quello di violazione del contraddittorio, previsto dalla legge (art. 409 comma 6 c.p.p.) quale caso esclusivo di ricorso per cassazione.
Dall'esame dei precedenti giurisprudenziali di segno negativo risulta che, mentre da un lato veniva esteso l'ambito dell'inammissibilità dell'opposizione (art. 410 comma 1) alle ipotesi di manifesta infondatezza (Sez. 1, 14 aprile 1992, Tassone, Rv. 189858), ovvero di proposizione di temi e mezzi di prova superflui o irrilevanti (Sez. 2, 27 gennaio 1992, Esposito, Rv. 190024; Sez. 6, 16 giugno 1995, Dell'Igna, Rv. 201725), dall'altro, si affermava la non esperibilità di alcun mezzo di impugnazione. Fra l'altro veniva sostenuto che l'interesse della parte offesa ineriva a provocare non già una decisione in contraddittorio sulla infondatezza della notizia di reato dedotta dal pubblico ministero, ma una verifica da parte del giudice della richiesta di archiviazione, potendo l'intervento del giudice recare comunque rimedio alla incompletezza delle indagini (Sez. 1, 14 aprile 1992, Tassone, Rv. 189858), quindi pur in assenza di contraddittorio o di udienza camerale.
Veniva altresì affermata la non proponibilità del ricorso per cassazione ove fosse stata censurata nel merito l'inammissibilità dell'opposizione, cioè la valutazione critica delle indagini suppletive indicate, ma non quando il ricorso avesse riguardato censure riconducibili ai casi di cui all'art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p.. In altri termini, così come l'impugnabilità delle ordinanze di archiviazione era ammissibile esclusivamente per violazione della norma dell'art. 409 comma 6 C.P.P. (posta a garanzia del contraddittorio), parimenti in materia di impugnazione del decreto di archiviazione emesso de plano, in caso di declaratoria di inammissibilità dell'opposizione, non era data impugnazione per il controllo della motivazione (Sez. 1, 20 gennaio 1993, Dufrital, Rv. 192715).
L'opposto orientamento giurisprudenziale, - sostanzialmente ispirato all'assimilabilità (quanto agli effetti) della mancanza di motivazione dell'inammissibilità dell'opposizione alla violazione delle garanzie poste a tutela del contraddittorio, in virtù del coordinato disposto degli artt. 410 comma 3, 409 comma 6, e 127 comma 5 c.p.p. -, è stato enunciato in alcune recenti sentenze risalenti soprattutto ad epoca posteriore alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 353 dell'11 luglio 1991, di cui tratteremo in prosieguo.
Così è stato ritenuto viziato il decreto di archiviazione emesso ai sensi dell'art. 410 comma 2 non solo in assenza di una delibazione dell'inammissibilità dell'opposizione (Sez. 5, 3 giugno 1994, Ferretti, Rv. 198073; Sez. 1, 13 gennaio 1995, Faruolo, Rv. 200100), ma soprattutto in mancanza di un'adeguata motivazione che rendesse ragione della dichiarata inammissibilità, ovvero in caso di motivazione solo apparente (Sez. 1, 26 giugno 1995, Ferretti, Rv. 201916; Idem, 29 marzo 1994, Lecce ed altri, Rv. 197143; Sez. 6, 8 marzo 1993, Capponi, Rv. 193795). Non sono mancate sentenze, nelle quali in termini adesivi alla giurisprudenza in ultimo indicata, è stato optato per una verifica dei motivi dell'inammissibilità dell'opposizione, desumibili almeno dal contesto del decreto di archiviazione (Sez. 1, 4 marzo 1993, Laise, Rv. 193787; Sez. 6, 22 agosto 1994, Migliaccio ed altro, Rv. 199055; Idem, 14 novembre 1994, Acciaro, Rv. 199635).
4. Esposti i termini del contrasto in esame, questo Collegio ritiene che sia maggiormente conforme a Costituzione ed alla disciplina processale vigente l'orientamento secondo il quale l'esercizio da parte del giudice del potere interdittivo all'accesso della parte offesa nel procedimento di archiviazione, attraverso la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione, ove in violazione delle condizioni di legge, renda impugnabile il decreto di archiviazione. Non si tratta di controllo della motivazione del provvedimento impugnato da parte della Cassazione (ai sensi dell'art. 606 lett. e) c.p.p.), ma di controllo di legittimità dell'esercizio del potere del giudice di non dare ingresso all'opposizione della parte offesa nel procedimento incidentale a salvaguardia di un interesse personale e diretto, garantito dalle forme delineate dall'art. 127 c.p.p.. A parere di queste Sezioni Unite non consegue dalla suddetta affermazione una incrinatura del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, di cui all'art. 568, ovvero una impugnabilità del provvedimento di archiviazione oltre il limite indicato dal sesto comma dell'art. 409. L'interpretazione sostenuta, difatti, è aderente al coordinato disposto degli artt. 409, commi 1, 2, 6, e 410 c.p.p., non potendosi disconoscere che l'arbitraria ovvero illegittima declaratoria di inammissibilità sacrifichi il diritto della parte offesa al contraddittorio in termini equivalenti o maggiormente lesivi rispetto alle ipotesi di mancato avviso per l'udienza camerale.
Si osserva, al riguardo, che il diritto della parte offesa (a dare impulso) al contraddittorio è destinato dalla normativa processale alla "non vitalità" solo in due casi, negli effetti quindi equivalenti, cioè quando non sia stata presentata opposizione (art. 409 comma 1), e quando la parte offesa non ottemperi all'onere, imposto a pena d'inammissibilità (art. 410 comma 1), di indicare i temi dell'"investigazione suppletiva" e "i relativi elementi di prova". Il che conduce a ritenere che, equivalendo l'inammissibilità dell'opposizione alla mancata opposizione - tanto è vero che in entrambi i casi il giudice può adottare de plano il decreto motivato di archiviazione -, tale inammissibilità vada a connotarsi, quanto ad evidenza della sua causa ed a automaticità operativa, in termini analoghi alla mancata opposizione, con esclusione quindi di poteri valutativi di merito da parte del giudice.
Pertanto, le ragioni di inammissibilità, indicate tassativamente dall'art. 410 comma 1, non possono essere dilatate od estese secondo discrezionalità da parte del giudice, né sotto il profilo qualitativo né sotto l'aspetto quantitativo, senza incorrere nella lesione dell'"interesse della persona offesa di sottoporre a controllo la scelta del pubblico ministero di non esercitare l'azione penale" (Corte Cost. 7 dicembre 1994 n. 413). Ed allora, non si versa nei casi di cui all'art. 606 lett. e) c.p.p., di controllo cioè della motivazione da parte della
Cassazione, ma nella verifica delle condizioni legittimanti l'esercizio del potere di interdire alla parte offesa l'accesso al procedimento di archiviazione, con quelle forme di contraddittorio proprie della garanzia della camera di consiglio. La verifica in esame concerne la funzionalità processuale della domanda - ovvero la potenzialità diffusiva dell'interesse - della parte stessa a resistere alla richiesta di archiviazione sulla base di elementi che la parte ha l'onere di indicare nell'opposizione medesima. Il vizio del provvedimento è quindi riconducibile ai casi di ricorso per cassazione di cui al primo comma lett. c) dell'art. 606 c.p.p.. L'affermazione del suddetto principio postula il corretto inquadramento sia del ruolo della parte offesa nell'ambito della fase delle indagini preliminari, e quindi della funzione stessa dell'opposizione della parte offesa (alla richiesta di archiviazione) nonché della natura del sotteso interesse, sia degli effetti della declaratoria di inammissibilità dell'opposizione, sia, infine, delle condizioni per l'esercizio del potere interdittivo da parte del giudice, con particolare riferimento all'ambito entro il quale tale esercizio deve essere contenuto.
5. Come è stato riconosciuto dalla Corte Costituzionale (sent. n. 559 del 28 dicembre 1990; n. 353 del 16 luglio 1991, e n. 413 del 7 dicembre 1994), proprio con riguardo al procedimento di archiviazione, "la nuova disciplina processuale concernente la parte offesa si caratterizza - oltre che per un complessivo rafforzamento rispetto al codice previgente del suo ruolo - per il rapporto di complementarietà tra le garanzie per essa apprestate nella fase delle indagini preliminari e quelle riconosciute nella fase successiva all'esercizio dell'azione penale". Difatti, i poteri e le facoltà, quanto alla partecipazione all'assunzione delle prove, nell'ambito della fase delle indagini preliminari, vanno funzionalmente considerati "come anticipazione di quanto ad essa spetterà una volta che la costituzione di parte civile sarà stata formalizzata" (sent. n. 559 del 1990, cit.). E il suddetto rafforzamento è destinato a risultare ancor più accentuato "soprattutto in funzione della sua titolarità dell'interesse protetto dalla norma penale violata: un interesse da cui deriva la possibilità di esercizio di plurimi diritti o facoltà, in una sfera di azione che, se certamente non può in alcun modo restare subordinata alla rilevanza di pretese di natura extra penale, tende a realizzare, mediante forme di adesione all'attività del pubblico ministero ovvero di controllo su di essa, una sorta di contributo all'esercizio dell'azione penale..." (sent. n. 353 del 1991, cit.). Pertanto, ove venga colpita l'instaurazione (anche potenziale) del contraddittorio proprio dell'udienza in camera di consiglio, o "con l'impedire all'offeso dal reato ogni possibilità di contestare" la richiesta di archiviazione (sent. n. 353 del 1991) in quanto non portata a sua conoscenza, o con l'impedire il contraddittorio in camera di consiglio a seguito dell'omissione degli avvisi alla parte (art. 409 comma 6), od infine pretermettendo dal contraddittorio la parte offesa a seguito del decreto di archiviazione emesso de plano nonostante l'ammissibilità dell'opposizione (fattispecie richiamata dalla Corte Cost. in sent. n. 353 del 1991), in tutte le predette ipotesi viene a cagionarsi un vulnus alla diretta tutela del diritto di difesa dell'offeso dal reato, rimovibile facendo leva sullo strumento indicato in via interpretativa dalle citate sentenze della Corte Costituzionale.
È stato, difatti, riconosciuto che il contraddittorio, nelle forme più garantiste della camera di consiglio nei procedimenti innanzi al tribunale o nella forma documentale nei procedimenti pretorili, costituisce regola fondamentale del procedimento di archiviazione, la cui violazione legittima la parte offesa dal reato all'impugnazione (Corte Cost. sent. n. 353 del 1991 e n. 559 del 1990; in termini: Cass. sez. un., 3 luglio 1995 n. 24, Bianchi, Rv. 201381).
6. Quanto alla funzione dell'inammissibilità dell'opposizione della parte offesa dal reato, è vero, come è stato osservato da questa Corte (Sez. 1, 14 aprile 1992, cit.), che la declaratoria di inammissibilità trova ragione in motivi anche di economia processuale, in rispondenza alla composita ratio procedimentale dell'istituto in esame, ma ciò va inteso - nel nostro caso - in un senso tutto particolare poiché il giudice, una volta verificata l'inammissibilità dell'opposizione non necessariamente deve dichiarare precluso il procedimento ovvero concluderlo con il provvedimento di archiviazione.
Invero, la parte offesa dal reato introduce il proprio interesse nel procedimento già attivato, a seguito della richiesta di archiviazione del pubblico ministero, mediante l'opposizione. Ed, in tanto l'opposizione può ritenersi idonea a legittimare l'intervento della parte offesa nel procedimento di archiviazione, e quindi ad instaurare il contraddittorio nel previsto rito camerale, in quanto contenga quegli elementi di concretezza e di specificità, previsti tassativamente dall'art. 410 comma 1, e cioè l'indicazione delle indagini suppletive e dei relativi elementi di prova. Trattasi, come fatto osservare in dottrina, di un onere imposto alla parte-opponente, sanzionato con l'inammissibilità all'ingresso nel procedimento del suo intervento volto a resistere all'inazione del pubblico ministero.
Il comma secondo dell'art. 410 fa derivare l'archiviazione (con decreto motivato) dalla concorrenza di due condizioni: la prima consiste nell'inammissibilità dell'opposizione, e la seconda nell'infondatezza della notizia di reato. Sicché, pur in presenza dell'inammissibilità dell'opposizione, il giudice, qualora non ritenga di accogliere la richiesta del pubblico ministero, deve provvedere, a norma dell'art. 409 comma 2, a fissare la data dell'udienza in camera di consiglio ed a farne dare avviso, fra le altre parti, all'offeso dal reato (art. 410 comma 3). Ed allora, la funzione dell'inammissibilità dell'opposizione attiene non già all'introduzione del procedimento di archiviazione (atto introduttivo riferibile alla richiesta del pubblico ministero), né preclude lo sviluppo fondamentale del rapporto della situazione inserita (attinente al non esercizio dell'azione penale) - il quale si conclude con decreto motivato emesso de plano o con ordinanza a seguito di udienza camerale a seconda che il giudice ritenga di accogliere o non accogliere la richiesta del pubblico ministero -. Tale funzione riguarda invece la modificazione del procedimento, nel senso che, mediante l'opposizione, la parte offesa intervenendo nel procedimento stesso determina la sostituzione automatica della forma del procedimento di verificazione della infondatezza della notizia del reato (art. 125 norme att. c.p.p.) in quella prevista dall'art.127 c.p.p., almeno innanzi al tribunale. Dal che consegue che il giudice è tenuto alla verifica di legittimità della richiesta di archiviazione prendendo in considerazione, nella dialettica delle posizioni delle parti, gli ulteriori temi investigativi e le relative fonti di prova indicati dalla parte offesa. E, se è vero che il giudice possa di ufficio adottare la forma camerale anche in assenza di opposizione o in presenza di opposizione inammissibile qualora non ritenga di accogliere la richiesta del pubblico ministero, appare parimenti indiscutibile che alla parte offesa debba riconoscersi il diritto di introdurre il proprio interesse mediante l'opposizione, facendo valere temi in diritto o in fatto suppletivi rispetto ad un'indagine ritenuta non soddisfacente.
Con l'opposizione l'interesse della parte offesa, - sempreché l'opposizione stessa abbia i requisiti voluti dall'art. 410 comma 1 della concretezza e specificità -, è destinata ad assumere nel procedimento la massima dinamicità in rapporto alla situazione introdotta. Orbene, poiché quella particolare conformazione procedurale, del rito camerale con il massimo contraddittorio della parte offesa in ragione dell'interesse prospettato, il procedimento è destinato automaticamente ad assumere - prescindendo dalla verificazione del merito della notizia di reato da parte del giudice - a seguito dell'opposizione della parte suddetta, deve concludersi che l'inammissibilità possa farsi conseguire solo in assenza delle condizioni tassativamente previste dal congegno processuale in esame. Tali condizioni sono indicate nel primo comma dell'art. 410 in termini di idoneità dell'atto, nel suo sviluppo procedimentale, a rappresentare l'interesse della parte offesa nello sbocco obbligatorio del rito camerale e quindi nell'obbligatoria attivazione del contraddittorio. Ed in quanto limitano il diritto della parte medesima, le condizioni in esame non sono suscettibili di discrezionali estensioni, né possono consistere in valutazioni anticipate di merito ovvero in prognosi di fondatezza. Con la conseguenza che eventuali ragioni di infondatezza dei temi indicati nell'opposizione non possono costituire motivo legittimo di inammissibilità dell'opposizione, neppure ove attengano ad una valutazione prognostica dell'esito di quella "investigazione suppletiva" e delle relative fonti di prova indicate dalla parte offesa. La suddetta conclusione non può essere considerata una mera superfetazione della pratica procedimentale in ragione di un (malinteso) senso di economia processuale, ovvero poiché comporterebbe un appesantimento del procedimento di archiviazione in conseguenza di una sovrabbondante partecipazione, né il principio affermato può essere stigmatizzato per un'inutilità funzionale dal momento che il provvedimento di archiviazione rimane comunque esposto a caducazione a seguito della riapertura delle indagini (art. 414 c.p.p.), con soddisfazione anche degli interessi della parte offesa.
Invero, la suddetta critica non può apparire condivisibile alla luce del reale significato dell'intervento del giudice nel rito di archiviazione, volto a legittimare l'inazione del pubblico ministero, rispetto al quale l'apporto della parte offesa può riuscire di indiscutibile e necessario rilievo. È stato ricordato al riguardo (Corte Cost. 15 febbraio 1991 n. 88) che, al fine di individuare l'esatto ruolo del giudice nel rito dell'archiviazione è imprescindibile il ricorso ai valori sottesi all'obbligo dell'esercizio dell'azione penale. Il principio di legalità, "che rende doverosa la repressione delle condotte violatrici della legge penale, abbisogna, per la sua concretizzazione, della legalità del procedere", a garanzia del principio di eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge. Il rito dell'archiviazione, pertanto, mira ad "evitare il processo superfluo senza eludere il principio di obbligatorietà ed anzi controllando caso per caso la legalità dell'inazione".
Le implicazioni che discendono dal sistema dilatato della "giurisdizione di garanzia", voluto dal vigente codice di rito, escludono che il controllo del giudice debba essere circoscritto all'interno dei confini tracciati dalla notizia di reato come delibata dal pubblico ministero, come se la richiesta si modellasse in funzione di una specifica domanda, dovendo più ampiamente apprezzare se, in concreto, le risultanze dell'attività compiuta nel corso delle indagini preliminari siano esaurienti ai fini della legittimità del non esercizio dell'azione penale.
E, nella suddetta ottica, il ruolo della parte offesa non può essere confinato a margine dell'intervento del giudice, né può essere rinviato ad una postuma ed eventuale riattivazione delle indagini per impulso del (solo) pubblico ministero, di esito incerto:
importando tale impostazione un rigetto aprioristico dei criteri di fondo aspiratori di quell'ampia garanzia giurisdizionale e di legalità accolta nel codice di rito vigente.
7. Ritiene questo Collegio che dal sopra esposto inquadramento del procedimento di archiviazione risulti di tutta evidenza l'ambito entro il quale il codice di rito ha voluto contenere il potere del giudice nel delibare l'ammissibilità dell'opposizione, ambito precettivamente fissato secondo termini di assoluta certezza, dalla quale non può di certo prescindersi, trattandosi di sanzione processuale della violazione dell'onere imposto alla parte offesa dall'art. 410 comma 1.
Escluso qualsiasi potere di dilatazione, o di apprezzamento di merito riservato alla fase procedimentale di decisione sulla richiesta di archiviazione, il giudice è tenuto a delibare se la parte offesa abbia adempiuto all'onere impostogli di indicare "l'oggetto dell'investigazione suppletiva" e "i relativi elementi di prova".
I suddetti requisiti non solo si pongono in rapporto di correlatività intrinseca, ma assumono un carattere di strumentalità dialettica rispetto ai risultati dell'indagine espletata dal pubblico ministero, e quindi al tema della richiesta di archiviazione, secondo i complementari profili della pertinenza e della rilevanza. La pertinenza, e la conseguente inerenza rispetto alla notizia di reato, nonché la rilevanza, e quindi l'incidenza concreta sulle risultanze dell'attività compiuta nel corso delle indagini preliminari: la pertinenza e la rilevanza - dicevamo - vanno a definire la portata dei requisiti richiesti a pena di inammissibilità, ed in particolare il valore che deve assumere la locuzione "investigazioni suppletive".
Non solo quindi l'ambito di delibazione del giudice è circoscritto al riscontro dei requisiti predetti, pur alla luce della significazione dinamica ad essi conferita dalla norma in ragione dello sviluppo procedimentale nel senso sopra chiarito, ma ogni valutazione di merito anche apoditticamente enunciata, - come sembra essere la mera locuzione "investigazioni irrilevanti" con la quale si postula una valutazione prognostica di merito -, non può avere ingresso nella verifica dell'idoneità dell'atto introduttivo. Per le ragioni innanzi espresse, come non è legittima l'estensione oltre i requisiti richiesti del parametro normativo di inammissibilità, parimenti appare in violazione di legge quella inammissibilità assunta in termini che non chiarendo i motivi della inidoneità dell'opposizione non danno ragione in sostanza dell'esercizio del potere interdittivo da parte del giudice.
In conclusione, nell'esercizio di un potere vincolato, il giudice è tenuto ad indicare le ragioni della non sussistenza delle condizioni legittimanti facoltà e diritti delle parti. E ciò è tanto più rispondente al principio di legalità quanto più si ravvisi una quasi automaticità fra onere della parte ed esercizio del correlato diritto, come è stato sostenuto nella materia in esame da una parte della dottrina, che ha sostenuto l'adozione del rito camerale costituire effetto automatico dell'opposizione.
Appare necessario chiarire altresì che, se il comma secondo dell'art. 410 c.p.p. non richiede che la declaratoria di inammissibilità formi oggetto di autonomo provvedimento rispetto al decreto motivato di archiviazione, essendo configurata esclusivamente come delibazione costituente atto presupposto alla valutazione del merito della richiesta del pubblico ministero, tuttavia non solo è necessario che il giudice - come sopra sostenuto - indichi le ragioni della ritenuta inammissibilità, ma a ciò provveda indipendentemente dall'apprezzamento della infondatezza della notizia di reato, costituendo la delibazione di inammissibilità momento preliminare all'instaurazione del procedimento di archiviazione. Peraltro, una valutazione dell'opposizione unitamente al merito difficilmente potrebbe assumersi estranea ad un giudizio di fatto sull'opposizione, e quindi sintomatico di una illegittima interdizione all'opposizione della parte offesa.
8. Enunciato il suddetto principio, osserva questo Collegio, in relazione al proposto ricorso, che il giudice delle indagini preliminari, ha dichiarato inammissibile l'opposizione perché le indagini suppletive richieste apparivano "manifestamente irrilevanti e superflue". Orbene, tale locuzione a ragione è stata censurata per apoditticità dal ricorrente, risolvendosi in una formula assertiva di interdizione all'accesso dell'opposizione nel procedimento di archiviazione. D'altra parte, mentre il termine "superflue" sta a significare una sovrabbondanza delle questioni dedotte tale da configurare l'inutilità delle medesime (nella parte che risultano sovrabbondanti), eppertanto postula una comparazione tra gli elementi indicati (non escludendo comunque dei medesimi la rilevanza), la locuzione "manifestamente irrilevanti" riassume sinteticamente un giudizio di non importanza delle investigazioni, il quale nei suoi termini argomentativi richiede almeno una succinta articolazione dialettica di relazione rispetto al risultato delle indagini eseguite, per poter assumere un valore significativo. D'altra parte, il giudizio di irrilevanza delle "indagini suppletive" non può non essere correlato ai "relativi elementi di prova", che la parte ha l'onere di indicare nell'opposizione, proprio perché tali elementi conferiscono concretezza e specificità alla investigazione suppletiva richiesta con l'opposizione stessa, in relazione ad un determinato oggetto della denuncia. Orbene, la disarticolata ed apodittica enunciazione contenuta nel decreto di archiviazione, pretermettendo qualsiasi considerazione delle investigazioni suppletive pur indicate nonché delle fonti di prova diffusamente dedotte in modo assai particolareggiato, non danno ragione - secondo legittimità - della disposta interdizione all'accesso nel procedimento dell'opposizione della parte offesa. Peraltro, sembra cogliersi dalla motivazione del decreto di archiviazione che l'irrilevanza - almeno nel meccanismo logico seguito - sia conseguita da un'anticipata valutazione del merito della notizia di reato, sulla base di una impostazione giuridica delle questioni, che pur l'opposizione intendeva porre in discussione. L'impugnato decreto va pertanto annullato senza rinvio, in accoglimento del motivo inizialmente indicato, formante oggetto della questione di diritto trattata da questo Collegio, risultando assorbite le altre censure dedotte con il ricorso e con i motivi aggiunti. Va disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di Perugia per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla l'impugnato provvedimento senza rinvio, e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Perugia per l'ulteriore corso.
Così deciso in Camera di consiglio il 14 febbraio 1996.