Articolo 287 del Codice penale
Articolo 270 quinquiesArticolo 270 ter
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1 luglio 1931
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5 ottobre 1944
Art. 287.

(Usurpazione di potere politico o di comando militare)

Chiunque usurpa un potere politico, ovvero persiste nell'esercitarlo indebitamente, e' punito con la reclusione da sei a quindici anni.

Alla stessa pena soggiace chiunque indebitamente assume un alto comando militare.

Se il fatto e' commesso in tempo di guerra, il colpevole e' punito con l'ergastolo; ed e' punito con la morte, se il fatto ha compromesso l'esito delle operazioni militari. ((5)) ------------ AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 , ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale e' soppressa la pena di morte.
Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".
Entrata in vigore il 5 ottobre 1944
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