Versione
1 luglio 1931
1 luglio 1931
>
Versione
5 ottobre 1944
5 ottobre 1944
Art. 287.
(Usurpazione di potere politico o di comando militare)
Chiunque usurpa un potere politico, ovvero persiste nell'esercitarlo indebitamente, e' punito con la reclusione da sei a quindici anni.
Alla stessa pena soggiace chiunque indebitamente assume un alto comando militare.
Se il fatto e' commesso in tempo di guerra, il colpevole e' punito con l'ergastolo; ed e' punito con la morte, se il fatto ha compromesso l'esito delle operazioni militari. ((5)) ------------ AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 , ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale e' soppressa la pena di morte.
Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".
(Usurpazione di potere politico o di comando militare)
Chiunque usurpa un potere politico, ovvero persiste nell'esercitarlo indebitamente, e' punito con la reclusione da sei a quindici anni.
Alla stessa pena soggiace chiunque indebitamente assume un alto comando militare.
Se il fatto e' commesso in tempo di guerra, il colpevole e' punito con l'ergastolo; ed e' punito con la morte, se il fatto ha compromesso l'esito delle operazioni militari. ((5)) ------------ AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 , ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale e' soppressa la pena di morte.
Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".
Commentari • 27
- 1. L’inflazione come fenomeno monetario e come fattispecie giuridicaAccesso limitatoGaetano Reale · https://www.altalex.com/ · 21 gennaio 2023 · 5.9753776
Giurisprudenza • 41
- 1. Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/04/2015, n. 16928Provvedimento: […] Il 5.5.2014 i carabinieri di Cagli hanno posto in stato di arresto provvisorio ai sensi dell'art. 716 c.p.p., comma 1 ON ET perché raggiunto da mandato di arresto (rectius "ordinanze per l'esecuzione di sentenza penale" prot. 2844 del 14.4.2014 e prot. 2874 del 20.5.2014) emesso dalla Procura della Repubblica di Tirana per l'esecuzione della sentenza penale n. 326 del 2.4.2014 con cui la Corte di Appello di Tirana ha dichiarato il ON colpevole del reato di riciclaggio ("pulizia dei proventi di reato o di attività criminale") punito dall'art. 287/2.b del codice penale albanese, […] di cui la corrispondente norma incriminatrice prevista dall'art. 287 c.p. albanese, […]Leggi di più...
- convenzione europea di estradizione·
- sentenza di condanna esecutiva·
- sufficienza·
- fattispecie·
- irrevocabilità della decisione·
- esclusione·
- presupposti·
- titolo estradizionale·
- necessità·
- domanda e documentazione·
- rapporti giurisdizionali con autorità straniere·
- estradizione per l'estero