Articolo 382 del Codice penale
Articolo 338Articolo 339 bis
Versione
1 luglio 1931
Art. 382.

(Millantato credito del patrocinatore)

Il patrocinatore, che, millantando credito presso il giudice o il pubblico ministero che deve concludere, ovvero presso il testimone, il perito o l'interprete, riceve o fa dare o promettere dal suo cliente, a se' o ad un terzo, denaro o altra utilita', col pretesto di doversi procurare il favore del giudice o del pubblico ministero, o del testimone, perito o interprete, ovvero di doverli remunerare, e' punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa non inferiore a lire diecimila.
Entrata in vigore il 1 luglio 1931
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