Articolo 725 del Codice penale
Articolo 724Articolo 617 bis
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1 luglio 1931
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15 gennaio 2000
Art. 725.

(Commercio di scritti, disegni o altri oggetti contrari alla pubblica decenza)

Chiunque espone alla pubblica vista o, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, offre in vendita o distribuisce scritti, disegni o qualsiasi altro oggetto figurato, che offenda la pubblica decenza, ((e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila))
Entrata in vigore il 15 gennaio 2000
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