Articolo 71 ter della Legge 26 luglio 1975, n. 354
Articolo 90Articolo 71 quinquies
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2 febbraio 1977
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31 ottobre 1986
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6 maggio 2023
Art. 71-ter. (((Ricorso per cassazione).

1. Avverso le ordinanze del tribunale di sorveglianza e del magistrato di sorveglianza, il pubblico ministero, l'interessato e, nei casi di cui agli articoli 14-ter e 69, comma 6, l'amministrazione penitenziaria, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento. Si applicano le disposizioni del terzo comma dell'articolo 640 del codice di procedura penale. Si applica, altresi', l'ultimo comma dell'articolo 631 del codice di procedura penale))
Entrata in vigore il 6 maggio 2023
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