Versione
1 luglio 1931
1 luglio 1931
Art. 371.
(Falso giuramento della parte)
Chiunque, come parte in giudizio civile, giura il falso e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Nel caso di giuramento deferito d'ufficio, il colpevole non e' punibile, se ritratta il falso prima che sulla domanda giudiziale sia pronunciata sentenza definitiva, anche se non irrevocabile.
La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici.
(Falso giuramento della parte)
Chiunque, come parte in giudizio civile, giura il falso e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Nel caso di giuramento deferito d'ufficio, il colpevole non e' punibile, se ritratta il falso prima che sulla domanda giudiziale sia pronunciata sentenza definitiva, anche se non irrevocabile.
La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici.
Commentari • 69
- 1. Il reato di falso giuramento della parteAvv. Daniele Paolanti · https://www.studiocataldi.it/ · 30 aprile 2020 · 242.858
Falso giuramento della parte: l'art. 371 c.p. […]
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Giurisprudenza • 232
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- inammissibilità ricorso·
- art. 371 cod. pen.·
- giuramento decisorio·
- parte civile·
- art. 622 cod. proc. pen.·
- falso giuramento·
- annullamento con rinvio·
- valutazione rafforzata·
- motivazione sentenza·
- principio di diritto