Articolo 371 del Codice penale
Articolo 323Articolo 323 ter
Versione
1 luglio 1931
Art. 371.

(Falso giuramento della parte)

Chiunque, come parte in giudizio civile, giura il falso e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Nel caso di giuramento deferito d'ufficio, il colpevole non e' punibile, se ritratta il falso prima che sulla domanda giudiziale sia pronunciata sentenza definitiva, anche se non irrevocabile.

La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici.
Entrata in vigore il 1 luglio 1931
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