Articolo 98 del Codice di procedura penale
Articolo 97Articolo 99
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24 ottobre 1989
Art. 98. Patrocinio dei non abbienti 1. L'imputato, la persona offesa dal reato, il danneggiato che intende costituirsi parte civile e il responsabile civile possono chiedere di essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, secondo le norme della legge sul patrocinio dei non abbienti.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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