Versione
1 luglio 1931
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28 marzo 2006
28 marzo 2006
Art. 291.
(Vilipendio alla nazione italiana)
Chiunque pubblicamente vilipende la nazione italiana e' punito ((con la multa da euro 1.000 a euro 5.000))
(Vilipendio alla nazione italiana)
Chiunque pubblicamente vilipende la nazione italiana e' punito ((con la multa da euro 1.000 a euro 5.000))
Commentari • 17
- 1. Quando il reato di vilipendio alla nazione? Recenti sentenzeAvv. Beatrice Bellato · https://www.consulenzalegaleitalia.it/ · 28 agosto 2013 · 161.96616
[…] In questa circostanza a nulla sono valsi i rilievi che la difesa ha portato all'attenzione del giudice, con riferimento alla circostanza che l'articolo 291 del Codice Penale sia incostituzionale in quanto in contrasto con l'articolo 21 della Costituzione, inerente alla libertà di manifestare il proprio pensiero. […]
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Giurisprudenza • 95
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 21/03/2013, n. 28730Provvedimento: […] 1. Di MA AR è stato imputato dei reati di cui agli artt.290 e 291 cod. pen., per avere pubblicamente offeso la nazione italiana e l'arma dei carabinieri, in Montagano, il 2 novembre 2005, dopo che i carabinieri AS IM e GA IO lo avevano fermato per contestargli di viaggiare, a bordo della sua autovettura, con un solo faro accesso, affermando al loro indirizzo: […] all'art. 21 Cost., comma 1; e all'art. 25 Cost., comma 2). L'elemento oggettivo del delitto previsto dall'art. 291 cod. pen. non richiede che la manifestazione di vilipendio sia specifica e che essa sia indirizzata a determinate persone, alle quali cagioni un certo turbamento psichico;Leggi di più...
- elementi costitutivi·
- contrasto con l'art. 21 cost·
- fattispecie·
- individuazione·
- esclusione·
- ragioni·
- delitti·
- reati contro la personalità dello stato·
- vilipendio della repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle forze armate·
- contro la personalità interna dello stato