Articolo 291 del Codice penale
Articolo 275 bisArticolo 275 quater
Versione
1 luglio 1931
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Versione
28 marzo 2006
Art. 291.

(Vilipendio alla nazione italiana)

Chiunque pubblicamente vilipende la nazione italiana e' punito ((con la multa da euro 1.000 a euro 5.000))
Entrata in vigore il 28 marzo 2006
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