Sentenza 14 gennaio 1999
Massime • 1
In tema di indulto, allorché si verifichi la condizione risolutiva prevista dall'art. 11 D.P.R. 16 dicembre 1986 n. 865, il beneficio non è applicabile e, se concesso, va revocato, anche se il reato che comporta tale effetto sia unificato per continuazione ad altri reati rientranti tra quelli cui l'indulto è applicabile o è stato applicato: ciò anche in presenza di pena, concernente il reato ostativo al beneficio, determinata in misura inferiore al limite di un anno di reclusione di cui al citato art. 11, in quanto, una volta scisso il reato continuato al fine di valutare l'applicabilità o la revoca dell'indulto, ciascun reato riacquista la propria autonomia, sicché, in virtù del principio generale del "favor rei", ispiratore di ogni provvedimento di clemenza, il giudice, nel procedere a detta valutazione, deve prendere in considerazione la sanzione edittale minima, con la massima riduzione consentita in presenza di eventuali circostanze attenuanti. (Fattispecie nella quale per il reato di estorsione, commesso successivamente all'entrata in vigore del decreto era stata irrogata, come aumento per la continuazione, una pena inferiore a un anno, che - una volta scisso il reato continuato - è stata rideterminata tenendo conto del minimo edittale di detto reato e della massima riduzione consentita dalle attenuanti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/01/1999, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PIROZZI ENZO Presidente del 14.01.1999
1.Dott. LOSANA CAMILLO Consigliere SENTENZA
2.Dott. CAMPO STEFANO " N.363
3.Dott. GIORDANO UMBERTO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. TARDINO VINCENZO LUIGI " N.31976/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da
1) TR CO RM n. il 29.07.1938
avverso ordinanza del 16.07.1998 CORTE APPELLO di MILANO sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAMPO STEFANO lette le conclusioni del P.G. Dr. Oscar CEDRANGOLO il quale chiede, previa dichiarazione della manifesta infondatezza della proposta questione di legittimità costituzionale, il rigetto del ricorso;
OSSERVA:
1. Con ordinanza in data 18 luglio 1998 la Corte d'appello di Milano, quale giudice dell'esecuzione, rigettava l'opposizione proposta, ai sensi dell'art. 672 c.p.p, da TR OC ER avverso quella in data 27/28 maggio 1998 dello stesso giudice, con il quale era stata dichiarata l'inapplicabilità dell'indulto ex d.p.r. 16.2.1986 n. 865 alla pena inflitta al condannato per fatti di reato unificati per continuazione, uno dei quali, violazione dell'art. 629 c.p., commesso due giorni successivi all'entrata in vigore del decreto di clemenza, in quanto tale idoneo, ai sensi dell'art. 11 del citato d.p.r., a determinare l'inapplicabilità dell'indulto alla pena per quello commesso in epoca rientrante in quella di applicabilità del provvedimento di condono.
I giudici del merito specificavano che, pur se per il reato successivamente commesso era stata determinata, come aumento di quella prevista per il reato-base, una pena inferiore ai minimi edittali, la sanzione da prendere in considerazione, ai fini del giudizio di applicabilità o di revocabilità dell'indulto, è quella edittale minima prevista dal reato satellite conteggiata la massima riduzione consentita dalle circostanze attenuanti applicate, che, così determinata, nella specie comportava tali effetti. Precisavano, ancora, che il tenore letterale dell'art. 11 del citato decreto di clemenza, menzionante come ostativa all'applicazione del beneficio la pena riportata e non quella minima edittale, fa riferimento, come chiaramente emerge dal testo della norma, a pena riportata per reato posto in essere successivamente all'entrata in vigore del provvedimento demenziale, mentre nella fattispecie in esame si era in presenza di aumento de pena applicato per un episodio di delitto continuato commesso parte anteriormente e parte successivamente al periodo di applicabilità dell'indulto, sicché, al fine della applicabilità o revocabilità del beneficio, il calcolo della pena ostativa al condono doveva essere effettuata come sopra indicatosi.
2. Ricorre per cassazione il TR, il quale, per il tramite dei propri difensori, deduce erronea applicazione di legge (art. 606 co. 1^ lett. b) c.p.p. in relazione all'art. 11 d.p.r. 16.2.1986 n. 865), assumendo che erroneamente la corte territoriale, nel fare riferimento alla entità della pena relativa al reato commesso successivamente alla data di entrata in vigore del d.p.r. 16.2.1986 n. 865, ostativo all'applicabilità del beneficio dell'indulto previsto nel citato decreto presidenziale, non ha fatto riferimento alla pena in concreto irrogata per esso, ma ad altra astrattamente ipotizzata, tanto più in presenza di una pena complessiva - un anno di reclusione - per i reati unificati per continuazione, il reato ostativo all'applicabilità del beneficio la pena in concreto irrogata risulta inferiore ad un anno e, quindi, inidonea, ai sensi dell'art. 11 citato d.p.r., a produrre detto effetto. Nella ipotesi di conferma dell'interpretazione avversata, il ricorrente eccepisce l'incostituzionalità dell'art. 11 del d.p.r. 865/1986 in relazione all'art. 25 co. 1^ della Costituzione, in quanto in sede esecutiva il giudice, al di fuori dell'iter legislativo e costituzionale deputato alla quantificazione in concreto della pena, individuerebbe una sanzione in modo autonomo e diverso rispetto a quanto fatto dal giudice della cognizione.
3. Sia il ricorso che la sollevata questione di legittimità costituzionale sono infondati.
Invero, questa Corte ha ripetutamente affermato (cfr., tra le più recenti, Sez. I, 21.1.1995, (c.c. 18.11.1994), ric. Corradi;
idem 20.3.1996 (c.c. 28.2.1996), ric. Sciortino;
idem 11.12.1997, (c.c. 14.11.1997), ric. Cammarata) che in tema di indulto il principio secondo il quale il reato continuato va scisso nei singoli elementi che lo compongono, al fine di applicare il beneficio ai reati che vi rientrano, è espressamente accolto dall'art. 8 co. 2^ d.p.r. 16.12.1986 n. 865.
Ne discende che, quando si verifichi la condizione risolutiva di cui all'art. 11 del citato decreto presidenziale, il beneficio non è applicabile e, se concesso, va revocato, anche se il reato che importa tale effetto sia unificato per continuazione ad altri reati rientranti tra quelli cui l'indulto è applicabile o è stato applicato. Ciò anche in presenza di pena, concernente il reato ostativo al beneficio, determinata in misura inferiore al limite di un anno di reclusione di cui all'art. 11 del decreto citato, in quanto, una volta operatasi la scissione del reato continuato al fine di valutare l'applicabilità o la revoca dell'indulto, ciascuno reato riacquista la propria autonomia, sicché, in virtù del generale principio del favor rei, ispiratore di ogni provvedimento di clemenza, il giudice nel procedere a detta valutazione deve prendere in considerazione la sanzione edittale minima, con la massima riduzione consentita in presenza di eventuali circostanze attenuanti, come, nella fattispecie in esame, correttamente effettuato dal giudice del merito.
Detta interpretazione è esente da ogni censura di incostituzionalità, in quanto è stata proprio la Corte costituzionale - sentenza 17.3.1988 n. 312 in tema di unificazione per continuazione anche per i reati puniti con pene di specie diverse - a riconoscere che "il giudice dovrà sempre indicare la pena che intenderebbe comminare per il reato concorrente, se non applicasse la continuazione: e ciò sia per il controllo in ordine al detto limite (n.d.e.: quello previsto nell'ultima parte dell'art. 81 c.p.), sia per l'eventualità che le singole pene, nell'interesse del condannato, debbano riassumere la loro autonomia)", sicché, nell'ambito della sua competenza, anche il giudice dell'esecuzione è "giudice naturale precostitutito per legge" ai sensi dell'art. 25 co. 1^ Costituzione, atteso che rientra tra i suoi compiti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 8 co. 2^ d.p.r. 16.12.1986 n. 865 e 671 co. 2^ c.p.p., anche quello di determinare la pena per il singolo reato, da sottoporre a valutazione ai fini della revoca o dell'applicabilità dell'indulto, una volta scioltosi il vincolo della continuazione che lo unificava con altri fatti di reato. Il rigetto del ricorso comporta a carico del ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Dichiara manifestamente, infondata la dedotta questione di legittimità costituzionale. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, il 14 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 12 aprile 1999