(Istigazione a disobbedire alle leggi)
Chiunque pubblicamente istiga alla disobbedienza delle leggi di ordine pubblico, ovvero all'odio fra le classi sociali, e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
((La pena e' aumentata se il fatto e' commesso all'interno di un istituto penitenziario ovvero a mezzo di scritti o comunicazioni diretti a persone detenute)) .
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--------------- AGGIORNAMENTO (36)
Il D.P.R. 4 giugno 1966, n. 332 ha disposto:
- (con l'art. 2, comma 1, lettera d)) che e' concessa amnistia "per i reati previsti negli articoli 330, primo capoverso, 337, 340, 341, 414, 415, 507, 508 - anche in relazione all' art. 510 - 610 e 635 del Codice penale e dal decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66 , se commessi per motivi ed in occasione di manifestazioni sindacali";
- (con l'art. 2, comma 1, lettera e)) che e' concessa amnistia "per i reati previsti negli articoli 337 , 340 , 341 , 415 , 610 e 635 del Codice penale , se commessi per motivi politici";
- (con l'art. 16, comma 1) che le presenti modifiche hanno efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 31 gennaio 1966. --------------- AGGIORNAMENTO (60)
La Corte Costituzionale, con sentenza 5 - 23 aprile 1974, n. 108 (in G.U. 1ª s.s. 24/4/1974, n. 107), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale della disposizione contenuta nell' art. 415 del codice penale , riguardante l'istigazione all'odio fra le classi sociali, nella parte in cui non specifica che tale istigazione deve essere attuata in modo pericoloso per la pubblica tranquillita'".