Art. 330.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 12 GIUGNO 1990, N. 146))
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 12 GIUGNO 1990, N. 146))
[…] Con riferimento al terzo e ultimo comma giova ricordare il vivace dibattito dottrinale determinato dall'abrogazione dell'art. 330 c.p. – abbandono collettivo di pubblici uffici, impieghi, servizi o lavori – a cui la norma de qua rinvia ed espunto dal codice penale ad opera della legge 12 giugno 1990, n. 146 – Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. […]
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