Articolo 288 del Codice penale
Articolo 298Articolo 289
Versione
1 luglio 1931
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Versione
2 giugno 1995
Art. 288.

(Arruolamenti o armamenti non autorizzati a servizio di uno Stato estero)

Chiunque nel territorio dello Stato e senza approvazione del Governo arruola o arma cittadini, perche' militino al servizio o a favore dello straniero, e' punito con la reclusione da ((quattro a quindici anni))

La pena e' aumentata se fra gli arruolati sono militari in servizio, o persone tuttora soggette agli obblighi del servizio militare.
Entrata in vigore il 2 giugno 1995
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