Sentenza 15 giugno 2005
Massime • 1
Non è abnorme e, quindi, non è ricorribile per cassazione, l'ordinanza con cui il G.i.p., in sede di giudizio abbreviato, dopo le conclusioni delle parti, ritenendo di non poter decidere allo stato degli atti in base al solo narcotest positivo, disponga una perizia tossicologica sulla sostanza stupefacente sequestrata, dovendosi comunque riconoscere al giudice la facoltà di assumere, anche d'ufficio, gli elementi necessari alla decisione, essendo preclusa, dalla scelta del rito, solo l'acquisizione di prove concernenti la ricostruzione storica del fatto e l'attribuibilità di esso all'imputato.
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A seguito della modifica introdotta dalla legge Carotti (L. 16 dicembre 1999, n. 479) al codice di procedura penale è stato profondamente modificato l'impianto del giudizio abbreviato previsto dagli artt. 438 e ss. c.p.p. Tra le innovazioni più rilevanti rispetto alla precedente normativa si annovera l'introduzione di poteri istruttori in capo al Giudice di cui all'art. 441, comma 5, c.p.p.. La presente memoria intende analizzare i presupposti ed i limiti dell'esercizio di tale intervento ex officio. Infatti, considerati gli sviluppi della materia de qua (rafforzamento del modello cd. "accusatorio", l'approvazione della l. 397/2000 sulle indagini difensive) il sottoscritto difensore, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/06/2005, n. 35247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35247 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COCO Giovanni Silvio - Presidente - del 15/06/2005
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. FEDERICO Giovanni - Consigliere - N. 1268
Dott. ROMIS Vincenzo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PALMIERI Ettore - Consigliere - N. 005317/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D'TO AS AS N. IL 20/02/1972;
avverso ORDINANZA del 17/01/2005 GIP TRIBUNALE di ANCONA;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ROMIS VINCENZO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Vincenzo Geraci che ha chiesto l'annullamento;
OSSERVA
Il GIP presso il Tribunale di Ancona, con provvedimento del 17 gennaio 2005 nel corso di udienza finalizzata al giudizio con rito abbreviato nei confronti di D'MA PA imputato di violazione della legge sugli stupefacenti, dopo le conclusioni delle parti, e muovendo dal rilievo di non poter decidere allo stato degli atti in mancanza di perizia tossicologica sulla sostanza in sequestro - tenuto conto della esistenza del solo narcotest positivo per la cocaina, e della eventualità di risultato positivo anche per altro tipo di stupefacente (con conseguente mutamento, in tal caso, dell'imputazione) - disponeva perizia tossicologica e fissava la nuova udienza per il conferimento del relativo incarico. Ha proposto ricorso per Cassazione il D'MA, tramite il difensore e con riferimento alla disciplina dell'udienza camerale nelle forme dell'art. 127 c.p.p., deducendo violazione di legge, anche sotto il profilo dell'asserita abnormità del provvedimento, sul presupposto che a suo avviso il GIP, all'esito dell'udienza e dopo le conclusioni delle parti, in forza delle disposizioni di legge vigenti in materia di giudizio abbreviato, avrebbe potuto provvedere esclusivamente alla decisione.
Il P.G. presso questa Corte, con la sua requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento dell'impugnato provvedimento. Il ricorso è destituito di fondamento non ravvisandosi i denunciati profili di abnormità dell'ordinanza oggetto del gravame. Ed invero, pur dopo le modifiche apportate nel tempo dal legislatore alla disciplina del giudizio abbreviato, deve comunque riconoscersi al giudice che procede secondo le forme di tale rito - il quale non ritiene di poter decidere allo stato degli atti - la facoltà di assumere, anche di ufficio, gli elementi necessari alla decisione, dovendo considerarsi preclusa, dalla scelta del rito abbreviato, solo l'acquisizione di prove concernenti la ricostruzione storica del fatto e l'attribuibilità di esso all'imputato (cfr, in tal senso, Sez. 1^, n. 32099/04, imp. Carta, RV. 29497): nella concreta fattispecie il giudice si è limitato a disporre la perizia tossicologica e, dunque, ad acquisire un elemento, ritenuto decisivo ai fini della decisione, estraneo alla ricostruzione storica del fatto ed all'attribuibilità di esso all'imputato. Appare opportuno sottolineare inoltre che la fase immediatamente successiva alla chiusura della discussione trova, quanto al giudizio abbreviato, specifica disciplina nell'art. 442 c.p.p. ("terminata la discussione, il giudice provvede a norma degli artt. 529 e seguenti"), che, contrariamente all'art. 441, comma primo, c.p.p., non contiene alcun richiamo alle disposizioni previste per l'udienza preliminare;
deve di conseguenza ritenersi che la norma specifica dell'art. 442 prevale su quella, generica e di portata generale, dell'art. 441, primo comma, del codice di rito, e che quindi, anche in forza del richiamo agli artt. 529 e seguenti del codice di procedura penale, il giudice del giudizio abbreviato (analogamente a quanto è previsto per il giudice del rito ordinario il quale, pur dopo essersi ritirato in camera di consiglio per la decisione, può pronunciare ordinanza interlocutoria) - ed ovviamente nel caso in cui ritenga di non poter decidere allo stato degli atti - ben può disporre l'acquisizione di elementi ritenuti necessari ai fini della decisione pur dopo la chiusura della discussione (ferma restando la preclusione per l'assunzione di prove concernenti la ricostruzione storica del fatto e la sua attribuibilità all'imputato). Sulla base di tutti i rilievi esposti, deve quindi concludersi che l'ordinanza in questione, di per sè non impugnabile, non può essere ritenuta abnorme - e, quindi, come tale, suscettibile di ricorso per Cassazione - perché non si colloca al di fuori dei poteri conferiti al giudice dall'ordinamento, nè provoca una situazione di stasi processuale non rimediabile;
ne consegue che l'ordinanza stessa - concretizzatasi in una pronuncia interlocutoria - non è autonomamente impugnabile. Consegue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d'elle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 giugno 2005.
Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2005