Articolo 379 del Codice di procedura penale
Articolo 328Articolo 345
Versione
24 ottobre 1989
Art. 379. Determinazione della pena 1. Agli effetti delle disposizioni di questo titolo, la pena e'
determinata a norma dell'articolo 278.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente