Sentenza 19 gennaio 2010
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, non è impugnabile il provvedimento con il quale il Tribunale, decidendo in sede di appello ex art. 310 cod. proc. pen., rigetti la richiesta di revoca del mandato di arresto europeo emesso dall'autorità giudiziaria italiana nell'ambito della procedura attiva di consegna di cui agli artt. 28 ss. della L. n. 69/2005, atteso che si è in presenza di provvedimento adottato in base a una sentenza irrevocabile di condanna da eseguire ovvero una misura cautelare emessa nell'ambito di un procedimento; provvedimenti che rappresentano il titolo su cui si fonda il mandato di arresto europeo e in relazione ai quali l'interessato può attivare le procedure di controllo previste dall'ordinamento.
Commentari • 2
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1. È stata assegnata alle Sezioni unite la questione indicata in epigrafe e la discussione del relativo ricorso è stata fissata per l'udienza del 21 giugno 2012. Sembra opportuno, per la sua migliore intelligenza, un rapido excursus sulle cadenze processuali che hanno contrassegnato la vicenda all'attenzione della Corte. Come emerge dalla lettura dell'ordinanza di rimessione, il 17 febbraio 2011 il Tribunale di Napoli condannò l'odierno ricorrente per associazione di tipo mafioso ed estorsione e il successivo 25 marzo, in relazione a tale condanna, emise nei suoi confronti ordinanza di custodia cautelare in carcere. Proposto riesame, il giudice competente confermò l'11 aprile 2011 la …
Leggi di più… - 2. Nullità post riforma della contumacia: rescissione non incidente di esecuzione (Cass. 20705/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 14 luglio 2020
Con l'attuale disciplina, le nullità incorse nel giudizio di cognizione, in specie quelle afferenti alla citazione a giudizio, possono essere fatte valere, una volta formatosi il giudicato di condanna, con lo strumento della rescissione del giudicato; rimedio, quest'ultimo, esperibile ove, tra l'altro, il giudice abbia errato nel disporre la prosecuzione del giudizio ritenendo l'assenza, quando invece avrebbe dovuto disporre la sospensione del procedimento. In sede di esecuzione, il giudice deve limitare il proprio accertamento alla regolarità formale e sostanziale del titolo su cui si fonda l'esecuzione medesima, non potendo egli attribuire rilievo alle nullità eventualmente …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/01/2010, n. 20823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20823 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 19/01/2010
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - rel. Consigliere - N. 96
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 29152/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TI ZI N. IL 05/09/1958;
avverso l'ordinanza n. 1648/2009 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI, del 11/05/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MILO Nicola;
sentite le conclusioni del PG Dott. SELVAGGI Eugenio, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore Avv. non sono comparsi.
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Napoli, con ordinanza 11/5/2009, decidendo in sede di appello ex art. 310 c.p.p., confermava il provvedimento 20/10/2008 dello stesso Tribunale che, quale giudice procedente, aveva rigettato l'istanza di revoca del mandato di arresto Europeo emesso, nell'ambito della procedura attiva di consegna, dal locale Gip in data 12/8/2008 nei confronti di TR TI.
Ha proposto ricorso per cassazione, tramite i propini difensori, il TI e ha lamentato la violazione dell'art. 697 c.p.p. e L. n. 69 del 2005, art. 40, sotto il profilo che non poteva farsi ricorso alla procedura attiva di consegna di cui a quest'ultima legge e poteva quindi essere emesso nei suoi confronti il m.a.e., in quanto il reato addebitatogli risaliva ad epoca anteriore al 7/8/2002, con l'effetto che si sarebbe dovuto eventualmente attivare l'ordinaria procedura di estradizione.
Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato.
Correttamente l'ordinanza impugnata ritiene non contestabile il mandato di arresto Europeo emesso dall'Autorità Giudiziaria italiana, nell'ambito della procedura attiva di consegna di cui alla L. n. 69 del 2005, artt. 28 e seg.. Tale legge, infatti, non contempla ne' l'ipotesi di revoca del m.a.e. su istanza dell'interessato, ne' la possibilità di impugnare il rigetto di una richiesta di revoca dello stesso mandato. Questo è emesso sulla base di altro provvedimento già adottato dall'Autorità Giudiziaria e che si identifica o in una sentenza irrevocabile di condanna da eseguire (m.a.e. esecutivo) o in una misura cautelare emessa nell'ambito di un procedimento in corso (m.a.e. processuale). Soltanto in relazione a questi ultimi provvedimenti, che rappresentano il titolo su cui si fonda il m.a.e., la persona interessata può attivare le procedure di controllo previste dal nostro ordinamento: incidente di esecuzione per contestare l'esecutività della sentenza di condanna;
richiesta di revoca della misura cautelare;
impugnazione della stessa, ricorrendo - secondo i casi - ai rimedi di cui agli art. 309, 310 o 311 c.p.p.. L'intima connessione tra il m.a.e. e il titolo di riferimento trova conferma nella L. n. 69 del 2005, art. 31, che prevede la perdita di efficacia del primo "quando il provvedimento restrittivo sulla base del quale è stato emesso è stato revocato o annullato ovvero è divenuto inefficace".
Il m.a.e., per così dire, ha una efficacia e un'operatività derivate, con l'effetto che è al titolo di base che l'interessato deve fare riferimento per fare valere eventuali sue ragioni. Ogni questione, inoltre, strettamente afferente alla consegna sollecitata dall'Autorità Giudiziaria italiana non può che essere fatta valere nello Stato richiesto, secondo i tempi e la disciplina di quell'ordinamento.
Al rigetto del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2010