Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/01/2010, n. 20823
CASS
Sentenza 19 gennaio 2010

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Massime1

In tema di mandato di arresto europeo, non è impugnabile il provvedimento con il quale il Tribunale, decidendo in sede di appello ex art. 310 cod. proc. pen., rigetti la richiesta di revoca del mandato di arresto europeo emesso dall'autorità giudiziaria italiana nell'ambito della procedura attiva di consegna di cui agli artt. 28 ss. della L. n. 69/2005, atteso che si è in presenza di provvedimento adottato in base a una sentenza irrevocabile di condanna da eseguire ovvero una misura cautelare emessa nell'ambito di un procedimento; provvedimenti che rappresentano il titolo su cui si fonda il mandato di arresto europeo e in relazione ai quali l'interessato può attivare le procedure di controllo previste dall'ordinamento.

Commentari2

  • 1Alle Sezioni unite la questione della competenza all'emissione del
    Gioacchino Romeo · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

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  • 2Nullità post riforma della contumacia: rescissione non incidente di esecuzione (Cass. 20705/20)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 14 luglio 2020

    Con l'attuale disciplina, le nullità incorse nel giudizio di cognizione, in specie quelle afferenti alla citazione a giudizio, possono essere fatte valere, una volta formatosi il giudicato di condanna, con lo strumento della rescissione del giudicato; rimedio, quest'ultimo, esperibile ove, tra l'altro, il giudice abbia errato nel disporre la prosecuzione del giudizio ritenendo l'assenza, quando invece avrebbe dovuto disporre la sospensione del procedimento. In sede di esecuzione, il giudice deve limitare il proprio accertamento alla regolarità formale e sostanziale del titolo su cui si fonda l'esecuzione medesima, non potendo egli attribuire rilievo alle nullità eventualmente …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/01/2010, n. 20823
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20823
Data del deposito : 19 gennaio 2010

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