Cass. civ., sez. III, sentenza 16/07/2002, n. 10274
CASS
Sentenza 16 luglio 2002

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In tema di condominio di edifici, l'amministratore può agire in giudizio e proporre impugnazioni, nell'ambito delle attribuzioni conferitegli dall'art. 1130 cod.civ., anche senza apposita autorizzazione, e tale potere perdura anche nel caso di cessazione dalla carica, fino alla sostituzione; la cessazione del rapporto di rappresentanza per sostituzione dell'amministratore diviene rilevante durante il corso del giudizio in quanto l'evento sia notificato alla altre parti dal procuratore costituito. In mancanza di tale notifica tale qualità si presume, se non ritualmente contestata dalla controparte, nel qual caso occorre produrre tempestivamente in giudizio la relativa prova (nella specie, la S.C. ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso proposto da un amministratore di condominio succeduto ad altro amministratore che aveva iniziato il giudizio e conferito il mandato al difensore, perché, a seguito della relativa eccezione del controricorrente, questi non aveva prodotto alcuna documentazione che provasse la propria "legitimatio ad processum").

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 16/07/2002, n. 10274
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10274
    Data del deposito : 16 luglio 2002

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