Sentenza 11 novembre 2011
Massime • 1
In tema di confisca, il terzo estraneo al reato può far valere il diritto alla restituzione con la proposizione di incidente di esecuzione, nell'ambito del quale, escluso che possano essere rivalutate le ragioni della confisca, può dimostrare la sussistenza del diritto di proprietà e l'assenza di ogni addebito di negligenza.
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- 1. Confisca urbanistica nei confronti degli enti dopo la sentenzaSandro Felicioni · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo della sentenza, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Con la sentenza in epigrafe, la terza Sezione penale della Cassazione si è pronunciata nuovamente sulla possibilità di disporre la nota e controversa confisca c.d. urbanistica di cui all'art. 44 T.U. edilizia nei confronti della persona giuridica, proprietaria degli immobili oggetto dell'apprensione statuale, che non abbia preso parte al processo penale in cui è stata inflitta. In estrema sintesi, nel rigettare il ricorso dinanzi ad essa proposto, la Suprema Corte ha affermato expressis verbis che “con riferimento alla confisca per il reato di lottizzazione abusiva, il principio espresso dall'art. 7 CEDU, …
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RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Lecce, giudicando sui gravami interposti avverso la sentenza emessa il 12 maggio 2023, in rito abbreviato, dal Giudice dell'udienza preliminare del locale Tribunale, adottava - per quanto di ulteriore interesse in questa sede - le seguenti statuizioni: - accoglieva la proposta di concordato ex art. 599-bis c.p.p., avanzata, previa rinuncia ai motivi non direttamente incidenti sul trattamento sanzionatorio, dall'imputato Marco C. - condannato in primo grado per i reati, uniti in continuazione, di partecipazione ad associazione di stampo mafioso di cui al capo a), usura di cui al capo l), estorsione in forma consumata …
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Penale Sent. Sez. 4 Num. 31276 Anno 2013 Presidente: BIANCHI LUISA Relatore: IZZO FAUSTO SENTENZA sul ricorso proposto da: 1. VENTRONE Lazzaro, n. a Maddaloni il 7\6\1969 2. DOMIZIO Marco Nicola, n. a Bergamo il 7\8\1974 3. CAVALLARI Pier Paolo, n. a Comacchio il 6\10\1966 avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano del 10\4\201.2 (n. 4009\2011); udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Fausto Izzo ; udite le conclusioni del Procuratore Generale dr. Maria Giuseppina Fodaroni, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi; Data Udienza: 05/04/2013 1. Con sentenza del 10\4\2012 la Corte di Appello di Milano, ai sensi dell'art. 627 c.p.p., condannava con la …
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RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Lecce, giudicando sui gravami interposti avverso la sentenza emessa il 12 maggio 2023, in rito abbreviato, dal Giudice dell'udienza preliminare del locale Tribunale, adottava - per quanto di ulteriore interesse in questa sede - le seguenti statuizioni: - accoglieva la proposta di concordato ex art. 599-bis c.p.p., avanzata, previa rinuncia ai motivi non direttamente incidenti sul trattamento sanzionatorio, dall'imputato Marco C. - condannato in primo grado per i reati, uniti in continuazione, di partecipazione ad associazione di stampo mafioso di cui al capo a), usura di cui al capo l), estorsione in forma consumata …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/11/2011, n. 47312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47312 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 11/11/2011
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASSANO Margherita - rel. Consigliere - N. 3660
Dott. MAZZEI Antonella P. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - N. 5087/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AZ AN N. IL 03/04/1984;
avverso l'ordinanza n. 5611/2009 GIP TRIBUNALE di BRINDISI, del 22/11/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA CASSANO;
lette le conclusioni del PG Dott. S. Spinaci che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 22 novembre 2010 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'opposizione proposta da NA ZZ avverso il provvedimento di diniego del dissequestro dello scooter "Yamaha T.maxSOO" di sua proprietà, sottoposto a misura ablativa in quanto utilizzato da AZ IO, fratello dell'istante, privo di patente di guida. Il giudice per le indagini preliminari osservava che la ZZ aveva negligentemente affidato il mezzo di sua proprietà al fratello, pur essendo consapevole che egli era privo di patente e che sussistevano i requisiti di intrinseca pericolosità della cosa, collegata al reato, tali da giustificare la confisca facoltativa.
2. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, NA ZZ, la quale formula le seguenti doglianze.
Lamenta: inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 240 c.p., comma 1, in assenza dei presupposti legittimanti la confisca facoltativa, considerati i seguenti profili: a) l'estraneità della ZZ alle condotte di guida senza patente poste in essere da altri due soggetti;
b) l'occasionalità dell'affidamento del motociclo a soggetti privi di patente di guida;
c) l'indimostrato carattere strumentale della cosa rispetto alla consumazione del reato in relazione alla natura fungibile del bene e alla mancanza comunque di pericolosità della cosa, avuto riguardo allo stato detentivo di ZZ IO.
Deduce. Inoltre, carenza della motivazione in ordine al presunto carattere fittizio della intestazione.
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato.
1. Ai fini della confisca il giudice deve dare contezza, con puntuale motivazione, di una particolare "correlazione diretta" tra la res e il reato, dalla quale derivi un giudizio di "pericolosità" scaturente dal mantenimento della cosa stessa nella disponibilità del reo, tale da legittimare il provvedimento ablativo. In particolare, quanto alle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, il collegamento diretto della res con il reato significa che la prima è stata essenziale per la commissione del medesimo, nel senso che quest'ultimo, senza quella cosa, o non sarebbe stato commesso o lo sarebbe stato con modalità necessariamente diverse. 11 collegamento diretto della res con il reato va, quindi, inteso nel senso che questa deve avere svolto un ruolo indispensabile, non meramente occasionale per e nell'esecuzione del reato (Sez. 6^, 6 giugno 1994, Violato). Per poter disporre la confisca, però, non è sufficiente dimostrare il rilevato collegamento tra la cosa e il reato, essendo anche indispensabile la formulazione di un positivo giudizio prognostico di pericolosità derivante dal mantenimento nella disponibilità della res da parte dell'imputato. Tale ulteriore presupposto e imposto dalla stessa ratto sottesa alla confisca che, in quanto misura di sicurezza, più che una finalità punitiva, svolge essenzialmente una finalità preventiva e cautelare, tendendo a prevenire la consumazione di futuri reati mediante la sottrazione della disponibilità di cose che, in quanto strettamente collegate all'esecuzione di illeciti penali e strutturalmente funzionali alla commissione di reati, renderebbero agevolmente possibile un'ulteriore violazione della legge penale (Sez. 4^26 ottobre 2010, n. 41560; Sez. 6^, 7 luglio 2003, Lomartire;
Sez. Un, 22 gennaio 1983, Costa;
Sez. 6^ aprile 1979, Milanesio).
Il giudizio prognostico deve essere formulato anche a prescindere dalle stesse caratteristiche strutturali della cosa, valutando, comunque, la personalità del reo e le modalità di realizzazione del reato, e verificando se, in questa prospettiva, il mantenimento della res nella disponibilità del reo consenta di formulare o meno un giudizio di pericolosità con riguardo al rischio di reiterazione. Infine, la formale titolarità di un bene in capo ad un soggetto estraneo al reato non costituisce un elemento di per sè sufficiente ad escludere la confisca stessa e a tutelare l'intangibilità del diritto del proprietario se costui abbia tenuto atteggiamenti negligenti che abbiano favorito l'uso indebito del bene (Sez. Un. 28 aprile 1 999, n. 9). Una conclusione del genere è conforme al disposto dell'art. 203 c.p., secondo cui il giudizio di pericolosità sotteso alla misura di sicurezza della confisca va espresso avendo riguardo, non solo alla cosa, ma anche (e soprattutto) alla personalità del reo e alle modalità di realizzazione del fatto incriminato.
2.11 provvedimento impugnato ha fatto corretta applicazione di questi principi. Innanzitutto ha correttamente premesso che il terzo rimane estraneo alle ragioni della confisca, già valutate dal giudice della cognizione in relazione alle imputazioni formulate, insuscettibili di nuova valutazione in sede di esecuzione e che il terzo può soltanto far valere il suo diritto alla restituzione del bene in sequestro in conseguenza del suo diritto di proprietà e dell'assenza di ogni addebito di negligenza.
Ciò posto, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha valorizzato, ai fini dell'adozione del provvedimento di confisca, le complessive modalità del fatto (inseguimento di ZZ IO fratello di ZZ NA ricercato e poi tratto in arresto, mentre costui guidava, essendo sprovvisto di patente, il motoveicolo poi sequestrato;
recupero del giovane da parte di ZZ NA a bordo di una "Lancia Y" dopo segnalazioni convenzionali con i dispositivi di illuminazione;
subentro di RO OC nella guida dello scooter) e la comprovata agevole disponibilità del mezzo da parte di IO ZZ, privo di patente. Sulla base di questi dati obiettivi ha correttamente desunto la sussistenza dei requisiti di intrinseca pericolosità della cosa, collegata al reato, legittimanti la confisca facoltativa.
Da ultimo ha sottolineato che la relazione di parentela e di convivenza della ZZ con il fratello IO e le complessive modalità del fatto rendono indubbia la piena consapevolezza dell'uso illecito dello scooter da parte della donna che, oltre ad essere in grado di rintracciare immediatamente il fratello ricercato, lo affiancò durante l'inseguimento e lo prese a bordo.
Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 novembre 2011. Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2011