Sentenza 16 gennaio 2013
Massime • 1
In tema di giudizio abbreviato, l'integrazione probatoria disposta dal giudice ai sensi del quinto comma dell'art. 441 cod. proc. pen. può riguardare anche la ricostruzione storica del fatto e la sua attribuibilità all'imputato, atteso che gli unici limiti a cui è soggetto l'esercizio del relativo potere sono costituiti dalla necessità, ai fini della decisione, degli elementi di prova di cui viene ordinata l'assunzione e dal divieto di esplorare itinerari probatori estranei allo stato degli atti formato dalle parti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/01/2013, n. 12842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12842 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 16/01/2013
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. SARNO Giulio - rel. Consigliere - N. 104
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - N. 35984/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BA EM N. IL 01/09/1971;
avverso la sentenza n. 308/2012 CORTE APPELLO di BRESCIA, del 24/04/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/01/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MAZZOTTA Gabriele che ha concluso per il rigetto.
OSSERVA
1. AR MI, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con la quale la corte di appello di Brescia ha confermato la condanna del Gup Tribunale di Bergamo per i reati di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 8 e 10 per avere emesso, nella sua qualità di amministratore di fatto della Tecnometal s.r.l., fatture soggettivamente inesistenti per l'ammontare complessivo di Euro 8.6719.102,56, allo scopo di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, e di avere occultato o distrutto i documenti contabili della predetta società, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi e del volume d'affari, ed al fine di consentire a terzi l'evasione d'imposta.
2. La Corte di appello ha rigettato l'impugnazione rilevando che, quanto al delitto di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8 in capo agli amministratori della Tecnometal s.r.l., doveva ritenersi provato che la società in questione aveva posto in essere atti di interposizione fittizia diretti a fornire la copertura cartolare per acquisti compiuti da altri operatori economici tra i quali la Edil Commerciale 2000 di AR in totale evasione di imposta, così da lucrare la differenza tra il prezzo di vendita ai terzi dei propri beni, maggiorato dell'importo I.V.A., e il costo degli acquisti "in nero", e da consentire altresì ai propri fornitori di risparmiare l'imposta diretta sui ricavi delle vendite. E ciò in quanto dagli atti processuali erano emerse vistose anomalie in quanto la società, pur fatturando elevatissimi importi non aveva alcun dipendente, uffici amministrativi, magazzini, depositi o aree adibite allo stoccaggio dei rottami ferrosi, ecc, ne' aveva fornito la prova della disponibilità della merce poi rivenduta ed era anzi emerso che, tra l'altro, la società aveva contraffatto i documenti di trasporto della merce, falsificando la firma dei titolari di vere imprese di autotrasporto.
3. Deduce in questa sede il ricorrente:
3.1 violazione del D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 8) e 10). Si fa rilevare al riguardo che l'impianto accusatorio si fonda unicamente sulle dichiarazioni rese dal coimputato signor Ferrari Walter, legale rappresentante della società Tecnometal S.r.l. e sulle deposizioni assunte in sede di giudizio abbreviato e si assume che gli elementi indicati non siano da soli sufficienti a ritenere provata la responsabilità dell'odierno ricorrente. In particolare, per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti non sarebbe decisiva la circostanza che la società Tecnometal fosse priva di magazzini, depositi e attrezzature necessarie per la movimentazione del materiale ed i riscontri per affermare l'inesistenza delle operazioni documentate sarebbero stati solo parziali. Inoltre non sarebbe supportato da alcun elemento probatorio l'assunto atteso che dell'occultamento o della distruzione della documentazione contabile da parte dell'imputato.
3.2 violazione dell'art. 441 c.p.p., comma 5. Si premette al riguardo che all'udienza preliminare del 27.05.2011, il G.UP., aveva ammesso al rito abbreviato l'imputato che ne aveva fatto richiesta, disponendo d'ufficio l'escussione di due testi. Si censura che l'integrazione probatoria sia stata disposta per colmare lacune probatorie laddove la stessa è consentita solo in bonam partem;
che inoltre risulta disposta prima e non dopo la discussione delle parti e che, in ogni caso, essa sarebbe stata possibile solo per le acquisizioni documentali, stante il requisito della celerità del rito;
3.3 violazione della legge penale, in ordine all'affermazione della responsabilità penale dell'imputato in quanto fondata su prove acquisite da ritenersi inutilizzabili e su motivazione illogica rispetto alle risultanze processuali;
3.4 mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in quanto, la questione indicata al motivo precedente, pur dedotta con i motivi aggiunti, sarebbe rimasta senza risposta nella sentenza di appello;
3.5 violazione dell'art. 157 c.p., con riferimento ai reati di emissione delle fatture inesistenti commessi sino al 24 ottobre 2004;
3.6 violazione dell'art. 62-bis c.p. perla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato limitatamente al quinto motivo. Il reato di cui all'art. 81 cod. pen. e D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8 per le fatture emesse sino al 15.7.2005 deve ritenersi prescritto alla data odierna essendo decorso il termine di anni sette e mesi sei. Nè per le argomentazioni di seguito sviluppate ricorrono le condizioni indicate dall'art. 129 c.p.p.. 2. Vanno invece rigettati gli altri motivi di ricorso. Il primo di essi si pone ai limiti dell'inammissibilità confutandosi in questa sede la rilevanza probatoria degli elementi correttamente valorizzati dai giudici di appello i quali hanno esaustivamente motivato sulla responsabilità dell'imputato indicando con argomentazioni logiche e coerenti le ragioni della ritenuta inesistenza delle operazioni documentate attraverso il richiamo agli accertamenti effettuati dalla PG operante ed alle dichiarazioni degli altri testi escussi i quali hanno confermato la fittizietà delle operazioni in cui erano stati coinvolti.
3. Possono essere invece trattati congiuntamente i motivi n. 2), 3) e 4) tutti attinenti alla violazione dell'art. 441 c.p.p., comma 5. Al riguardo deve rilevarsi in premessa che nella stessa sentenza di appello la questione della inosservanza della disposizione citata risulta sollevata con i motivi aggiunti dall'imputato ma che non è stata data poi risposta sul punto. Trattandosi di questione di diritto può tuttavia ugualmente provvedersi in questa sede. L'assunto del ricorrente fa leva sull'orientamento più volte sostenuto da questa Corte secondo cui nel giudizio abbreviato la facoltà del giudice di assumere anche d'ufficio gli elementi necessari ai fini della decisione non è esercitabile con riguardo alla ricostruzione storica del fatto e all'attribuibilità di esso all'imputato (Sez. 3, Sentenza n. 33939 del 16/06/2010 Rv. 248229). A tale orientamento se ne è contrapposto altro - che il Collegio condivide ed alle cui motivazioni si richiama - sostenuto da Sez. 5, Sentenza n. 36335 del 30/4/2012, rv. 254027, la quale ha affermato invece che in tema di giudizio abbreviato, l'integrazione probatoria disposta dal giudice ai sensi dell'art. 441 cod. proc. pen., comma 4 può riguardare anche la ricostruzione storica del fatto e la sua attribuibilità all'imputato, atteso che gli unici limiti a cui è soggetto l'esercizio del relativo potere sono costituiti dalla necessità ai fini della decisione degli elementi di prova di cui viene ordinata l'assunzione e dal divieto di esplorare itinerari probatori estranei allo stato degli atti formato dalle parti. Tale orientamento si fa espressamente carico della necessità di rivedere quelli contrari in ragione della evoluzione dell'istituto del rito abbreviato per effetto degli interventi di modifica succedutisi nel tempo e che si conforma in sostanza a quello già sostenuto da Sez. 3 del 17/5/2009 n. 39718, rv. 244622 che, per un verso, aveva sottolineato anche le analogie rinvenibili tra l'art.507 c.p.p. e l'art. 441 c.p.p., comma 5 e, per altro verso,
nell'escludere asseriti profili di incostituzionalità della disposizione, aveva ribadito il diritto dell'imputato a richiedere nuove prove in relazione a quanto emerso dalla integrazione disposta del gup.
Nè è previsto da alcuna disposizione che l'integrazione debba seguire alla discussione finale e peraltro non si vede in che modo tale determinazione possa negativamente incidere sui diritti della difesa.
4. Va rigettato infine anche il sesto motivo di ricorso appalesandosi corretta la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e non potendosi in questa sede contestare il merito della valutazione logicamente e correttamente argomentata.
5. Conclusivamente la sentenza deve essere annullata senza rinvio limitatamente al reato di cui all'art. 81 cpv. cod. pen. e D.Lgs. n.74 del 2000, art. 8 per le fatture emesse sino alla data del
15.7.2005 per essere i reati estinti per prescrizione e, con rinvio, alla corte di appello di Brescia, per la nuova determinazione della pena.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Annulla la sentenza impugnata limitatamente al capo B) per le fatture emesse sino alla data del 15.7.2005 senza rinvio perché i reati sono estinti per prescrizione.
Annulla la sentenza impugnata per la determinazione della pena per i residui reati con rinvio, alla corte di appello di Brescia. Rigetto nel resto.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2013