Cass. pen., sez. I, sentenza 05/01/1999, n. 84
CASS
Sentenza 5 gennaio 1999

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Massime1

In tema di rilevanza dei risultati di indagini storico-sociologiche ai fini della valutazione, in sede giudiziaria, dei fatti di criminalità di stampo mafioso, il giudice deve tener conto, con la dovuta cautela, anche dei predetti dati come utili strumenti di interpretazione dei risultati probatori, dopo averne vagliato, caso per caso, l'effettiva idoneità ad essere assunti ad attendibili massime di esperienza e, principalmente, dopo avere ricostruito, sulla base dei mezzi di prova a sua disposizione, gli specifici e concreti fatti che formano l'oggetto del processo. (Fattispecie relativa alla vicenda di un imprenditore che, nell'attivarsi per l'acquisizione dell'appalto di un'opera pubblica di rilevantissimo valore, aveva contemporaneamente instaurato rapporti col ceto politico-amministrativo e con organizzazioni camorristiche, rispettivamente per assicurarsi l'aggiudicazione del contratto e per rimuovere preventivamente gli ostacoli all'esecuzione dei lavori. In relazione ad essa, la S.C. ha censurato per vizio di motivazione il provvedimento del giudice di merito che aveva ritenuto fatto notorio la circostanza che in certe zone dell'Italia meridionale gli imprenditori, per poter operare, sono costretti a venire a patti con la criminalità organizzata, soggiacendo a richieste di tipo estorsivo; e ha affermato la necessità, una volta esclusa, in base a un rinnovato giudizio di merito, la configurabilità del delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. a carico dell'imprenditore, di una più attenta verifica circa la sussumibilità della sua condotta nella partecipazione all'associazione per delinquere o nel concorso esterno).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 05/01/1999, n. 84
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 84
    Data del deposito : 5 gennaio 1999

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