Sentenza 5 gennaio 1999
Massime • 1
In tema di rilevanza dei risultati di indagini storico-sociologiche ai fini della valutazione, in sede giudiziaria, dei fatti di criminalità di stampo mafioso, il giudice deve tener conto, con la dovuta cautela, anche dei predetti dati come utili strumenti di interpretazione dei risultati probatori, dopo averne vagliato, caso per caso, l'effettiva idoneità ad essere assunti ad attendibili massime di esperienza e, principalmente, dopo avere ricostruito, sulla base dei mezzi di prova a sua disposizione, gli specifici e concreti fatti che formano l'oggetto del processo. (Fattispecie relativa alla vicenda di un imprenditore che, nell'attivarsi per l'acquisizione dell'appalto di un'opera pubblica di rilevantissimo valore, aveva contemporaneamente instaurato rapporti col ceto politico-amministrativo e con organizzazioni camorristiche, rispettivamente per assicurarsi l'aggiudicazione del contratto e per rimuovere preventivamente gli ostacoli all'esecuzione dei lavori. In relazione ad essa, la S.C. ha censurato per vizio di motivazione il provvedimento del giudice di merito che aveva ritenuto fatto notorio la circostanza che in certe zone dell'Italia meridionale gli imprenditori, per poter operare, sono costretti a venire a patti con la criminalità organizzata, soggiacendo a richieste di tipo estorsivo; e ha affermato la necessità, una volta esclusa, in base a un rinnovato giudizio di merito, la configurabilità del delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. a carico dell'imprenditore, di una più attenta verifica circa la sussumibilità della sua condotta nella partecipazione all'associazione per delinquere o nel concorso esterno).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/01/1999, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dai signori magistrati: Camera di consiglio
1. Dott. Torquato Gemelli Presidente del 5.1.1999
2. Dott. Severo Chieffi Consigliere SENTENZA
3. Dott. Anna Mabellini Consigliere N.84
4. Dott. Giovanni Silvestri Consigliere rel. REGISTRO GENERALE
5. Dott. Gianfranco Riggio Consigliere N.30506/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli avverso l'ordinanza emessa in data 10.12.1997 dal Tribunale di Napoli sulla richiesta di riesame presentata dall'imputato CA IO, nato il [...];
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Giovanni Silvestri;
Sentite le conclusioni del Procuratore Generale dott. Gianfranco Iadecola, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
Sentito il difensore, avv. Ettore Stravino;
OSSERVA
1. - Con ordinanza del 10.12.1997, il Tribunale di Napoli accoglieva la richiesta di riesame proposta nell'interesse di CA IO e, per l'effetto, annullava l'ordinanza emessa dal GIP in data 7.11.1997 con la quale veniva disposta nei confronti dell'imputato la misura cautelare degli arresti domiciliari per i reati di cui agli artt. 416 bis c.p. (capo A), 640, comma 1 e cpv. n. 1, 640 bis c.p. (capo B) e art. 4 n. 5, art. 4 lett. d) della l.516/82, art. 8 della l. 7.1.1929, n. 4, aggravato a norma dell'art. 7 della l. 20/91 (capo R).
Dopo avere precisato che il procedimento ha ad oggetto le vicende relative alla aggiudicazione e alla esecuzione dei lavori di appalto delle opere di bonifica e di risistemazione complessiva dell'asta valliva dei Regi Lagni e alle attività del CA quale presidente del Consorzio CORIN e della Società consortile Regi Lagni, nonché quale legale rappresentante della CA, il tribunale del riesame rilevava - quanto alla imputazione di cui al capo A) - che nell'ordinanza cautelare l'accusa di partecipazione al l'organizzazione camorristica denominata "clan dei casalesi" risultava fondata sulle dichiarazioni di vari collaboratori di giustizia, sulle risultanze di altri procedimenti, sulle indagini della Guardia di Finanza e sulle dichiarazioni di imprenditori, dalle quali era stata desunta l'esistenza di un grave quadro indiziario a carico del CA in ordine al contributo da lui apportato per il rafforzamento dell'associazione criminosa mediante intese con i capi del clan IN, che aveva il controllo del territorio in cui dovevano essere realizzati i lavori, intese in forza delle quali il Consorzio CORIN aveva versato una percentuale sull'importo delle opere e aveva attribuito all'associazione la facoltà di scegliere le imprese cui affidare i lavori a livello locale, individuandole tra quelle controllate dalla camorra. Il tribunale osservava che nel distinto procedimento penale n. 18037/92 R.G.N.R. erano state acquisite significative fonti di prova in merito alla stipulazione di una serie di accordi illeciti tra gli imprenditori e rappresentanti del mondo politico-amministrativo campano riguardanti l'affidamento e l'esecuzione delle opere relative alla ricostruzione successiva al terremoto del 1980 e che, per quanto riguarda i lavori concernenti i Regi Lagni, un ruolo centrale aveva avuto l'ing. CA nella fase preparatoria all'affidamento della concessione al Consorzio CORIN. Aggiungeva il tribunale che era dimostrata la capillare e continua inflitrazione nelle opere dei Regi Lagni delle varie organizzazioni della criminalità organizzata, secondo le rispettive zone di controllo del territorio, e che l'intervento del clan dei casalesi riguardava i lavori da eseguire fra il tratto dalla foce in prossimità di Castelvolturno fino al Ponte Selice nel comune di Marcianise e fra il tratto successivo fin nei pressi del Ponte delle Tavole, ambito territoriale questo in cui operavano il gruppo capeggiato da LL NI e il clan dei casalesi, la cui alleanza, negli anni 1987-1988, era stata infranta per essere sostituita da una sanguinosa lotta conclusasi con la vittoria dei secondi. Secondo la ricostruzione posta a base della misura cautelare, ancor prima dell'inizio dei lavori l'ing. CA, quale presidente del concessionario Consorzio CORIN, aveva concluso con i vertici del sodalizio criminale un accordo col quale era stata fissata a favore dell'organizzazione camorristica una percentuale di circa il 5% dell'importo complessivo dei lavori, era stata rilasciata una "delega in bianco" per la scelta delle imprese gradite al clan alle quali le società concessionarie avrebbero dovuto affidare i lavori, era stata concordata la designazione dei fornitori (tra i quali i consorzi del IC e del COVIN in mano al gruppo dei casalesi) e degli autotrasportatori dei materiali. Tutte tali circostanze, secondo l'accusa, erano venute in luce in base alle dichiarazioni dei collaboratori NE Carmine e De Simone Carmine, elementi di spicco del clan dei casalesi, nonché di LF Carmine, all'epoca dei fatti capo indiscusso dell'organizzazione camorristica dominante nel territorio confinante con quello controllato dai casalesi, oltre che dalle dichiarazioni di numerosi imprenditori e di loro dipendenti dalle quali è comprovato che tutte le società appartenenti al Consorzio CORIN, presieduto dal CA, avevano versato al clan dei casalesi somme per l'importo globale di alcune decine di miliardi. Veniva altresì precisato che dalle medesime fonti di prova poteva desumersi che, in attuazione del citato accordo, era riscontrabile la costante presenza di detto clan nella fase esecutiva dei lavori relativi a ciascuno dei cinque lotti in cui erano state suddivise le opere di risistemazione e di bonifica dell'asta valliva dei Regi Lagni: in particolare, venivano passati in esame le dichiarazioni di collaboranti, imprenditori e dipendenti comprovanti l'intervento e gli ingenti profitti tratti dall'organizzazione camorristica dai lavori di ogni lotto, anche attraverso i consorzi del IC per il calcestruzzo e del COVIN per gli inerti, che erano controllati dai casalesi e potevano cosi agire in regime di monopolio di fatto.
Tutto ciò premesso, il tribunale del riesame riteneva che gli elementi di prova raccolti non integravano i gravi indizi di colpevolezza in ordine alla imputazione di cui al capo A), fondata sulla tesi, accolta nell'ordinanza cautelare, dell'organico inserimento dell'ing. CA nella compagine del clan dei casalesi, avendo egli, quale presidente del Consorzio CORIN concessionario dei lavori, consapevolmente contribuito alla realizzazione della finalità dell'organizzazione criminale di ottenere il controllo delle opere pubbliche. Il tribunale rilevava che il quadro indiziario doveva reputarsi debole ed incerto in relazione alla circostanza che le accuse dei collaboranti NE Carmine e LF Carmine costituivano prevalentemente dichiarazioni de relato e che i continui atti di intimidazione e di irruzione armata durante la fase esecutiva delle opere non si conciliano con la tesi dell'accordo stipulato con i vertici del clan dei casalesi prima ancora della delibera di affidamento delle opere al Consorzio CORIN. D'altro canto, anche ad ipotizzare che l'accordo fosse stato anteriore, la tesi dell'accusa non risulterebbe comunque rafforzata per la ragione che il comportamento del CA in nulla si era discostato da quello normalmente tenuto da imprenditori che, nella realtà di alcune regioni dell'Italia meridionale, devono operare nel territorio in cui è incombente il dominio delinquenziale delle organizzazioni di stampo camorristico: pertanto, il termine "accordo" mal si attaglia alla concreta situazione in esame in quanto il CA si trovava nella necessità di conoscere le richieste estorsive del sodalizio criminale imperante in quell'ambito territoriale e di manifestare la sua necessitata volontà di aderire a dette richieste al fine di prevenire atti di violenta intimidazione contro i cantieri e contro l'incolumità delle persone impegnate nei lavori, con conseguenti ritardi nell'esecuzione degli stessi. In altri termini, ad avviso del tribunale, il CA si era trovato nella necessità di sottostare alle onerosissime pretese estorsive dell'associazione criminale dei casalesi, senza ricevere alcuna prestazione in corrispettivo, non potendo ritenersi - contrariamente a quella che era stata l'opinione del GIP - che la contropartita fosse identificabile nella mole di fatture per operazioni inesistenti o gonfiate emesse dalle ditte subappaltatrici appartenenti ad affiliati al clan, in modo da consentire la formazione di rilevanti fondi in nero e da stornare sulla collettività, attraverso la lievitazione dei prezzi degli appalti, i costi delle tangenti pagate alla criminalità organizzata. Con riguardo al delitto associativo di cui al capo A), il tribunale concludeva affermando che la posizione del CA non corrispondeva a quella di un imprenditore camorrista e, più correttamente, doveva qualificarsi come "contiguità soggiacente", rispetto alla quale non erano configurabili gravi indizi di colpevolezza in ordine a situazioni riconducibili alla norma incriminatrice ex art. 416 bis c.p.- I gravi indizi di colpevolezza venivano esclusi anche in riferimento alla contestazione di truffa pluriaggravata, formulata al capo B), sul rilievo che dagli elementi di prova acquisiti non emerge che il CA, in qualità di presidente del Consorzio CORIN e di legale rappresentante della s.p.a. CA, abbia fornito un contributo materiale o psicologico alle operazioni di sovrafatturazione. In ordine ai reati tributari contestati al capo R), il tribunale osservava che esisteva la gravità del quadro indiziario con riguardo all'emissione di fatture a favore di professionisti recanti l'indicazione di nomi diversi da quelli dei soggetti effettivamente coinvolti nella relazione economica sottostante, senza però che la violazione dell'art. 4 lett. d) della l. 516/82 potesse considerarsi aggravata a norma dell'art. 7 della l. 203/91, non essendo finalizzata a favorire l'organizzazione camorristica del clan dei casalesi: invece, riteneva che la convenzione stipulata il 3.10.1986 tra la Società consortile Regi Lagni, di cui il CA era legale rappresentante, e il Consorzio di bonifica del Bacino inferiore del Volturno non corrisponde alla seconda fattispecie di frode fiscale contestata al capo R), trattandosi di convenzione a prestazioni corrispettive esattamente sottoposta ad i.v.a.-
Infine, a conclusione della motivazione dell'ordinanza, il tribunale del riesame reputava insussistenti le esigenze cautelari richieste dall'art. 274 c.p.p. per l'emissione di misure cautelari personali.
2. - Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli proponeva ricorso per cassazione denunciando la violazione dell'art. 606, comma 1 lett. e) c.p.p. per mancanza e manifesta illogicità della motivazione e la violazione dell'art. 606, comma 1 lett. b) c.p.p. per erronea applicazione della legge penale. Il P.M.
censurava lo sviluppo argomentativo dell'ordinanza impugnata deducendo che il tribunale del riesame aveva valutato erroneamente una serie imponente di fonti di prova (dichiarazioni dei collaboranti, indagini dello SCICO della Guardia di Finanza, dichiarazioni di imprenditori e dipendenti delle varie società) da cui poteva ricavarsi l'esistenza di relazioni trilaterali tra ceto politico-amministrativo, imprenditori e camorra per la gestione del sistema spartitorio degli appalti pubblici, nelle quali era previsto lo scarico degli elevatissimi costi sulla collettività, mediante il gonfiamento dei prezzi degli appalti reso possibile dal meccanismo della sovrafatturazione. Il ricorrente lamentava che il tribunale - anche se aveva riconosciuto l'infiltrazione camorristica nell'appalto delle opere date in concessione al Consorzio CORIN e l'accordo concluso tra l'ing. CA e i vertici del clan dei casalesi - non aveva saputo trarre da tali premesse le necessarie conseguenze logiche, trascurando di considerare che il ruolo del CA di regista dell'intera vicenda, nei rapporti sia con gli organismi politico- amministrativi sia con i vertici delle organizzazioni camorristiche, con le quali aveva concluso un libero accordo stabile e duraturo dai quali derivavano reciproci profitti economici, era dimostrato dalle convergenti dichiarazioni di vari collaboratori e di imprenditori nonché dai risultati delle indagini della Guardia di Finanza dai quali emergeva che la soc. CA, amministrata dall'imputato, aveva ceduto una gran parte dei lavori ad imprese strettamente legate al clan dei casalesi. Inoltre, il P.M. rilevava che risultava illogica la svalutazione delle dichiarazioni dei collaboranti NE e LF, per il loro carattere de relato, in quanto non era stato considerato che esse erano confermate da tutte le rimanenti risultanze e che non era stato tenuto neppure presente che le intimidazioni e le azioni violente in danno dei cantieri delle imprese non smentivano l'esistenza dell'accordo con i vertici dell'organizzazione camorristica, essendo state determinate dalla scissione tra il gruppo di LL NI e quello dei casalesi e dalla lotta sanguinosa che ne era derivata, onde dette azioni violente erano finalizzate a ridefinire i termini dell'accordo dopo l'eliminazione di uno dei contraenti, ossia del LL. Il ricorrente criticava, poi, il concetto di "contiguità soggiacente", utilizzato dal tribunale per escludere la configurabilità degli estremi del delitto associativo, osservando che al CA non poteva attribuirsi la posizione di vittima delle pretese estorsive del clan dei casalesi, avendo egli liberamente accettato le metodiche dell'organizzazione criminale, concludendo con questa patti stabili e duraturi che hanno fruttato vantaggi patrimoniali per vari miliardi ad entrambe le parti contraenti: ditalché, con motivazione priva di coordinazione e contrassegnata da evidenti fratture logiche, il tribunale del riesame aveva rifiutato la conclusione, sulla quale convergevano tutti gli elementi di prova, che il CA aveva accettato di aderire al programma delittuoso del clan, consentendone l'inserimento diretto nella gestione dei lavori attraverso appalti e subappalti ed attraverso accordi sui costi dell'opera in vista della realizzazione dell'interesse comune.
3. - Deve rilevarsi preliminarmente che il difensore del CA ha dedotto, nella discussione in camera di consiglio, che il ricorso del P.M. deve essere dichiarato inammissibile, in quanto contiene censure che ineriscono alla intrinseca valutazione di merito delle acquisizioni probatorie e al ritenuto grado di inferenza degli elementi indizianti sulla cui base è stata esclusa l'esistenza del presupposto prescritto dall'art.273 c.p.p. per l'imposizione di misure cautelari personali.
L'assunto non ha pregio e deve essere, pertanto, disatteso. Invero, il ricorso del P.M. non tende a fare accertare l'intrinseca adeguatezza dei risultati dell'interpretazione delle prove, demandata, in via esclusiva, al giudice di merito, ne' è finalizzato a provocare una nuova valutazione che debba sovrapporsi alla prima, ma si basa su un complesso di rilievi critici a mezzo dei quali sono state denunciate la carenza, la contraddittorietà, l'inadeguatezza, la frammentarietà dei passaggi logici del ragionamento seguito dal tribunale del riesame nell'apprezzamento degli elementi di prova e nella qualificazione dei risultati delle indagini rispetto all'ambito delle norme incriminatrici, la cui violazione è stata oggetto di contestazione, allo scopo di porre in luce il difetto di congruenza logica del giudizio finale espresso in ordine alla mancanza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 c.p.p.- Pertanto, il thema decidendi devoluto, col ricorso, alla cognizione della Corte di legittimità rientra puntualmente nel motivo previsto dall'art. 606, comma 1 lett. e) c.p.p. e corrisponde al tipico sindacato logico della motivazione, la cui specifica funzione è quella di stabilire se il giudice di merito abbia esaminato, in una prospettiva globale, tutti gli elementi a sua disposizione, se abbia dato esauriente risposta alle deduzioni delle parti e se nell'interpretazione delle prove abbia esattamente applicato le regole della logica, le massime di comune esperienza e i criteri legali dettati in tema di valutazione delle prove, in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Cass., Sez. Un., 13 dicembre 1995, Clarke).
4. - Occorre osservare che, nello sviluppare le proprie censure, involgenti la congruenza logica e giuridica della motivazione, il P.M. ricorrente ha fatto ampio riferimento a considerazioni di ordine socio-criminologico, cercando di inquadrare la vicenda, di cui è protagonista il CA, in schemi e categorie ricavati dall'analisi di esperienze rilevate nei territori nei quali è più forte la presenza di criminalità organizzata di stampo mafioso. In tale ottica, a sostegno delle critiche mosse contro l'ordinanza impugnata, il P.M. ha dedotto che: a) la camorra, al pari di "cosa nostra" si è da tempo costituita come "soggetto politico" creando, grazie anche ad una sistematica infiltrazione nei pubblici appalti, una vasta rete di imprenditori e di commercianti legati ai vari clan;
b) i vertici dei gruppi camorristici hanno costituito una vera e propria oligarchia nelle cui mani è concentrata la gestione, nell'ambito del territorio controllato, non solo di tutte le attività criminose - compreso lo sfruttamento parassitario, di tipo estorsivo, delle altrui attività - ma anche di attività economiche e finanziarie per il tramite di imprese facenti capo ad associati o a persone di fiducia del gruppo criminale;
c) gli enormi flussi finanziari, provenienti dagli appalti per l'esecuzione di grandi opere pubbliche, hanno dato origine ad accordi trilaterali tra camorra, ceto politico-amministrativo e imprenditori di elevato livello, i cui convergenti interessi creano meccanismi attraverso i quali la "tassa criminale" - risultante dal "costo-camorra" e dal "costo di corruzione" - viene riversata sulle Pubbliche Amministrazioni e, in definitiva, sulla collettività. Il tema della rilevanza dei risultati delle indagini storico- sociologiche sulla valutazione, in sede giudiziaria, dei fatti di criminalità di stampo mafioso rappresenta un argomento ampiamente dibattuto, la cui base giustificativa deve essere individuata nello stesso modello di associazione mafiosa recepito dall'art. 416 bis c.p., per la definizione del quale la l. 13.9.1982, n. 646, ha tipizzato regole di esperienza tratte dall'analisi sociologica delle principali organizzazioni criminali, prime fra tutte "cosa nostra" e "camorra".
Il dibattito è affiorato anche nella giurisprudenza di legittimità. Secondo un primo indirizzo, rafforzatosi soprattutto dopo l'entrata in vigore della citata l. 646/82, l'interpretazione dei fatti di criminalità organizzata deve muovere dalla premessa che l'associazione mafiosa è dotata di "precisa identità sociologica e giuridica" (Cass., Sez. VI, 12 giugno 1984, Chamonal) e richiama noti fenomeni di grave antisocialità esattamente individuati e circoscritti sotto il profilo concettuale, sotto quello sociologico e sul piano legale (Cass., Sez. I, 29 ottobre 1969, Tempra), con precise specificità delle manifestazioni e dei modi di operare, esternantisi nel controllo di attività economiche. nelle intimidazioni sistematiche e nella infiltrazione dei propri membri nei settori politico ed economico (Cass., Sez. I, 8 giugno 1976, Nocera;
v., in riferimento alle profonde mutazioni storiche delle organizzazioni criminali verificatesi con il passaggio dalla "vecchia" alla "nuova" mafia, Cass., Sez. I, 24 gennaio 1977, Condelli e Cass., Sez. I, 16 dicembre 1971, Di Maio). In termini ancora più netti, è stato ritenuto, già prima della l. 646/82, che, "essendo la mafia qualcosa di reale e di riconoscibile nei suoi atteggiamenti e nei suoi modi di essere, in un certo ambiente culturale, geografico ed etnico comportamenti e costumanze mafiose colorano gli indizi aliunde tratti in una articolata significazione ai fini della prova dell'associazione per delinquere" (Cass., Sez. I, 25 marzo 1982, De Stefano ed altri). Un opposto orientamento nega la possibilità di utilizzare i risultati delle indagini di tipo sociologico e criminologico quali massime di esperienza che, nella tecnica di argomentazione probatoria, siano applicabili con il ruolo di criteri di valutazione delle risultanze processuali, contestandosi che esista una definita identità sociologica dei fenomeni associativi di stampo mafioso, dato che le strutture organizzative e le modalità operative di essi appaiono multiformi, dotati di elevata variabilità e di una sorprendente capacità di adattamento alle più diverse contingenze:
con la conseguenza che i risultati delle osservazioni sociologiche sulla mafia non sono riconducibili nelle categorie del notorio e delle massime di esperienza impiegabili dal giudice nell'interpretazione delle prove (Cass., Sez. VI, 16 dicembre 1985, Spatola;
Cass., Sez. I, 29 maggio 1989, Ollio). Alla base del diverso modo di affrontare il delicato e complesso problema è riconoscibile la giustificata preoccupazione - avvertita anche da larga parte della dottrina che l'impiego di dati socio- criminologici nei processi di criminalità organizzata di stampo mafioso possa determinare la sovrapposizione di modelli di ordine ideologico e socio-politico sulla corretta applicazione da parte del giudice dei criteri legali di valutazione delle prove, dettati dall'art. 192 c.p.p., alla luce dei quali deve considerarsi indubbiamente censurabile l'uso di tecniche di valutazione degli elementi probatori fondato su astratte generalizzazioni e su modelli comportamentali non convalidati da precise e concrete verifiche delle risultanze processuali. La chiave per la soluzione dell'importante questione deve essere, dunque, identificata nella piena esplicazione del principio del "prudente apprezzamento" e nella rigida osservanza del dovere di motivazione, integranti il nucleo essenziale del precetto enunciato dall'art. 192, dall'applicazione dei quali deriva che la valutazione del giudice non deve uniformarsi a teoremi e ad astrazioni, ma deve fondarsi sul rigoroso vaglio dell'effettivo grado di inferenza delle massime di esperienza elaborate dalle discipline socio-criminologiche e deve, soprattutto, stabilire la piena rispondenza alle specifiche e peculiari risultanze probatorie, che, sul piano giudiziario, rappresentano l'imprescindibile e determinante strumento per la ricostruzione dei fatti di criminalità organizzata dedotti nel singolo processo.
Una simile equilibrata metodologia valutativa è stata seguita anche nella giurisprudenza di questa Corte, che ha riconosciuto l'esistenza di un vizio di motivazione censurabile nel giudizio di legittimità allorquando, in presenza di modelli comportamentali cosi pregnanti da potere essere reputati come "regola" dell'organizzazione criminale, il giudice di merito abbia assunto tali modelli come dati certi e inderogabili, di per sè soli idonei a fornire gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell'art. 273 c.p.p., e abbia trascurato di procedere alla rigorosa verifica della riconducibilità della specifica e concreta situazione probatoria nella regola enucleata dal l'osservazione, anche sociologica, del codice dell'agire mafioso (Cass., Sez. I, 14 settembre 1994, Buscemi). In altri termini, pur dovendosi ammettere che una adeguata comprensione dei fenomeni associativi di stampo mafioso non puo prescindere dai risultati di serie ed accreditate indagini di ordine socio-criminale, deve, tuttavia, senz'altro escludersi che la massima di esperienza che può ricavarsene possa esimere il giudice dall'osservanza del dovere di ricerca delle prove indispensabili per l'accertamento della fattispecie concreta che forma oggetto della singola vicenda processuale che egli è chiamato a definire. Ditalché, conclusivamente, devono considerarsi erronee entrambe le posizioni estreme, sia quella che ammette l'uso indiscriminato di schemi sociologici, avulsi dalle singole e specifiche situazioni probatorie, sia quella che nega, puramente e semplicemente, qualsiasi rilevanza ai dati avvalorati da obiettive realtà ambientali analizzate dalle discipline socio-criminologiche, dovendo, invece, ritenersi che il giudice deve tenere conto, con la doverosa cautela, anche dei predetti dati quali utili strumenti di interpretazione dei risultati probatori, dopo averne vagliato, caso per caso, l'effettiva idoneità ad essere assunti ad attendibili massime di esperienza e, principalmente, dopo avere ricostruito, sulla base dei mezzi di prova a sua disposizione, gli specifici e concreti fatti che formano l'oggetto del processo.
5.1. - Il sindacato di legittimità dell'ordinanza impugnata pone in luce consistenti vizi che, inficiando la struttura logico- giuridica dell'itinerario argomentativo seguito dal tribunale del riesame, rendono censurabile la motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1 lett. e) c.p.p., sotto il profilo della non corretta applicazione dei criteri legali di valutazione delle prove, anche in riferimento alla mancanza di un'accorta ed equilibrata proiezione dei risultati probatori nel peculiare contesto ambientale in cui i fatti sono maturati.
Il tribunale ha giudicato "alquanto debole ed incerto" il quadro indiziario posto a base dell'accusa contestata al CA in riferimento al delitto associativo rilevando, anzitutto, che la tesi dell'accordo preventivo concluso dall'imputato, nella qualità di presidente del raggruppamento di imprese concessionarie dell'opera, con i vertici dell'organizzazione camorristica "IN" - operante sul territorio sul quale dovevano essere realizzati i lavori di bonifica e di risistemazione dell'asta valliva dei Regi Lagni, il cui valore ammontava a varie centinaia di miliardi - poggia principalmente sulle dichiarazioni dei collaboranti NE Carmine ed LF Carmine, che hanno carattere "de relato" consistendo nella propalazione di circostanze apprese da altre fonti e non per conoscenza diretta.
L'opinione del tribunale non è sostenuta da un'adeguata disamina e da un argomentato apprezzamento delle dichiarazioni dei collaboranti, coordinato con tutti gli altri elementi di prova. La particolare natura delle dichiarazioni de relato è ben presente nella elaborazione giurisprudenziale di questa Corte Suprema, che - proprio in riferimento alla circostanza che il dichiarante riferisce fatti appresi da terzi e, pertanto, estranei alla sua sfera di azione - ha affermato la regola di diritto per cui dette dichiarazioni devono essere valutate con maggiore cautela e rigore, nella loro attendibilità intrinseca ed estrinseca, per la ragione che il tasso di incertezza e la possibilità di errori risultano accresciuti dalla duplicità dei soggetti dai quali proviene la notizia, onde è stato chiarito che "lo spessore dell'attendibilità intrinseca della chiamata è certamente influenzato dal tipo di conoscenza acquisita dal chiamante, variando a seconda che costui riferisca vicende a cui abbia partecipato o assistito, ovvero che abbia appreso de relato" (Cass., Sez. Un., 21 aprile 1995, Costantino ed altro) e che, proprio
per questi motivi
, la chiamata indiretta deve essere valutata "con cautela particolare" (Cass., Sez. I, 3 luglio 1997, Rigo;
Cass., Sez. I, 26 gennaio 1996, Occhipinti;
Cass., Sez. I, 3 dicembre 1993, Privitera). 5.2. - Una simile indagine è stata del tutto omessa dal tribunale del riesame che si è limitato a svalutare il valore indiziante delle dichiarazioni "de relato" dei due collaboranti, senza tenere conto, anzitutto, della loro posizione e del loro ruolo all'interno delle organizzazioni camorristiche. In particolare, è stato trascurato di considerare che NE Carmine era un personaggio di vertice del clan dei casalesi, legato da stretti rapporti, anche di parentela, con i capi di tale gruppo, tanto da avere partecipato di persona ad uno degli incontri svoltosi nel 1987 con l'ing. VE, il più diretto collaboratore del CA, per la definizione delle intese relative alla percentuale da versare all'organizzazione camorristica, alle modalità di pagamento, all'affidamento dei lavori in subappalto e alla fornitura di materiali da imprese controllate dal clan. Il tribunale ha omesso altresì di valutare, in relazione al numerosi incontri ai quali lo NE non ha preso parte, che le circostanze, riferite dal collaborante per averle apprese dagli esponenti più importanti del sodalizio, sono munite di estrema specificità e di particolareggiati e precisi riferimenti sui nomi dei partecipanti agli incontri, in rappresentanza del gruppo criminale e delle imprese, e sui contenuti dei colloqui.
La medesima inadeguatezza logica è riscontrabile nella valutazione delle dichiarazioni del collaborante Carmine LF, capo indiscusso del l'associazione camorristica operante nell'ambito del territorio contiguo a quello controllato dal clan "LL- casalesi". Al riguardo, pur avendo giustamente tenuto presente il carattere "de relato" di dette dichiarazioni, il tribunale non ha considerato che, per stabilire quale effettivo valore dovesse attribuirsi al racconto dell'LF, era necessario tenere conto del ruolo coperto dall'LF nella costellazione dei gruppi criminali campani, del fatto che una parte, sia pure limitata, del territorio da lui controllato era ricompresa nell'esecuzione dei lavori relativi ai Regi Lagni, del costante collegamento e dei buoni rapporti da lui tenuti col gruppo "IN" della verosimiglianza della circostanza che quest'ultimo sodalizio lo avesse interpellato, per conoscere la sua eventuale opposizione, prima della definitiva conclusione dell'accordo col Consorzio CORIN, presieduto dal CA, nonché, infine, della concordanza di quanto da lui riferito con le dettagliate notizie fornite da NE Carmine.
La motivazione dell'ordinanza impugnata è gravemente carente, sul piano logico, anche nella parte attinente alla valutazione dei riscontri estrinseci. Infatti, il tribunale del riesame non ha accertato col doveroso rigore - in un'ottica globale coinvolgente l'apprezzamento di tutte le fonti di prova - se l'esistenza del preventivo accordo tra il sodalizio camorristico e il CA, in rappresentanza delle imprese consorziate, del quale hanno parlato sia lo NE che l'LF, possa trovare congrua conferma nei successivi rapporti, protrattisi per circa sei anni, tra imprese consorziate e gruppo "IN" (il primo, in un secondo tempo, sostituito dai soli casalesi). Ai fini di un'appagante e corretta valutazione degli elementi indizianti, complessivamente considerati. il tribunale del riesame avrebbe dovuto, cioè, accertare se non potesse costituire idoneo riscontro il fatto che tutti gli altri elementi di giudizio disponibili (risultati delle indagini svolte dallo SCICO della Guardia di finanza, dichiarazioni degli altri collaborantì e dei titolari delle imprese facenti parte del raggruppamento, con particolare riguardo a quelle di LA AF, titolare della soc. COSTRAM e della soc. LA CO) appaiono convergere univocamente nel senso che una percentuale del prezzo dell'appalto è stata realmente versata dalle imprese aderenti al Corsorzio CORIN (c.d. "tassa camorra", che le stesse imprese hanno costantemente affidato i lavori in subappalto ad imprese gestite da appartenenti all'associazione camorristica o a questa collaterali (in proposito, il tribunale avrebbe dovuto dare conto del ridimensionamento del valore indiziante delle dichiarazioni del LA sul punto concernente le tassative condizioni impostegli dal CA per l'affidamento dei lavori) e, infine, che la fornitura di calcestruzzo e di inerti è stata riservata ai consorzi IC e COVIN, controllati dal clan dei casalesì ed operanti in regime di monopolio di fatto.
5.3. - Non resiste al sindacato logico della motivazione neppure la proposizione del tribunale del riesame secondo cui l'assunto accusatorio del preventivo accordo concluso dal CA con i vertici del gruppo "IN" trova palese smentita nella comprovata esistenza di continui atti di intimidazione e di irruzione armata nei cantieri da parte di associati al clan dei casalesi. La valutazione del tribunale appare superficiale e carente, essendo svincolata dal contesto complessivo degli elementi di prova acquisiti e risultando, in particolare, trascurata la circostanza che gli episodi di violenza - apparentemente contrastanti con la tesi dell'accordo antecedente all'inizio dei lavori relativi ai Regi Lagni - ben avrebbero potuto trovare ragionevole spiegazione nella sanguinosa lotta scatenatasi, nello stesso periodo, tra il gruppo di LL e i casalesi, conclusasi con l'uccisione dello stesso LL e con la vittoria dei secondi. Ditalché - come ha perspicuamente osservato il P.M. ricorrente - il tribunale avrebbe dovuto chiedersi se detti episodi di intimidazione non fossero stati determinati dalla cruenta spaccatura del clan e dall'intento di ridefinire i termini iniziali dell'accordo, con l'eliminazione delle imprese che erano controllate dal gruppo perdente o versavano tangenti agli uomini di LL.
6. - Sul piano della illogicità manifesta della motivazione, sono censurabili anche le argomentazioni sviluppate nell'ordinanza impugnata nella parte in cui è precisato che "quand'anche si volessero collocare gli incontri tra il CA IO e gli esponenti del c.d. clan dei casalesi - così come preteso dalla Pubblica Accusa - in un momento temporale anteriore rispetto alla delibera di affidamento dei lavori al Consorzio Corin del 22.10.1985, non pare che questo, nel suo sviluppo e nelle sue conclusioni finali, si sia discostato dallo schema delle (purtroppo notevolmente frequenti nella realtà di alcune regioni dell'Italia meridionale, nel territorio delle quali è incombente il dominio delinquenziale delle organizzazioni di stampo camorristico) riunioni preventive tra gli autori di un'attività estorsiva ed il soggetto passivo della stessa (rappresentato in genere - come nella fattispecie in esame - da un imprenditore commerciale), finalizzate in via esclusiva alla precisa determinazione dell'oggetto dell'illegittima pretesa". Simili affermazioni, che rappresentano il nucleo centrale della linea argomentativa seguita nell'ordinanza impugnata, sono state sviluppate dal tribunale rilevando che il CA e le imprese del consorzio sono stati assoggettati ad onerosissime prestazioni, senza alcun corrispettivo, e che è del tutto improprio parlare di accordo a fronte di richieste di natura estorsiva, sicché i rapporti tra il CA e il clan dei casalesi non possono essere ricondotti, dal punto di vista socio-criminale, nell'area della partecipazione od in quella della c.d. contiguità compiacente, ma piuttosto nella diversa area della c.d. contiguità soggiacente, all'interno della quale non sono configurabili le condizioni per l'applicazione delle sanzioni penali comminate dall'art. 416 bis c.p.- La soluzione accolta nell'ordinanza impugnata non può essere condivisa in quanto poggia su una ratio decidendi che rappresenta il frutto di vistosi vizi logici e di indubbie violazioni delle regole legali in tema di valutazione degli elementi probatori. In primo luogo, deve sottolinearsi che corrisponde ad una inaccettabile astrazione generalizzante il modello sociologico di comportamento adottato come parametro dal tribunale del riesame, ad avviso del quale nelle zone dell'Italia meridionale dominate da organizza ioni di stampo mafioso gli imprenditori sono costretti a venire a patti con i gruppi criminali, trovandosi nella ineluttabile necessità di accettare richieste di tipo estorsivo. La tesi assume come postulato un dato di natura socio-economica e criminale non sussumibile nella categoria delle regole di comportamento e delle massime di esperienza. La tesi, infatti, è sprovvista di approfondita verifica e non è collaudata da un rigoroso vaglio delle concrete e peculiari connotazioni della vicenda che forma oggetto del processo, con riferimento particolare ai contatti, alle trattative, agli accordi, alle "riunioni preventive" con gli esponenti politici e amministrativi e con i gruppi camorristici, che hanno preceduto l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori dell'asta valliva dei Regi Lagni e che hanno accompagnato l'esecuzione degli stessi. Solo una siffatta indagine, conformata al doveroso rigore argomentativo e saldamente ancorata agli specifici fatti da valutare, avrebbe potuto giustificare la conclusione accolta nell'ordinanza impugnata, nella quale, invece, la tesi del rapporto di tipo estorsivo tra camorra e imprenditori, con questi ultimi in costante posizione di non resistibile coartazione, poggia su ambigue formule definitorie (come quella della "contiguità soggiacente"), che si risolvono, in definitiva, in una indiscriminata giustificazione della illegalità diffusa e nella configurazione di una causa di non punibilità, non prevista dall'ordinamento, costituita dalla "non esigibilità" delle condotte conformi alle prescrizioni della legge.
In proposito deve sottolinearsi che se è vero che in talune zone le organizzazioni criminali di stampo mafioso controllano, direttamente o indirettamente, le attività economiche, è non di meno certo che, nella valutazione dei rapporti tra mafia e imprenditori che operano in quei territori, l'indagine del giudice non può fondarsi su aprioristici ed astratti stereotipi socio- criminali, la cui applicazione conduce a generalizzate criminalizzazioni o, viceversa, al riconoscimento di vaste aree di impunità, entrambe altrettanto ingiustificate perché svincolate da un effettivo e serio vaglio delle variabili e contingenti peculiarità delle singole fattispecie. Si tratta di un'indagine indubbiamente delicata e complessa, nella quale al prudente apprezzamento del giudice è affidato il difficile compito di individuare la fluida linea di confine tra lecito e illecito e di distinguere le situazioni nelle quali l'imprenditore è complice delle organizzazioni criminali da quelle nelle quali egli è la vittima, il soggetto passivo delle attività delinquenziali. Un simile metodo di valutazione degli elementi di prova è stato sostanzialmente pretermesso dal tribunale del riesame, il quale - nell'ottica impostagli dall'art. 273 c.p.p. anziché far ricorso a formule astratte, avrebbe dovuto chiedersi se, alla stregua delle risultanze processuali, possa o non realmente considerarsi come vittima di estorsioni l'imprenditore che, nell'attivarsi per l'acquisizione dell'appalto di un opera pubblica di rilevantissimo valore, abbia contemporaneamente instaurato rapporti col ceto politico-amministrativo e con organizzazioni camorristiche, coi primi per assicurarsi l'aggiudicazione del contratto e con le seconde per rimuovere preventivamente gli ostacoli all'esecuzione dei lavori, accollandosi un programmato costo concordato sulla base di una sorta di "accordo di non conflittualità" e di "patto di protezione". Nel caso in cui al quesito dovesse darsi risposta negativa, riconoscendo che in tale ipotesi non esiste una condizione di ineluttabile coartazione, l'ulteriore passaggio logico-giuridico dell'indagine demandata al giudice di merito è costituito dalla identificazione delle categorie penalistiche nelle quali deve essere inquadrata la condotta di un tale imprenditore, dovendo stabilirsi - in stretta correlazione con la specifica situazione probatoria e con l'effettivo contributo apportato al rafforzamento dell'associazione camorristica - quale sia la qualificazione giuridica più appropriata e, in particolare, se il fatto debba ricondursi nell'art. 416 bis c.p., nella forma della partecipazione o, piuttosto, del concorso esterno, in riferimento alla diversa posizione assunta rispetto all'attività dell'associazione stessa, nel senso che laddove dovessero accertarsi la compenetrazione e l'inquadramento nella struttura dell'organismo criminale dovrà ritenersi senz'altro sussistere la condotta tipica del delitto associativo (consistente, appunto, nella partecipazione), mentre, in mancanza di tale inserimento, dovrà considerarsi configurabile il concorso da parte dell'"extraneus" ai sensi dell'art. 110 c.p., qualora dovesse riscontrarsi l'esistenza di un suo contributo consapevolmente e volontariamente prestato per il mantenimento e per il consolidamento dell'organizzazione mafiosa (cfr. Cass., Sez. Un., 5 ottobre 1994, Demitry;
Cass., Sez. Un., 27 settembre 1995, Mannino). In conclusione, gli evidenziati vizi logici e giuridici della motivazione giustificano l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Napoli, che, uniformandosi ai principi precedentemente enunciati, dovrà rivalutare tutti gli elementi di prova disponibili, accertando l'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 c.p.p. non soltanto con riferimento al delitto associativo contestato al capo A), ma anche con riguardo ai reati di cui al capo B) e al capo R), la cui riconsiderazione è imposta dalle differenti linee motivazionali alle quali dovrà attenersi il giudice di rinvio.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Napoli.
Così deciso in Roma, il 5 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 1999