Cass. civ., sez. I, sentenza 26/05/1999, n. 5097
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Sentenza 26 maggio 1999

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La cessazione della materia del contendere, che postula il sopravvenire di una situazione riconosciuta ed ammessa da tutti i contendenti che ne abbia eliminato la posizione di conflitto ed abbia, quindi, fatto venir meno la necessità di una pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto della lite, va rilevata ,anche di ufficio, in qualsiasi grado e stato del giudizio, e comporta il superamento delle domande e delle deduzioni inizialmente formulate dalle parti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 26/05/1999, n. 5097
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5097
    Data del deposito : 26 maggio 1999

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