Sentenza 26 maggio 1999
Massime • 1
La cessazione della materia del contendere, che postula il sopravvenire di una situazione riconosciuta ed ammessa da tutti i contendenti che ne abbia eliminato la posizione di conflitto ed abbia, quindi, fatto venir meno la necessità di una pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto della lite, va rilevata ,anche di ufficio, in qualsiasi grado e stato del giudizio, e comporta il superamento delle domande e delle deduzioni inizialmente formulate dalle parti.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 26/05/1999, n. 5097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5097 |
| Data del deposito : | 26 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Alfredo ROCCHI - Presidente -
Dott. Giovanni LOSAVIO - Consigliere -
Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - Rel. Consigliere -
Dott. Francesco FELICETTI - Consigliere -
Dott. Simonetta SOTGIU - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COOPERATIVA EDILIZIA AFRICA Srl in liquidazione coatta amministrativa, in persona del Commissario Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OTRANTO 36, presso l'avvocato MARIO MASSANO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato RAIMONDO INGANGI, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
ER AN;
ND ER;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n^ 02537/97 proposto da:
ER AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE PARIOLI 180, presso l'avvocato M. SANNINO, rappresentato e difeso dall'avvocato ANDREA ABBAMONTE, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
COOPERATIVA EDILIZIA AFRICA Srl;
- intimata -
avverso la sentenza n. 120/96 della Corte d'Appello di NAPOLIdepositata il 19/01/1996;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/03/99 dal Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato l'8 aprile ed il 14 luglio 1993 NG LE proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli in data 22 aprile - 27 giugno 1992 che, pronunciando sulla domanda proposta dalla società Cooperativa Edilizia Africa a r.l. in liquidazione coatta amministrativa nei suoi confronti e sulla domanda di garanzia da lui proposta
contro
SE IO , lo aveva condannato al rilascio di un alloggio sito nel fabbricato sociale di Villaricca, via S. Supplicio, piano intermedio, occupato senza titolo, nonché al pagamento della somma di L. 220.000 mensili dalla domanda al rilascio, oltre gli aggiornamenti di cui alla legge n. 392 del 1978 e gli interessi legali dalle singole scadenze, rigettando altresì la domanda di garanzia. Con sentenza dell' 11 - 19 gennaio 1996 la Corte di Appello di Napoli dichiarava cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di rilascio ed in accoglimento dell' impugnazione rigettava la domanda di risarcimento del danno proposta dalla società cooperativa. Osservava in motivazione la Corte di merito , per ciò che in questa sede interessa, che l' avvenuta vendita nelle more del giudizio di appello da parte della cooperativa al LE dell' appartamento in oggetto aveva determinato il venir meno della contestazione in ordine alla pretesa di restituzione del bene. Quanto alla domanda risarcitoria, rilevava che dallo stesso atto di compravendita risultava espressamente che il LE era " già nel possesso materiale dell' immobile.... in quanto occupante quale ex assegnatario e tuttora custode dello stesso", onde dette qualità e la specifica attribuzione della detenzione da parte della stessa cooperativa valevano ad escludere l' obbligazione di risarcire il danno.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Società Cooperativa Africa a r.l. in liquidazione coatta amministrativa deducendo un unico motivo illustrato con memoria. Ha resistito con controricorso il LE , proponendo anche ricorso incidentale condizionato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzi tutto disposta la riunione del ricorso principale e di quello incidentale condizionato, ai sensi dell' art. 335 c.p.c. Con l' unico motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto, omissione e contraddittorietà di motivazione, mancato esame della documentazione acquisita, si deduce che le statuizioni adottate nella sentenza impugnata non trovano corrispondenza nei motivi di gravame proposti. Si deduce altresì che la sentenza stessa non ha fornito congrua motivazione in ordine all' esclusione dell' obbligazione risarcitoria del LE, limitandosi a richiamare le risultanze dell' atto di vendita, peraltro inidonee a sanare la pregressa situazione di occupazione illegittima, ed esponendo argomentazioni contrastanti con quelle ben più esaurienti formulate dal Tribunale.
Il motivo è infondato.
Premesso che la ricorrente non ha in alcun modo contestato l' idoneità del fatto sopravvenuto - costituito dalla vendita al LE dell' immobile in oggetto - a determinare il superamento del contrasto tra le parti , va rilevato che la cessazione della materia del contendere , che postula il sopravvenire di una situazione riconosciuta ed ammessa da tutti i contendenti che ne abbia eliminato la posizione di conflitto ed abbia quindi fatto venir meno la necessità di una pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto della lite , va rilevata anche di ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio ( v. per tutte sul punto Cass. 1998 n. 4672 ; 1995 n. 12614; 1995 n. 9781 ; 1995 n. 4151 ; 1995 n. 3265 ; 1994 n. 4017 ;
1994 n. 1614 ; 1994 n. 576 ; 1993 n. 9401 ). Ed è del tutto chiaro che la sopravvenienza di tale evento e il mutamento della situazione sostanziale che ne deriva, nonché la sua rilevabilità di ufficio come fatto idoneo a determinare il venir meno della contesa giudiziaria comportano il superamento delle domande e delle deduzioni inizialmente formulate dalle parti.
Quanto all' indagine svolta dalla Corte territoriale , ai fini della decisione sulla pretesa risarcitoria, circa la legittimità della pregressa occupazione dell' immobile da parte del LE, per aver egli rivestito la duplice veste di ex assegnatario e di custode, va rilevato che tale accertamento trova rispondenza in uno specifico motivo di gravame dell' appellante, il quale aveva negato la sua qualità di occupante abusivo dell' alloggio, deducendo di aver avuto in assegnazione dalla Cooperativa " l' appartamento sito in Villaricca al viale della Repubblica 59, al primo piano fuori terra int. 1 , cioè quello che il 12. 4. 1984 gli era stato affidato in custodia giudiziaria dal commissario liquidatore della Cooperativa". Relativamente all'ulteriore profilo di censura diretto a contestare il fondamento dell' affermazione di legittimità della pregressa occupazione, è da osservare che la Corte di Appello ha correttamente e motivatamente utilizzato , nell' esaminare la posizione del LE precedente all' acquisto dell' immobile, gli elementi forniti dal tenore di alcune clausole dell' atto di compravendita stipulato nelle more del giudizio di secondo grado - dalle quali emergeva che l' acquirente era già nella detenzione del bene quale ex assegnatario ed attuale custode -per escludere la ricorrenza di un' occupazione senza titolo, fonte di responsabilità risarcitoria. È peraltro appena il caso di rilevare che la valutazione della rilevanza probatoria degli elementi utilizzati dalla Corte di merito per escludere che il LE avesse detenuto abusivamente l' immobile, risolvendosi in un apprezzamento in fatto, non è suscettibile di censura in questa sede.
Il rigetto del ricorso principale comporta l' assorbimento di quello incidentale condizionato.
Ricorrono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile quello incidentale condizionato. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della I sezione civile il 3 marzo 1999. Depositato in Cancelleria il 26 maggio 1999