Articolo 5 della Legge 15 dicembre 1972, n. 773
Articolo 4Articolo 6
Versione
19 dicembre 1972
Art. 5.
L' articolo 374 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 374. - Ordinanza di rinvio a giudizio. - Il giudice istruttore, se riconosce che il fatto costituisce un reato di competenza del giudice ordinario e che vi sono sufficienti prove a carico dell'imputato per rinviarlo a giudizio, dispone con ordinanza il rinvio dell'imputato avanti alla Corte di assise, al tribunale o al pretore competente, salvo che ritenga di concedere il perdono giudiziale.
L'ordinanza di rinvio a giudizio deve contenere, a pena di nullita', l'enunciazione del fatto, del titolo del reato, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono importare l'applicazione di misure di sicurezza".
Entrata in vigore il 19 dicembre 1972
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