Articolo 10 della Legge 8 agosto 1977, n. 534
Articolo 9Articolo 11
Versione
4 settembre 1977
Art. 10.
L' articolo 414 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 414. - (Separazione di giudizi). - Se l'ordinanza di rinvio a giudizio ovvero la richiesta o il decreto di citazione ha per oggetto un reato attribuito a piu' imputati o piu' reati attribuiti a uno o piu' imputati, il giudice, sentite le parti, puo' ordinare la separazione di giudizi, se si manifesta la possibilita' di definire prontamente uno o piu' dei procedimenti riuniti".
Entrata in vigore il 4 settembre 1977
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