Articolo 661 del Codice penale
Articolo 612 terArticolo 615 quater
Versione
1 luglio 1931
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6 febbraio 2016
Art. 661.

(Abuso della credulita' popolare)

Chiunque, pubblicamente, cerca con qualsiasi impostura, anche gratuitamente, di abusare della credulita' popolare ((e' soggetto)) se dal fatto puo' derivare un turbamento dell'ordine pubblico, ((alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000))
Entrata in vigore il 6 febbraio 2016
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