Versione
1 luglio 1931
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6 febbraio 2016
6 febbraio 2016
Art. 661.
(Abuso della credulita' popolare)
Chiunque, pubblicamente, cerca con qualsiasi impostura, anche gratuitamente, di abusare della credulita' popolare ((e' soggetto)) se dal fatto puo' derivare un turbamento dell'ordine pubblico, ((alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000))
(Abuso della credulita' popolare)
Chiunque, pubblicamente, cerca con qualsiasi impostura, anche gratuitamente, di abusare della credulita' popolare ((e' soggetto)) se dal fatto puo' derivare un turbamento dell'ordine pubblico, ((alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000))
Commentari • 25
- 1. Propaganda, disinformazione e fake news: quando c’è reato?Mariano Acquaviva · https://www.laleggepertutti.it/ · 16 giugno 2024 · 178.32397
[…] Secondo l'art. 661 del codice penale, chi cerca pubblicamente di abusare della credulità popolare con qualsiasi inganno, se ciò può turbare l'ordine pubblico, è soggetto a una sanzione pecuniaria da 5.000 a 15.000 euro. […]
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Giurisprudenza • 22
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 14/10/2014, n. 50092Provvedimento: […] 1. Con sentenza del 7.5.2013 il Tribunale di Urbino, in composizione monocratica, condannava KI ZS alla pena di Euro 600 di ammenda per il reato di cui all'art. 661 c.p., per avere cercato di abusare della credulità popolare, usando come mezzo per trarre in inganno un numero indeterminato di persone numerosi biglietti con la scritta "Carlo scusate per il disturbo, vi preghiamo di aiutare questo bambino che vive senza un polmone", ricevendo in tale modo offerte di danaro, potendo dal fatto derivare un turbamento dell'ordine pubblico.Leggi di più...
- impostura·
- caratteristiche·
- presupposti·
- fattispecie·
- abuso della credulità popolare·
- reati contro l'ordine pubblico·
- concernenti le manifestazioni sediziose e pericolose·
- contravvenzioni