Articolo 304 del Codice della navigazione
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21 aprile 1942
Art. 304.
(Relazione di eventi straordinari).

Se nel corso del viaggio si sono verificati eventi straordinari relativi alla nave, al carico o alle persone che erano a bordo, il comandante deve farne, entro ventiquattro ore dall'arrivo, relazione scritta alla competente autorita' del luogo.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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