Articolo 35 della Legge 18 aprile 1975, n. 110
Articolo 33Articolo 36
Versione
6 maggio 1975
Art. 35. Giudizio direttissimo

Per i reati previsti dalla presente legge, si procede in ogni caso con il giudizio direttissimo salvo che non siano necessarie speciali indagini. Per i reati connessi si procede, di regola, previa separazione dei giudizi.
Entrata in vigore il 6 maggio 1975
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