Sentenza 15 dicembre 1998
Massime • 1
L'art.101,comma 2,disp.att.,coord. e trans.c.p.p.,nel prevedere che,in caso di audizione dell'imputato detenuto o internato da parte del magistrato di sorveglianza del luogo,ai sensi dell'art.127,comma 3,c.p.p.,il termine di cui all'art.309,comma 10,stesso codice, entro il quale deve intervenire la decisione del tribunale, decorre "dal momento" in cui pervengono al detto tribunale gli atti assunti da quel magistrato,non introduce deroga alcuna alla regola generale stabilita,in materia di termini processuali,dall'art.172,comma 4,c.p.p.,secondo cui il "dies a quo" (nella specie, quello in cui cade il "momento" della ricezione degli atti da parte del tribunale),non viene computato nel termine.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/12/1998, n. 6433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6433 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. Renato TERESI Presidente del 15.12.1998
1. Dott. Severo CHIEFFI Consigliere SENTENZA
2. " Piero MOCALI " N.6433
3. " Vincenzo TARDINO " REGISTRO GENERALE
4. " Emilio GIRONI " N.28339/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da AG SE, nato a [...] l'[...];
avverso l'ordinanza del Tribunale di Catania, in data 8.6.1998;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Piero MOCALI udito il Pubblico Ministero nella persona del sost. FRATICELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso;
OSSERVA
Con l'ordinanza di cui in epigrafe, il Tribunale costituito ai sensi dell'art.310 c.p.p. - rigettava l'appello proposto dal LL avverso quella del G.I.P. che, il 24.2.1998, denegava la sua rimessione in libertà, per perdita di efficacia del provvedimento custodiale.
Il LL sosteneva, erroneamente, al riguardo, che l'ordinanza pronunciata in sede di riesame fosse stata depositata oltre il termine di dieci giorni, previsto dall'art.309 c.9 c.p.p.; nella specie, questo doveva decorrere dal 26.7.1997 - giorno nel quale erano pervenute al Tribunale le dichiarazioni rese al Magistrato di sorveglianza dal LL detenuto altrove - e poiché il dies a quo non doveva computarsi, correttamente l'ordinanza era stata depositata al decimo giorno, ovvero il 5.8.1997. Doveva, invero, escludersi che la regola generale del computo dei termini, introdotta dall'art. 172 c. 4 c.p.p., dovesse nella specie essere derogata dall'art.101 c.2 disp. att., che non contiene alcuna statuizione a tale proposito.
Avverso tale pronuncia ricorreva per cassazione, a mezzo del suo difensore, il LL, che denunciava violazione di legge. L'art. 101 disp. att. c.p.p., si occupa invero proprio del termine per la decisione della richiesta di riesame, introducendo una disciplina derogatrice alla regola generale dettata, in tema di computo dei termini dall'art.172; conseguentemente, indicando la decorrenza nel "momento" in cui gli atti assunti dal magistrato di sorveglianza pervengono al Tribunale del riesame, include il dies a quo nel relativo computo ai fini del deposito dell'ordinanza, con effetti, in caso di inosservanza, come nella specie, sull'efficacia della stessa.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, stante la manifesta infondatezza della censura mossa al provvedimento impugnato. Non v'è, infatti, alcuna valida ragione per ritenere che,nel caso in esame, operasse una regola diversa da quella già indicata nell'antico broccardo "dies a quo non computatur in termine", recepita dall'art.172 c.4 c.p.p. Non può, in proposito, condividersi l'opinione del ricorrente, secondo il quale, inserendosi nel procedimento di riesame la necessità di disporre un interrogatorio dell'indagato extra moenia e quindi dovendosi seguire il disposto dell'art. 101 c. 2, delle norme di attuazione del c.p.p. poiché questa norma parla di "momento" nel quale gli atti relativi pervengono al Tribunale - segnando quindi il decorso del termine di cui all'art.309 c.10 c.p.p. - dovrebbe computarsi anche il giorno nel quale tale "momento" cade.
Intanto, come correttamente ha osservato l'ordinanza impugnata, l'art.101 è volto a stabilire una procedura di garanzia per l'indagato e non ad introdurre regole speciali in tema di computo del termine;
in secondo luogo, l'art.172 c.p.p. fa salva riserva di legge che però deve contenere una esplicita previsione, non potendosi ricollegare della parola "momento" una efficacia eccettuativa, rispetto alla regola generale. Del resto, la norma ora citata utilizza espressioni varie (fra cui, ai commi 5 e 6, quella "momento") senza però introdurre varianti alla regola del decorso del termine, ma se mai alla scadenza dello stesso - questione che esula dal thema decidendum.
Alla dichiarata inammissibilità del ricorso, seguono le ulteriori statuizioni indicate nel dispositivo.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre al versamento della somma di L.
1.000.000 alla Cassa delle ammende.
Dispone che copia del presente provvedimento sia comunicata, a cura della cancelleria, al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p. Così deciso in Roma, il 15 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 1999