Sentenza 26 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 26/01/2002, n. 957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 957 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2002 |
Testo completo
E N له O I Z E 0 A I 8 5 се R 9 R 1 T / S N A I 4 0.09 5 7/02 T / G 6 U E B 2 B R . I L R . L R A P . A D T D . 58/98; uu. 26/10/01; og.: irpef, reddito partecipazione;
B L E E A T A T D N I I 1 E S R 3 S N 1 E E E T S . REPUBBLICA ITALIANA I N A A M IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cion 2562 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE CIVILE V-TRIBUTARIA composta dai magistrati presidente f.f. Giulio Graziadei rel. consigliere Stefano Monaci Giuseppe Falcone 66 Salvatore Di Palma Achille Meloncelli 66 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da IO NA, elettivamente domiciliato in Roma, viale Giulio Cesare n. 2, presso l'avv. Nicola Maria de Angelis, che, con l'avv. Giancarlo Mel, lo difende per procura a margine del ricorso;
ricorrente
contro
Amministrazione delle finanze, in persona del Ministro;
112 2 1 intimata per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 68/15 del 13 giugno-19 settembre 1997; sentiti il cons. Graziadei, che ha svolto la relazione della causa;
il Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Ennio Attilio Sepe, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'Ufficio delle imposte dirette di Venezia, in rettifica della dichiarazione presentata per il 1991 da IO NA ai fini dell'irpef, gli ha contestato un maggiore reddito di partecipazione alla S.n.c. Camping al Boschetto, di cui era socio per quota del 33,3%, in relazione all'accertamento di ulteriori proventi d'impresa anteriormente notificato a detta società. Il NA ha impugnato l'avviso, deducendo l'invalidità dell'atto per carenza di motivazione ed inoltre l'infondatezza della pretesa impositiva per assenza di adeguate prove. L'impugnazione è stata respinta dalla Commissione tributaria di primo grado di Venezia, la quale ha rilevato che la società aveva definito, avvalendosi del condono di cui all'art. 2 quinquies del d.l. 30 settembre 1994 n. 564, convertito con modificazioni in legge 30 novembre 1994 n. 656, il separato giudizio da essa instaurato contro l'accertamento di maggiori profitti d'impresa, ed ha ritenuto che tale definizione rendeva M 2 incontestabile il quantum del reddito societario anche ai fini della sua imputazione ai soci in proporzione delle rispettive quote. La Commissione tributaria regionale del Veneto, respingendo il gravame della contribuente, ha condiviso e confermato la pronuncia di primo grado. Il NA, con ricorso proposto nei confronti del Ministero delle finanze e notificato l'8 ottobre 1998 presso l'Avvocatura generale dello Stato, ha chiesto la cassazione della sentenza della Commissione regionale, criticandola per non aver considerato che l'esame delle questioni sollevate, compresa quella della nullità dell'avviso di rettifica per mancanza di motivazione, non era precluso dall'esito della diversa controversia promossa dalla società, né dalla scelta di quest'ultima di definire la lite mediante condono. L'Amministrazione non ha svolto controdeduzioni. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è fondato. L'art. 5 primo comma del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, ove stabilisce che il reddito della società di persone si imputa a ciascun socio proporzionalmente alla quota di partecipazione, va ccoordinato con l'art. 40 secondo comma del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, il quale configura la rettifica della dichiarazione presentata dalla società di persone come unico atto, inerente all'ilor dovuta dalla società stessa ed all'irpef dovuta dai soci, ed inoltre con l'art. 14 primo comma del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 3 546, il quale assegna la qualità di litisconsorti necessari, nel giudizio d'impugnazione del provvedimento impositivo, a tutti i soggetti che il provvedimento medesimo inscindibilmente coinvolga. L'automatica inclusione nell'imponibile-irpef dei soci della quota del reddito della società, in ipotesi di rettifica della dichiarazione di quest'ultima e di dibattito giudiziale sulla legittimità della rettifica stessa, non può prescindere dall'osservanza di dette norme, e, quindi, postula che l'avviso di accertamento nei confronti della società sia stato notificato anche ai soci e che costoro siano stati messi in grado di partecipare al giudizio d'impugnazione dell'avviso stesso. In caso contrario, quando cioè, come nella specie, l'accertamento del reddito della società e la relativa controversia abbiano avuto vita autonoma, non è invocabile l'imputazione “diretta” ai soci medesimi, ex art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986, dell'esito di quella separata contesa. Siffatta imputazione automatica, del resto, non si sottrarrebbe a dubbi di costituzionalità, per la violazione del diritto di difesa che discenderebbe dall'assoggettamento in via cogente del socio ad una vicenda processuale nella quale non ha potuto interloquire (v. Corte cost., ordd. 29 gennaio 1998 n. 5 e 12 marzo 1998 n. 55). I rilievi svolti, con cui si aderisce al più recente indirizzo di questa Corte (a partire dalla sent. 27 gennaio 2001 n. 1184), evidenziano che la Commissione regionale doveva vagliare le 仆 4 specifiche contestazioni mosse dal NA sulla regolarità formale e sul fondamento della pretesa impositiva nei suoi riguardi condella relativa indagine comporta, avanzata. l'accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza della L'omissione Commissione regionale, la prosecuzione della controversia in sede di rinvio, per il riesame del gravame del NA. Al Giudice di rinvio, che si designa in altra Sezione della medesima Commissione, si affida anche la pronuncia sulle spese di questa fase processuale. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e
P.Q.M.
rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, ad altra Sezione della Commissione tributaria regionale del Veneto. Roma, 26 ottobre 2001 il presidente rel. est. کسا two to DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 26 GEN. 2002Oggi Osvaldo Ascanio IL CANCELLIERE C1 8 E 8 N OsvaldoAscanio 9 S 1 O . / I 4 N Z / A 6 A 2 985 R I Z . T I R R S O . L I N L A P . G A A T D E . D U R L B E B E A I D T T I R A N S 1 I T E 3 N S R E 1 S E E . I T N A A M