Art. 13.
Nei procedimenti in corso di istruzione alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora si riscontri l'esistenza di una delle situazioni previste dall'articolo 2, l'autorita' giudiziaria competente ordina l'immediata separazione dei procedimenti riuniti.
Nei procedimenti in corso di istruzione alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora si riscontri l'esistenza di una delle situazioni previste dall'articolo 2, l'autorita' giudiziaria competente ordina l'immediata separazione dei procedimenti riuniti.