Articolo 13 della Legge 8 agosto 1977, n. 534
Articolo 12Articolo 14
Versione
4 settembre 1977
Art. 13.
Nei procedimenti in corso di istruzione alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora si riscontri l'esistenza di una delle situazioni previste dall'articolo 2, l'autorita' giudiziaria competente ordina l'immediata separazione dei procedimenti riuniti.
Entrata in vigore il 4 settembre 1977
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