Sentenza 24 maggio 2006
Massime • 1
In tema di prescrizione, l'onere di provare con precisione la data di commissione del reato non grava sull'imputato ma sull'accusa, con la conseguenza che in mancanza di prova certa sulla data di consumazione, in applicazione del principio del "favor rei", deve essere dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/05/2006, n. 19472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19472 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 24/05/2006
Dott. CONZATTI Alessandro - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - N. 621
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - N. 12732/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LD SE;
avverso la sentenza in data 31.10.2005 della Corte di appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
Udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. G. Fumu;
Udita la requisitoria del Pubblico Ministero rappresentato dal s.p.g. Dr. Gialanella A. che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione;
udito il difensore Avv. Alecce P..
MOTIVI DELLA DECISIONE
LD SE impugna la sentenza della Corte di appello confermativa della decisione di primo grado con la quale è stata affermata la sua penale responsabilità in ordine al delitto di ricettazione di un modulo in bianco di assegno bancario, provento di furto consumato in data 30.4.1991.
Denuncia vizio della motivazione in ordine all'identificazione nella sua persona dell'autore del reato;
violazione degli artt. 648, 712 c.p., nonché vizio della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico della ricettazione;
vizio della motivazione con riguardo al rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva;
eccepisce, altresì, l'illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., della L. n. 251 del 2005, art. 10, nella parte in cui esclude l'applicazione dei più brevi termini di prescrizione ai giudizi pendenti nelle fasi di appello e Cassazione.
Rileva preliminarmente il collegio che il reato per cui è intervenuta condanna è estinto per prescrizione;
deve quindi procedersi alla relativa declaratoria, non sussistendo, alla luce di quanto rilevato dai giudici di merito in ordine all'affermazione di responsabilità, gli estremi per un immediato proscioglimento interamente liberatorio.
Ed invero la contestazione non indica, ne' le sentenze di merito hanno accertato, la data esatta della commissione del reato, genericamente riportata nel capo di imputazione come "anteriore e prossima al 31.5.1991"; unico dato temporale certo è dunque la data di commissione del delitto presupposto, e cioè il 30.4.1991, nell'immediatezza della quale pertanto, in applicazione del principio generale del favor rei, deve essere collocata l'epoca della ricettazione. È infatti affermazione costante nella giurisprudenza di legittimità che "l'onere di provare con precisione l'epoca del fatto non grava sull'imputato, bensì sull'accusa, sicché in mancanza di prova certa sulla data di consumazione, per il principio del favor rei va dichiarata l'estinzione del reato per compiuta prescrizione" (sez. 6^, 3.5.1993, Bambini, rv. 193597; conf. mass. uff. nn. 209500, 211930, 211962). Poiché il delitto di ricettazione ha natura istantanea e si perfeziona allorché l'agente riceva le cose di illecita provenienza, a nulla rilevando il momento in cui esse vengano rinvenute in suo possesso o ne sia accertata la detenzione (sez. 2^, 23.1.1997, Mazza, rv. 207124; sez. 1^, 12.6.1997, confl. in proc. Sivari, rv 208400) il reato contestato al LD, accertato il 31.5.1991 ma commesso in data anteriore e sconosciuta da collocarsi tuttavia per quanto appena detto nell'immediata prossimità del 30.4.1991, deve essere dichiarato estinto perché ad oggi, in assenza di cause sospensive della sua decorrenza, risulta maturato il termine quindicennale di prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato ascritto all'imputato si è estinto per intervenuta prescrizione. Così deciso in Roma, il 24 maggio 2006.
Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2006