Art. 3.
Dopo l' articolo 144 del codice di procedura penale e' aggiunto il seguente:
"Art. 144-bis. - (Acquisizione di atti di procedimenti connessi). - Nei casi in cui si procede separatamente nei confronti di imputati dello stesso reato o di reati connessi, e' consentita l'acquisizione e la lettura di atti dei procedimenti separati, anche se non ancora definiti con sentenza irrevocabile".
Dopo l' articolo 144 del codice di procedura penale e' aggiunto il seguente:
"Art. 144-bis. - (Acquisizione di atti di procedimenti connessi). - Nei casi in cui si procede separatamente nei confronti di imputati dello stesso reato o di reati connessi, e' consentita l'acquisizione e la lettura di atti dei procedimenti separati, anche se non ancora definiti con sentenza irrevocabile".