Articolo 26 della Legge 29 maggio 1967, n. 402
Articolo 25Articolo 27
Versione
2 luglio 1967
Art. 26.
In caso di controversia sull'applicazione delle mediazioni, nonche' delle tariffe per altre prestazioni professionali, la decisione spetta al Consiglio dell'Ordine.
Entrata in vigore il 2 luglio 1967
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