Art. 11.
Dopo l' articolo 450 del codice di procedura penale e' aggiunto il seguente:
"Art. 450-bis. - (Interrogatorio libero di persona imputata di reati connessi). - Si osservano, per l'esame delle persone imputate per lo stesso reato o per un reato connesso, nei confronti delle quali si procede separatamente, le disposizioni dell'articolo 348-bis".
Dopo l' articolo 450 del codice di procedura penale e' aggiunto il seguente:
"Art. 450-bis. - (Interrogatorio libero di persona imputata di reati connessi). - Si osservano, per l'esame delle persone imputate per lo stesso reato o per un reato connesso, nei confronti delle quali si procede separatamente, le disposizioni dell'articolo 348-bis".