Articolo 11 della Legge 8 agosto 1977, n. 534
Articolo 10Articolo 12
Versione
4 settembre 1977
Art. 11.
Dopo l' articolo 450 del codice di procedura penale e' aggiunto il seguente:
"Art. 450-bis. - (Interrogatorio libero di persona imputata di reati connessi). - Si osservano, per l'esame delle persone imputate per lo stesso reato o per un reato connesso, nei confronti delle quali si procede separatamente, le disposizioni dell'articolo 348-bis".
Entrata in vigore il 4 settembre 1977
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